ALAS – Indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo

L’Inps, con propria circolare n. 8 del 14.1.2022 – https://enasc.it/wp-content/uploads/2022/01/ALAS-Ind.Diss_.-Lav.Aut_.-Spettazolo-Circolare-Inps-n.8_del_14-01-2022.pdf –  fornisce istruzioni amministrative in materia di indennità per la disoccupazione involontaria dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS), introdotta a decorrere dal 1° gennaio 2022, a favore dei lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, che prestino a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli (art. 2, c. 1, lett. a), del D.lgs n. 182/1997) o che prestino a tempo determinato attività al di fuori delle ipotesi di cui alla lett. a) come sopra specificati.

Destinatari
L’indennità di disoccupazione ALAS, ai sensi dell’articolo 66, comma 7, del decreto Sostegni bis è destinata ai lavoratori autonomi di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a) e b), del decreto legislativo n. 182/1997. Sono, pertanto, destinatari della nuova prestazione ALAS i lavoratori autonomi che prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli (articolo 2, comma 1, lett. a), del D.lgs n. 182/1997), nonché i lavoratori autonomi a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a), sopra riportate e i lavoratori autonomi “esercenti attività musicali” di cui al punto 23-bis) dell’articolo 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, inserito dall’articolo 3, comma 98, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

 

Requisiti
L’indennità ALAS è riconosciuta ai lavoratori, come individuati nei “destinatari” di cui sopra, che possono fare valere congiuntamente i seguenti requisiti, previsti dall’articolo 66, comma 8, del decreto-legge n. 73/2021:
a) non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
b) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie;
c) non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
d) avere maturato, nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennità, almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
e) avere un reddito relativo all’anno civile precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000 euro.

a) Assenza di rapporti di lavoro autonomo o subordinato

Il richiedente la prestazione deve avere cessato involontariamente il rapporto di lavoro autonomo di cui era titolare e non deve essere titolare di rapporto di lavoro autonomo – ivi compreso il rapporto di collaborazione – o di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e/o indeterminato al momento della presentazione della domanda.

b) Assenza di titolarità di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie

Per accedere all’indennità ALAS il richiedente la prestazione non deve essere titolare di trattamenti pensionistici diretti a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché dell’indennità di cui all’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni (c.d. APE sociale).

La prestazione ALAS, analogamente alle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, non è altresì compatibile e cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità, di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. Il beneficiario della prestazione ALAS – qualora fosse titolare dell’assegno ordinario di invalidità al momento della presentazione della domanda di ALAS o divenisse titolare dello stesso in corso di fruizione dell’ALAS – può optare a favore dell’indennità ALAS in luogo del predetto assegno.

I lavoratori che hanno esercitato la facoltà di opzione per l’indennità ALAS possono rinunciare alla stessa in qualsiasi momento ottenendo il ripristino del pagamento dell’assegno di invalidità. La rinuncia, che ha valore dalla data in cui viene effettuata, ha carattere definitivo e il lavoratore che l’ha esercitata non può più essere ammesso a percepire la parte residua della prestazione ALAS.

Il requisito di cui sopra deve essere presente – oltre che alla data di presentazione della domanda – durante l’intero periodo di fruizione della prestazione ALAS, pena la decadenza dalla stessa.

c) Non essere beneficiari di Reddito di Cittadinanza

Ai fini dell’accesso alla prestazione ALAS, si prevede che il richiedente non sia beneficiario del Reddito di cittadinanza. Il medesimo requisito deve permanere durante l’intero periodo di fruizione della indennità ALAS, pena la decadenza dalla prestazione.
Con riferimento a detto specifico requisito, si fa presente che – ai fini dell’accesso all’indennità ALAS – lo stesso si ritiene soddisfatto laddove il richiedente l’ALAS non sia componente di un nucleo familiare beneficiario del Reddito di cittadinanza.

d) Requisito contributivo

Per accedere all’indennità ALAS è necessario fare valere almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente alla cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo fino alla data di presentazione della domanda.

Ai fini del perfezionamento del requisito richiesto, si considerano utili i soli contributi previdenziali versati o accreditati al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo connessi allo svolgimento di attività lavorativa autonoma di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a) e b), del decreto legislativo n. 182/1997.

Si considerano altresì utili i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria e congedo parentale regolarmente indennizzati riferiti ai soli periodi non coperti da contribuzione obbligatoria per effetto dell’astensione della lavoratrice e del lavoratore.

