Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per lavoratori autonomi anno 2022

L’Inps, con propria circolare n. 9 del 20.1.2022, – https://enasc.it/wp-content/uploads/2022/01/Assegni-familiari-e-maggiorazione-pensione-per-Autonomi-anno-2022-Circolare-Inps-n.-9_del_20-01-2022.pdf – comunica che a partire dal 1° gennaio 2022 sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l’accertamento del carico ai fini del diritto agli assegni stessi.

Le indicazioni  che si forniscono  trovano applicazione nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull’assegno per il nucleo familiare, ossia nei confronti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e dei pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione).

Nei confronti dei predetti soggetti (al pari di quelli cui si applica la normativa concernente l’assegno per il nucleo familiare), la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle vigenti disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.

Gli importi delle prestazioni sono i seguenti:

  • 8,18 euro mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri per i figli ed equiparati;
  • 10,21 euro mensili spettanti ai pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per il coniuge e i figli ed equiparati;
  • 1,21 euro mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.

In applicazione delle vigenti norme per la perequazione automatica delle pensioni, il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti risulta fissato dal 1° gennaio 2022 e per l’intero anno nell’importo mensile di 523,83 euro.

In relazione a tale trattamento, i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell’accertamento del carico (non autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano come di seguito fissati per tutto l’anno 2022:

– 737,73 euro per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio o equiparato;
– 1.291,02 euro per due genitori ed equiparati.

I nuovi limiti di reddito valgono anche, secondo le disposizioni già in vigore e a suo tempo rese note, in caso di richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti (indice unitario di
mantenimento).

Si ricorda che il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, all’articolo 1, ha istituito, a fare data dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale per i figli a carico, prevedendo altresì, all’articolo 10, comma 3, che, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni di cui all’articolo 4 del Testo Unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

 

Allegato  Tabelle  https://enasc.it/wp-content/uploads/2022/01/Assegni-familiari-e-maggiorazione-pensione-per-Autonomi-anno-2022-Circolare-Inps-n.-9_del_20-01-2022-Allegato-n.-1.pdf