L’INPS, con propria circolare n.189 del 17.12.2021 – https://enasc.it/wp-content/uploads/2021/12/Circolare_numero_189_del_17-12-2021-1.pdf – fornisce istruzioni per la fruizione, anche, in modalità oraria, del congedo previsto dall’articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146. Lo stesso sarà erogato a favore dei genitori lavoratori dipendenti del settore privato, degli iscritti in via esclusiva alla G. S. e dei lavoratori autonomi iscritti all’Inps, per figli conviventi minori di anni 14, e per figli con disabilità in situazione di gravità (art.3, c.3, L 104/92), senza limiti di età e indipendentemente dalla convivenza con il genitore richiedente.
L’art.9 del D.L. 146/2021 ha previsto, a partire dal 22/10/2021 e fino al 31/12/2021, uno specifico congedo rubricato “Congedo parentale SARS CoV-2” per agevolare l’utenza a distinguerlo dall’esistente istituto del congedo parentale di cui al D. Lgsv. 151/2001.
Tale congedo può essere utilizzato, senza limiti di età e indipendentemente dalla convivenza, per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi art.3,c.3 legge 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto, con attività didattica o educativa in presenza, sospesa, o con chiusura del centro diurno assistenziale. Per i periodi di astensione fruiti è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione o del reddito a seconda della categoria lavorativa di appartenenza del genitore richiedente e i periodi sono coperti da contribuzione figurativa. II congedo può essere fruito anche dai genitori lavoratori affidatari o collocatari.
Si rappresenta inoltre che il c.4 del D.L. 146/2021 prevede per i genitori di figli di età compresa tra 14 e 16 anni il diritto di astenersi dal lavoro ma senza corresponsione di retribuzione o indennità e senza riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e conservazione del posto di lavoro. In quest’ultimo caso le domande devono essere presentate direttamente al datore di lavoro e non all’Inps
“Congedo parentale SARS CoV-2” per genitori lavoratori dipendenti del settore privato.
II comma 1 dell’art.9 del citato D.L. prevede che: “Il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto”.
II congedo, pertanto, può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per i periodi di infezione da SARS CoV-2, per il periodo di quarantena da contatto, ovunque avvenuto, ovvero per il periodo di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio convivente minore di anni 14.
II requisito della convivenza e il limite di 14 anni di età non si applicano, ovviamente per i figli con disabilità in situazione di gravità iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i periodi di infezione da SARS CoV-2, per il periodo di quarantena da contatto, ovunque avvenuta, per il periodo di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza o per il periodo di chiusura del centro diurno assistenziale.
II congedo in questione, inoltre, può essere fruito sia in forma giornaliera che oraria. Nel caso di fruizione in modalità oraria, restano immutate le regole e la misura dell’indennizzo del medesimo congedo che rimane su base giornaliera, secondo quanto previsto dall’art.23 del D.Lgv.151/2001, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo.
Requisiti per Ia fruizione del congedo per i figli senza disabilità grave
Per tale beneficio devono sussistere i seguenti requisiti:
- il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere. In mancanza di tale situazione il diritto al congedo non sussiste. Ne consegue che, in caso di intervenuta cessazione o sospensione del rapporto di lavoro durante la fruizione del congedo in argomento, viene meno il diritto al congedo medesimo e le giornate successive alla cessazione o sospensione non potranno essere indennizzate. Per tali motivi il genitore deve tempestivamente informare I ‘Istituto dell’avvenuta modifica del rapporto lavorativo;
- il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere minore di anni 14;
- il genitore e il figlio per il quale si fruisce del congedo devono essere conviventi per tutto il periodo di fruizione del congedo stesso. La convivenza si ritiene sussistere quando il figlio ha la residenza anagrafica nella stessa abitazione del genitore richiedente. Pertanto, qualora il genitore e il figlio risultino all’anagrafe residenti in due abitazioni diverse, il congedo non potrà essere fruito, non rilevando le situazioni di fatto. Nel caso di affidamento o di collocamento del minore, la convivenza va desunta dal provvedimento di affidamento o di collocamento al lavoratore richiedente il congedo;
- per il figlio per il quale si fruisce il congedo deve sussistere una delle seguenti condizioni:
- a) l’infezione da SARS CoV-2, deve risultare da certificazione/attestazione del medico di base o pediatra di libera scelta o da provvedimento/comunicazione della (ASL) territorialmente Tutte le predette documentazioni devono indicare il nominativo del figlio e la durata delle prescrizioni in esse contenute;
- b) la quarantena da contatto del figlio (ovunque avvenuto), disposta con provvedimento /comunicazione del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;
- c) la sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche, contenente la durata della sospensione.