Giova ricordare che in favore di tutti i lavoratori subordinati, parasubordinati e autonomi dello spettacolo iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo si applica il principio di automaticità delle prestazioni, disciplinato dall’articolo 2116 c.c.

e) Reddito da lavoro non superiore a 35.000 euro

L’assicurato richiedente la prestazione, per accedere all’indennità, deve avere prodotto – nell’anno civile che precede la presentazione della domanda – un reddito di importo non superiore a 35.000 euro.

Si precisa che il reddito cui si riferisce la disposizione sopra richiamata è il reddito complessivo e non il solo reddito connesso all’attività autonoma di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a) e b), del decreto legislativo n. 182/1997.

Ai fini della verifica di detto requisito si precisa che – non disponendo l’Istituto del dato reddituale legislativamente previsto – in sede di presentazione della domanda il richiedente la prestazione deve dichiarare di essere in possesso del requisito reddituale in argomento.

Per la verifica del requisito reddituale di cui sopra, l’INPS comunica all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato domanda e, a seguire, l’Agenzia delle Entrate comunica all’INPS l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti reddituali con le modalità e nei termini definiti mediante accordi di cooperazione tra le Parti.

 

Base di calcolo, misura e durata della prestazione

L’indennità ALAS, ai sensi dell’articolo 66, comma 11, del decreto Sostegni bis è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, relativo all’anno in cui si è concluso l’ultimo rapporto di lavoro autonomo e all’anno civile precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazioni di essi, presenti nel medesimo periodo di osservazione.

Nell’ipotesi in cui la/il lavoratrice/lavoratore, nel predetto periodo di osservazione, abbia beneficiato – per i periodi di tutela della maternità/paternità e del congedo parentale – della relativa prestazione, quest’ultima concorre alla determinazione della base di calcolo per la definizione della misura dell’indennità ALAS.

L’indennità, rapportata al reddito medio mensile come sopra determinato, è pari al 75 per cento del suddetto reddito medio mensile nel caso in cui tale reddito sia pari o inferiore, per l’anno 2021, all’importo di 1.227,55 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intercorsa nell’anno precedente.

Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo, la misura dell’ALAS è pari al 75 per cento del predetto importo di 1.227,55 euro, incrementata di una somma pari al 25 per cento della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo di 1.227,55 euro.

L’indennità ALAS non può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.335,40 euro nel 2021, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intercorsa nell’anno precedente.

L’indennità ALAS è corrisposta mensilmente per un numero di giornate pari alla metà delle giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di conclusione del rapporto di lavoro medesimo.

I periodi di maternità/paternità coperti da contribuzione, anche figurativa, nonché i periodi di congedo parentale indennizzati coperti da contribuzione figurativa presenti nel periodo di osservazione come sopra determinato, sono da considerare utili ai fini della determinazione della durata dell’indennità ALAS.

Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi – presenti nel periodo di osservazione come sopra determinato – che hanno già dato luogo a erogazione di precedente/i prestazione/i ALAS.

Al riguardo si precisano le seguenti modalità operative:
1. ai fini del calcolo della durata della prestazione ALAS sono prese in considerazione le giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo lavoratori dello spettacolo nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente alla cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo fino alla data di conclusione del rapporto di lavoro medesimo;
2. ai fini del non computo delle giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che hanno già dato luogo ad erogazione di precedenti prestazioni ALAS, sono prese in considerazione, per esserne escluse, le giornate di contribuzione versata o accreditata – presenti nel medesimo periodo di osservazione di cui al punto 1 – precedenti le prestazioni delle quali hanno costituito base di calcolo;
3. le giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo relative ai rapporti di lavoro successivi all’ultima prestazione ALAS sono sempre utili ai fini della determinazione della durata di una nuova ALAS poiché non hanno già dato luogo ad erogazione di precedenti prestazioni.

La durata massima di ciascuna prestazione ALAS non può superare sei mesi, corrispondenti – per i lavoratori autonomi dello spettacolo – a 156 giorni di contributi giornalieri.

 

Presentazione della domanda

Per fruire dell’indennità ALAS i potenziali beneficiari devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda di ALAS decorre dalle date di seguito individuate:
a) data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a) e b), del decreto legislativo n. 182/1997;
b) data di cessazione del periodo di maternità indennizzato;
c) data di cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale.

Si precisa quanto segue in ordine alle ipotesi di intervenuta malattia o di inizio di periodo indennizzabile di maternità:

1) nel caso di evento di maternità indennizzabile, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di maternità indennizzato e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua.

