Si alla NASpI anche se la risoluzione consensuale avviene dopo il 30 Giugno 2021

L’Inps, con propria circolare n. 196 del 23.12.2021, –  https://enasc.it/wp-content/uploads/2021/12/Naspi-ed-accordi-collettivi-Circolare-Inps-n.-196_del_23-12-2021.pdf – su avviso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, fornisce dei chiarimenti, apportando delle rettifiche alla circolare n. 180 del 2021.

Nella circolare n. 180 del 2021, l’Istituto aveva precisato che la data del 30 giugno 2021 (o quella successiva stabilita a seconda dei casi) va intesa come termine entro cui il lavoratore non solo deve aver aderito all’accordo di incentivazione all’esodo ma anche come termine ultimo per la risoluzione del rapporto di lavoro. Erano, pertanto, esclusi i soggetti che pur avendo aderito all’accordo in tempo utile hanno concordato di sciogliere il rapporto di lavoro in un momento successivo al 30 giugno 2021.

Con la circolare n. 196/2021 l’Istituto, opportunamente, corregge il tiro e consente che la risoluzione del rapporto di lavoro possa produrre i suoi effetti anche successivamente al 30 giugno 2021 (oppure oltre il 31 ottobre 2021 o il 31 dicembre 2021 a seconda dei casi).

In definitiva l’accesso alla NASpI per risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di adesione ad accordi collettivi aziendali è consentita nelle ipotesi in cui l’adesione del lavoratore all’accordo collettivo sia intervenuta entro e non oltre il termine del 30 giugno 2021 (31 ottobre o 31 dicembre 2021 a seconda dei casi) ancorché le parti abbiano concordato di sciogliere il rapporto in un momento successivo al predetto termine utile (es. 31 luglio 2021).