Durata e indennizzo del congedo
II citato congedo può essere richiesto per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata del periodo riportato nelle documentazioni sopra descritte, che danno diritto al congedo. In caso di certificati/attestazioni o provvedimenti /comunicazioni che proroghino il periodo inizialmente individuato, o in caso di nuova documentazione emessa per lo stesso oppure per altro figlio convivente, o anche non convivente in caso di figlio con disabilità grave, il congedo è fruibile, anche alternativamente dai genitori, durante tutti i periodi disposti. L’indennità è erogata secondo le modalità previste per il pagamento diretto o a conguaglio delle indennità di maternità (cfr. art.1 D.L.663/1979)convertito, con modificazioni, dalla L.33/1980. Si specifica, inoltre, che sono indennizzabili solamente le giornate lavorative ricadenti all’interno del periodo di congedo richiesto.
Nel caso di più certificati/attestazioni o provvedimenti/comunicazioni che dispongono periodi di infezione da SARS CoV-2, di quarantena da contatto, di sospensione dell’attività scolastica o educativa in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali, parzialmente o totalmente sovrapposti e relativi allo stesso o ad altri figli, si specifica che per ogni giorno di sovrapposizione verrà corrisposta un’unica indennità.
II c. 3 dell’art.9 del D.L.146/2021 prevede, inoltre, che gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 e fino al 21 ottobre 2021 (giorno antecedente la data di entrata in vigore della novella normativa), possano essere convertiti, a domanda, nel “Congedo parentale SARS CoV-2” e non sono computati e indennizzati a titolo di congedo parentale. Potranno essere convertiti, a domanda degli interessati anche i periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dopo l’entrata in vigore della norma e fino al rilascio della specifica procedura di domanda telematica del nuovo “Congedo parentale SARS CoV-2”.
A tal fine, il genitore lavoratore dipendente potrà presentare la nuova domanda di “Congedo parentale SARS CoV-2”, per periodi pregressi in sostituzione della precedente domanda di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale senza necessità di invio di formale comunicazione di annullamento della domanda di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale.
In questo caso, i lavoratori dipendenti con pagamento dell’indennità anticipato dal datore di lavoro devono dare tempestiva comunicazione al proprio datore di lavoro della presentazione all’Inps di nuove domande di periodi di “Congedo parentale SARS CoV-2”, in luogo delle precedenti domande di congedo parentale o prolungamento di congedo parentale, al fine della corretta corresponsione dell’indennità dello specifico congedo pari al 50% della retribuzione in luogo dell’indennità del congedo parentale pari al 30% della retribuzione, nonché per permettere al datore stesso la rettifica dei flussi Uniemens verso l’Istituto.
Qualora non sussistano i requisiti di legge per la fruizione del “Congedo parentale SARSCoV-2”, si provvede alla definizione delle domande di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale originariamente richieste.
“Congedo parentale SARS CoV-2” per lavoratori iscritti alla gestione separata
II c.6 dell’art.9 del D.L.146/2021 dispone che: “I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire, per le ragioni di cui al comma 1 e per il periodo di cui al comma 9 e nel limite di spesa di cui al comma 7, per i figli conviventi minori di anni quattordici, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto”.
Anche ai genitori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e ai lavoratori autonomi iscritti all’Inps è riconosciuto il diritto a fruire del congedo di cui trattasi. La disposizione normativa non prevede la fruizione in modalità oraria, pertanto, per tali categorie lavorative, la fruizione del congedo in argomento è possibile nella sola modalità giornaliera.
Per potere fruire del congedo in argomento è necessario che i genitori lavoratori abbiano un’attività lavorativa in corso, senza necessità di alcun requisito contributivo minimo per gli iscritti alla Gestione separata o di regolarità contributiva per i lavoratori autonomi, permanendo tuttavia la necessità dell’iscrizione esclusiva nella G. S. e per i lavoratori autonomi l’iscrizione nella Gestione previdenziale Inps di appartenenza.
Pertanto, per i soggetti iscritti alla G.S. si deve trattare di lavoratori parasubordinati con rapporto attivo e di liberi professionisti titolari di partita IVA attiva, o componenti di studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR, e non coperti da altre forme di previdenza obbligatoria. In mancanza di un’attività da cui astenersi il diritto al congedo non sussiste.
I predetti lavoratori, per fruire del congedo in esame per figli senza disabilità grave, devono essere altresì in possesso dei requisiti di cui ai punti 2), 3) e 4) di cui sopra.
Gli stessi lavoratori, per fruire del congedo in esame per assistere figli con disabilità grave, devono invece possedere i requisiti individuati ai punti 2) e 3) di cui sopra.
Durata e indennizzo del congedo
II congedo in argomento potrà essere fruito per periodi di infezione da SARS CoV-2, di quarantena da contatto, di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio nonché di chiusura del centro diurno assistenziale ricadenti nell’arco temporale che va dal 22 ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021.