Esempio 1: data di cessazione del rapporto di lavoro 31/05/2022 – inizio maternità 01/07/2022 e fine periodo di maternità 01/12/2022 (durante questo periodo il termine di presentazione della domanda rimane sospeso). Dal 2 dicembre 2022 il termine riprende a decorrere, per la parte residua, e scade l’8 gennaio 2023.

Esempio 2: data di cessazione del rapporto di lavoro 31/05/2022 – inizio maternità 01/05/2022 e fine periodo di maternità 30/09/2022; in tale ipotesi, il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda inizia a decorrere dalla data finale dell’evento maternità quindi dal 1° ottobre 2022 e scade il 7 dicembre 2022;

2) nel caso di evento di malattia comune indennizzabile da parte dell’INPS o infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile da parte dell’INAIL, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua.

Esempio 1: data di cessazione del rapporto di lavoro 31/07/2022 – inizio malattia o infortunio sul lavoro/malattia professionale 01/09/2022 fine periodo di malattia o infortunio 30/09/2022 (durante questo periodo il termine di presentazione della domanda rimane sospeso). Dal 1° ottobre 2022 il termine riprende a decorrere, per la parte residua, e scade il 6 novembre 2022.

Esempio 2: data di cessazione del rapporto di lavoro 31/07/2022 – inizio malattia o infortunio sul lavoro/malattia professionale 20/07/2022 e fine periodo di malattia o infortunio 31/08/2022; in tale ipotesi, il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda inizia a decorrere dal giorno successivo alla data finale dell’evento malattia/infortunio quindi dal 1° settembre 2022 e scade il 7 novembre 2022.

Esclusivamente al fine di gestire adeguatamente le cessazioni del rapporto di lavoro autonomo intercorse tra la data del 1° gennaio 2022 e la data di pubblicazione della presente circolare (14 gennaio 2022), il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda di ALAS decorre dalla data di pubblicazione della presente circolare (14 gennaio 2022).

In questi casi la prestazione viene corrisposta dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

In generale la prestazione viene corrisposta dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Il rilascio del nuovo servizio verrà reso noto con apposita comunicazione.

 

Decorrenza della prestazione

L’indennità ALAS spetta a decorrere:

1. dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a) e b), del decreto legislativo n. 182/1997, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno;
2. dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la domanda sia stata presentata successivamente all’ottavo giorno, ma entro il sessantottesimo;
3. dall’ottavo giorno successivo alle date di fine dei periodi di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale del precedente paragrafo 5, qualora la domanda sia stata presentata entro l’ottavo giorno; dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora questa sia presentata successivamente all’ottavo giorno ma, comunque, nei termini di legge.

Si richiamano a ogni buon fine gli effetti sulla prestazione in esame degli eventi di malattia e maternità che possono insorgere quando la prestazione ALAS è già in corso.

L’ALAS non sostituisce l’indennità di malattia e/o di maternità. In caso di evento di malattia e/o maternità insorto durante la percezione della prestazione ALAS, quest’ultima viene sospesa per tutta la durata dell’indennità di malattia/maternità per poi essere ripristinata per la parte residua dal momento della ripresa della capacità lavorativa o della fine del periodo di maternità indennizzato.

 

Decadenza dal diritto alla prestazione

Il beneficiario dell’indennità ALAS decade dal diritto alla prestazione nei seguenti casi:

1) titolarità di trattamento pensionistico diretto, come sopra specificato;
2) essere beneficiario del Reddito di cittadinanza ;
3) titolarità di altra prestazione di disoccupazione, quale NASpI, DIS-COLL;
4) acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l’indennità ALAS.

Nelle ipotesi di cui ai precedenti punti la decadenza dal diritto all’indennità ALAS si realizza dalla data di decorrenza dei predetti trattamenti.

 

Prestazioni accessorie

Per i periodi di fruizione dell’indennità ALAS è riconosciuta d’ufficio la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile come determinato ai sensi dell’articolo 66, comma 11, del decreto Sostegni bis, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile dell’indennità per l’anno in corso.

Ad esempio, poiché l’importo massimo mensile dell’indennità ALAS per l’anno 2022 è pari a 1.335,40 euro, la predetta contribuzione figurativa per l’anno 2022 è riconosciuta solo entro il limite di 1.869,56 euro (1.335,40 euro per 1,4= 1.869,56 euro).

