Reddito di Cittadinanza e variazione della condizione occupazionale

L’Inps, con proprio messaggio n. 625 del 9.2.2022,  –   https://enasc.it/wp-content/uploads/2022/02/Messaggio_numero_625_del_09-02-2022.pdf  –  comunica che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della citata legge n. 234/2021, la variazione della condizione occupazionale nelle forme dell’avvio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo da parte di uno o più componenti del nucleo familiare percettore del Reddito di cittadinanza (Rdc) deve essere comunicata all’INPS, mediante il modello “RdC-Com Esteso”, non più entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, ma entro il giorno antecedente l’inizio della medesima attività.

Rimane, invece, invariato il termine di 30 giorni per la presentazione del modello “RdC-Com Esteso” per le attività di lavoro dipendente.

Tale modifica si riflette anche sulla disciplina del beneficio addizionale.

Ne consegue, pertanto, che per accedere al beneficio addizionale per le attività iniziate dal 1° gennaio 2022, entro i primi dodici mesi di fruizione del RdC, il modello “RdC-Com Esteso” deve essere stato inviato all’INPS entro il giorno antecedente all’avvio dell’attività stessa.