II “Congedo parentale CoV-2” può essere richiesto per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata del periodo riportato sopra, che danno diritto al congedo. In caso di certificati/attestazioni o provvedimenti/comunicazioni che proroghino il periodo inizialmente individuato, o in caso di nuova documentazione emessa per lo stesso oppure per altro figlio convivente, o anche non convivente in caso di figlio con disabilità grave, il congedo è fruibile, anche alternativamente dai genitori, durante tutti i periodi disposti.
La domanda di congedo può essere presentata anche per periodi di fruizione antecedenti la domanda stessa, purché ricadenti nell’arco temporale dal 22 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021.
In presenza di domanda di congedo parentale fruiti per periodi ricompresi tra il 22/10/2021 e la data di rilascio della procedura di congedo Covid la nuova domanda sostituisce la precedente senza necessità di invio di comunicazione di annullamento della precedente. In mancanza dei requisiti per il congedo covid sarà definita la precedente domanda.
Per la fruizione del congedo di cui trattasi è riconosciuta ai lavoratori iscritti alla G:S. un’indennità pari al 50% di 1/365 del reddito, “individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità”, e ai lavoratori autonomi un’indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
A tale proposito si precisa che per “base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità” dei lavoratori iscritti alla G.S., va inteso il criterio di calcolo del reddito medio giornaliero da effettuarsi come per l’indennità di maternità, da parametrare sui redditi percepiti nei 12 mesi antecedenti il periodo di “Congedo parentale SARS CoV-2”
Sono indennizzabili solamente le giornate lavorative ricadenti all’interno del periodo di congedo richiesto.
Nel caso di più certificati/attestazioni o provvedimenti/comunicazioni che dispongono periodi di infezione da SARS CoV-2, di quarantena da contatto, di sospensione dell’attività scolastica o educativa in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali, parzialmente o totalmente sovrapposti e relativi allo stesso o ad altri figli, si specifica che per ogni giorno di sovrapposizione viene comunque corrisposta un’unica indennità.
Situazioni di compatibilità del congedo in modalità giornaliera
Si riportano di seguito i casi di compatibilità tra il “Congedo parentale SARS CoV-2” e altre tipologie di assenza relative all’altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il congedo in argomento.
Si precisa che le tipologie di assenza da parte dell’altro genitore non convivente con il figlio non hanno rilevanza sulla fruizione del congedo di cui trattasi da parte del genitore richiedente.
- a) Malattia: In caso di malattia di uno dei genitori conviventi con il minore, l’altro genitore può fruire del congedo di cui trattasi, in quanto la presenza di un evento morboso potrebbe presupporre un’ incapacità di prendersi cura del figlio.
- b) Maternità/Paternità: In caso di congedo di maternità/paternità dei lavoratori dipendenti, l’altro genitore può fruire del “Congedo parentale SARS CoV-2” solo per un figlio diverso da quello per il quale si fruisce del congedo di maternità/paternità. Non è possibile invece fruire del “Congedo parentale SARS CoV-2” per lo stesso figlio per cui a in corso di fruizione il congedo di maternità/paternità.
In caso di percezione di indennità di maternità/paternità da parte degli iscritti alla Gestione separata o dei lavoratori autonomi, l’altro genitore può fruire del “Congedo parentale SARS CoV-2” per lo stesso figlio, solo se il genitore che fruisce di tale indennità di maternità/paternità stia prestando attività lavorativa durante il periodo indennizzabile.
- c) Ferie: La fruizione del congedo in argomento è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di ferie dell’altro genitore convivente con il minore.
- d) Soggetti “fragili” La fruizione del “Congedo parentale SARS CoV-2” da parte di un genitore convivente con il figlio è compatibile qualora l’altro genitore sia un soggetto con particolari situazioni di fragilità – secondo le indicazioni della circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della Salute, 13 del 4 settembre 2020 – a prescindere dallo svolgimento o meno di attività lavorativa.
- e) Permessi e congedi ai sensi della legge n. 104/1992 E’ possibile fruire del “Congedo parentale SARS CoV-2” nelle stesse giornate in cui l’altro genitore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi di cui all’art. 3, c. 2, 3 e 6, della legge n. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del decreto legislativo n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all’articolo 42, c. 5, del medesimo decreto legislativo.
- f) Inabilità e pensione di invalidità La fruizione del congedo in argomento è compatibile con i casi in cui all’altro genitore convivente con il medesimo figlio sia stata accertata una patologia invalidante tale da comportare, ad esempio, il riconoscimento di un handicap grave (art. 3, c. 3, L. 104/1992), di un’invalidità al 100% o di una pensione di inabilità.
