Per il 2022 ed il 2023 nessun adeguamento alla speranza di vita

L’Inps, con propria circolare n. 28 del 18.2.2022 –  https://enasc.it/wp-content/uploads/2022/02/Adeguamento-Istat-biennio-2023.2024-Circolare-Inps-n.-28_del_18-02-2022.pdf   –  rende noto che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi alla speranza di vita non sono ulteriormente incrementati, così come previsto dal decreto del 27 ottobre 2021 del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali –  https://enasc.it/wp-content/uploads/2022/02/Adeguamento-Istat-biennio-2023.2024-Circolare-Inps-n.-28_del_18-02-2022-allegato-n.1.pdf  –

 

Allegato  Tabella Prestazioni Pensionistiche dal 2012 al 2030  https://enasc.it/wp-content/uploads/2022/02/Tabella-Prestazioni-Pensionistiche-dal-2012-al-2030.pdf