Il periodo di contribuzione figurativa derivante dall’indennità ALAS è computato ai fini dell’anzianità contributiva utile al perfezionamento dei requisiti pensionistici. Posto che la lettera c) del comma 17 dell’articolo 66 del decreto Sostegni bis, sostituendo il comma 7 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 182/1997, stabilisce che: “Ai fini dell’accesso al diritto alle prestazioni, i requisiti contributivi da far valere ai fini degli articoli 6 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, devono riferirsi per almeno due terzi ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo”, la contribuzione figurativa generata a seguito della percezione dell’indennità ALAS, ai fini della maturazione del diritto alle prestazioni individuate dai citati articoli 6 e 9 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, dovrà essere valorizzata per la determinazione del restante un terzo della contribuzione complessiva utile.

Nell’ipotesi di sovrapposizione della contribuzione figurativa ALAS con la contribuzione da lavoro, a seguito di rioccupazione del lavoratore titolare dell’indennità in parola, la valorizzazione dei contributi per la maturazione del diritto ai trattamenti di pensione come sopra individuati dovrà essere esperita computando, in primo luogo, la contribuzione derivante da effettive prestazioni lavorative e, in secondo luogo, la contribuzione figurativa per ALAS.

Sull’indennità ALAS non competono gli assegni per il nucleo familiare.

 

Regime delle incompatibilità e delle incumulabilità

L’indennità ALAS è incompatibile con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo n. 509/1994, e al decreto legislativo n. 103/1996, nonché con l’indennità di cui all’articolo 1, comma 179, della legge n. 232/2016, e successive modificazioni (c.d. APE sociale) e con il Reddito di cittadinanza.

L’indennità ALAS è altresì incompatibile con le prestazioni a tutela della disoccupazione involontaria, quali la NASpI, la DIS-COLL e l’indennità di disoccupazione agricola.

L’indennità ALAS è incumulabile con le indennità di malattia e maternità. Come già precisato, l’ALAS non sostituisce l’indennità di malattia e/o di maternità; in caso di evento di malattia e/o maternità insorto durante la percezione della prestazione ALAS, quest’ultima viene sospesa per tutta la durata dell’indennità di malattia/maternità per poi essere ripristinata per la parte residua dal momento della ripresa della capacità lavorativa o della fine del periodo di maternità indennizzato.

Si precisa che l’indennità ALAS – analogamente a quanto previsto, per espressi pareri ministeriali, in sede di attuazione delle disposizioni in materia di indennità COVID-19 di cui ai decreti-legge n. 18/2020, n. 34/2020, n. 104/2020, n. 137/2020 e n. 41/2021 – è compatibile con la titolarità di cariche elettive e/o politiche esclusivamente se per le stesse è previsto come compenso il solo gettone di presenza; al contrario, la titolarità di cariche parlamentari e di tutte le cariche che prevedano, come compensi, indennità di funzione e/o altri emolumenti diversi dal solo gettone di presenza non consentirà l’accesso all’indennità in argomento.

L’incompatibilità rileva al momento della domanda.

 

Ricorsi

Competente a decidere i ricorsi amministrativi presentati avverso i provvedimenti adottati in materia di indennità ALAS è il Comitato Provinciale della Struttura territoriale che ha emesso il provvedimento.

In caso di mancata adozione del provvedimento da parte della Struttura territoriale, i termini per la proposizione del ricorso amministrativo decorrono dal 121° giorno successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

Il ricorso va presentato entro il termine di 90 giorni dal ricevimento del provvedimento amministrativo.

Relativamente all’applicazione del regime decadenziale di un anno per la proposizione della vertenza giudiziaria avverso il provvedimento di concessione o diniego della prestazione, si ricorda che il medesimo decorre in alternativa:

  • dal 181° giorno successivo a quello di comunicazione del provvedimento amministrativo di definizione della domanda di prestazione;
  • dal 301° giorno successivo alla data di presentazione della domanda nel caso di mancata definizione;
  • dalla data di comunicazione della decisione del ricorso intervenuta entro il termine di 90 giorni;
  • dal 91° giorno successivo alla presentazione del ricorso amministrativo al Comitato Provinciale.

 

Istruzioni procedurali e Regime fiscale

Le domande accolte saranno ri-processate automaticamente, una volta consolidato presso l’Agenzia delle Entrate il reddito relativo all’anno di osservazione, per verificare la conformità dell’esito della prima istruttoria nella determinazione del diritto. Nei casi in cui venissero rilevate non conformità si procederà con il recupero delle somme erogate.

In presenza di richieste di riesame verrà attivata un’istruttoria mista, automatica e manuale a cura degli operatori di Sede, ossia saranno ripetute le verifiche automatiche, già eseguite in fase di prima istruttoria, i cui esiti saranno sottoposti alla verifica dell’operatore che potrà intervenire ove opportuno.

 

Ai sensi dell’articolo 66, comma 16, del decreto-legge n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021, l’indennità ALAS non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.