Opzione Donna: riscatto di laurea insieme alla domanda di pensione

L’Inps, con proprio messaggio n. 4560 del 21.12.2021 – https://enasc.it/wp-content/uploads/2021/12/Opzione-Donna-e-riscatto-laurea-Messaggio-Inps-n.-4560_del_21-12-2021.pdf – precisa che sia la domanda di riscatto della laurea e sia la domanda di pensione opzione donna  devono essere presentate “contestualmente” .

Di regola la domanda di riscatto in parola e quella di pensione con opzione donna si presentano nello stesso momento. Alcune lavoratrici, tuttavia, hanno intrapreso una strada più lunga. Prima hanno esercitato l’opzione al sistema contributivo ai sensi dell’articolo 1, co. 23 della legge n. 335/1995, successivamente (o contestualmente alla prima domanda) hanno riscattato e solo in una terza fase hanno presentato la domanda di pensione con opzione donna.

L’esercizio dell’opzione al sistema contributivo preclude, infatti, l’accesso a pensione con requisiti diversi da quelli previsti dall’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, e, pertanto, preclude anche l’accesso alla  c.d. opzione donna. Peraltro una volta che si presenta la domanda di riscatto l’opzione diventa irrevocabile .

Quindi le lavoratrici che rientrano nella casistica di cui sopra si sono evidentemente sbagliate e, pertanto, l’INPS ha deciso si salvare, in via eccezionale, le domande di opzione al sistema contributivo e di riscatto presentate entro il 21 dicembre 2021 (data di pubblicazione del messaggio) annullandone gli effetti inibitori per la domanda di pensione anticipata opzione donna, alle seguenti 2 condizioni:

  1. che la domanda di pensionamento con opzione donna sia presentata entro il 31 dicembre 2021;
  2. che alla data di presentazione della domanda di riscatto siano perfezionati i requisiti (cioè 58/59 anni e 35 anni di contributi) prescritti per la pensione anticipata opzione donna, tenendo conto anche della contribuzione da riscattare.

Nessun problema se è stata presentata solo la domanda di opzione al contributivo ma non ancora quella di riscatto: l’opzione in tal caso può essere revocata (salvo non sia superato il massimale contributivo di cui alla legge n. 335/1995) e la lavoratrice potrà effettuare il riscatto unitamente alla domanda di pensione anticipata opzione donna.

Ovviamente la questione non interessa né le lavoratrici che abbiano riscattato periodi anteriori al 31.12.1995 con i criteri della riserva matematica né coloro che hanno riscattato con il criterio contributivo (ordinario o agevolato) esclusivamente periodi successivi al 31.12.1995.