Ulteriori chiarimenti sull’applicazione dell’art. 54 del DPR: 1092/72 per il personale del comparto difesa e figure ad esso equiparate. NO DOMANDA

Come anticipato nelle nostre precedenti comunicazioni le Sezioni Riunite della Corte dei Conti, con sentenza n. 1/2021/QM/si era pronunciata in merito al calcolo della quota retributiva delle pensioni liquidate ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della 335/199, per i seguenti soggetti appartenenti al comparto difesa e per alcune figure ad esso equiparate con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 pari o superiore a 15 anni e inferiore a 18 anni:

  • Militari (Esercito, Marina, Aereonautica)
  • Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza.

Successivamente è nuovamente intervenuta la Corte dei Conti che, con sentenza n. 12/2021/QM/SEZ, ha stabilito che “la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un’anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile”. Con tale decisione le Sezioni Riunite hanno sancito ed attuato un principio di coerenza per il regime pensionistico militare includendo nel diritto anche il personale che al 31 dicembre 1995 ha maturato un’anzianità contributiva inferiore a 15 anni, ed ha affermato che “l’unico coefficiente applicabile ai militari –cessati con anzianità di servizio inferiore, alla data del 31 dicembre 1995, ai 18 anni – sia quello del 2,44%, indipendentemente dall’anzianità contributiva maturata a tale data”.

Quindi l’Inps, con propria circolare n. 199 del 29.12.2021 – https://enasc.it/wp-content/uploads/2021/12/Circolare_numero_199_del_29-12-2021.pdf – procederà al riesame d’ufficio dei trattamenti pensionistici, applicando, per la rideterminazione della quota retributiva, l’aliquota di rendimento del 2,44% per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati al 31 dicembre 1995 come anche procederà alla rideterminazione dei sei aumenti periodici di stipendio che comportano l’aumento dell’importo della pensione.

Per i pensionati interessati alla ricostituzione del trattamento pensionistico saranno riconosciute le differenze sui ratei arretrati dovute a seguito della riliquidazione e gli interessi legali e/o la rivalutazione monetaria, nei limiti della prescrizione quinquennale da calcolarsi a ritroso dalla data della riliquidazione, fermi restando gli effetti di eventuali atti interruttivi anteriori.

I trattamenti pensionistici da liquidare saranno determinati applicando, alla quota retributiva di cui all’articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, la predetta aliquota annua del 2,44%.

Ne consegue che non è necessario presentare alcuna domanda 

Anche nel caso di giudizi in corso, in primo grado o in appello, aventi per effetto l’applicazione dell’art.54 del DPR 1092/73 l’Istituto provvederà alla riliquidazione d’ufficio, nei limiti della prescrizione quinquennale da calcolarsi a ritroso dalla data di notificazione dell’atto introduttivo.

Per quanto riguarda i ricorsi amministrativi pendenti rivolti ad ottenere la riliquidazione della quota retributiva con il riconoscimento della quota globale del 44% l’istituto fa presente che non possono essere accolti in autotutela e viene affidato il compito di predisporre gli atti di competenza alle Strutture territoriali e delle Direzioni generali di predisporre gli atti di competenza, dando atto dell’eventuale riliquidazione.