- g) Genitore di altri figli avuti da altri soggetti La fruizione del congedo di cui trattasi, per figlio convivente minore di anni 14, da parte di uno dei due genitori è compatibile con la contemporanea fruizione del medesimo congedo da parte dell’altro genitore per altri figli conviventi minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo del congedo di cui trattasi.
Tenuto conto delle particolari necessità di cura di soggetti con disabilità in situazione di gravità, la fruizione del congedo in esame da parte di un genitore per un figlio con disabilità grave è, inoltre, compatibile con la contemporanea fruizione del medesimo congedo, da parte dell’altro genitore per altri figli, anche se avuti dallo stesso soggetto.
- h) Svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile Il congedo in argomento può, essere fruito anche dal lavoratore che sia in modalità agile, che si asterrà dal lavoro. Potrà essere altresì fruito anche se l’altro genitore convivente stia svolgendo attività lavorativa in modalità agile.
Situazioni di incompatibilità del congedo in modalità giornaliera
Si riportano di seguito i casi di incompatibilità tra il “Congedo parentale SARS CoV-2″ per genitori con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con chiusura dei centri diurni assistenziali e altre tipologie di assenza relative all’altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il congedo in argomento.
Si precisa che le tipologie di assenza da parte dell’altro genitore non convivente con il figlio non hanno rilevanza sulla fruizione del congedo di cui trattasi da parte del genitore richiedente.
A)”Congedo parentale SARS CoV-2”
II congedo di cui trattasi non può essere fruito negli stessi giorni da entrambi i genitori, ma solo in modalità alternata tra gli stessi, anche qualora si sia in presenza di più figli per cui sussistano le condizioni di accesso al congedo, salvo il caso di cui alla lett. g) del precedente paragrafo. Pertanto, a fronte di domande presentate da genitori conviventi con il figlio, o anche non conviventi in caso di figlio con disabilità grave, per i medesimi giorni, si procederà ad accogliere la domanda presentata cronologicamente prima.
La contemporanea fruizione dei due benefici è invece possibile nel caso in cui il congedo di cui trattasi sia fruito da parte di due genitori per figli diversi di cui uno con disabilità grave.
- b) Congedo per figli conviventi di eta compresa tra i 14 e i 16 anni
II congedo di cui trattasi è incompatibile con la contemporanea fruizione (negli stessi giorni) da parte dell’altro genitore del congedo di cui al c. 4 dell’art. 9 del D.L. 146/2021, ossia di congedo per altro figlio convivente (avuto dallo stesso genitore) di età compresa tra i 14 e i 16 anni.
La contemporanea fruizione dei due benefici è invece possibile nel caso in cui il congedo di cui trattasi sia fruito da parte dei due genitori per figli diversi di cui uno con disabilità grave .
- c) Congedo parentale : Il “Congedo parentale SARS CoV-2” a incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell’altro genitore convivente con il minore. Resta fermo che nei giorni in cui non si fruisce del congedo in argomento è possibile fruire di giorni di congedo parentale.
- d) Riposi giornalieri della madre o del padre: La fruizione del congedo in esame non è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione da parte dell’altro genitore convivente con il minore di riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e 40 del D.Lsgv 151/2001 (c.d. riposi per allattamento) fruiti per lo stesso figlio.
- e) Cessazione e sospensione del rapporto di lavoro o dell’attività lavorativa: II “Congedo parentale SARS CoV-2” per genitori non può essere fruito se l’altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il congedo sia disoccupato (cfr. il Msg n. 1621/2020) o sospeso dal lavoro ovvero comunque non svolga alcuna attività lavorativa.
Ne consegue che in caso di aspettativa non retribuita di uno dei due genitori conviventi con il figlio, l’altro genitore non può fruire contemporaneamente (negli stessi giorni) del “Congedo parentale SARS CoV-2”.
L’incompatibilità con il congedo in argomento sussiste altresì nel caso in cui uno dei due genitori conviventi con il figlio stia beneficiando di strumenti a sostegno del reddito quali, ad esempio, trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGS, CIG in deroga, assegno ordinario e CISOA) con sospensione dell’attività lavorativa, NASpI e DIS-COLL. Diversamente, nel caso in cui il genitore convivente con il figlio, beneficiando di trattamenti di integrazione salariale, abbia subito solo una riduzione di orario di lavoro, per cui continua a prestare la propria attività lavorativa, ancorché a orario ridotto, l’altro genitore convivente con il figlio, o anche non convivente in caso di figlio con disabilità grave, è ammesso alla fruizione del “Congedo parentale SARS CoV-2”.
- f) Part-time e lavoro intermittente : La fruizione del congedo in argomento da parte di un genitore è incompatibile durante le giornate di pausa contrattuale dell’altro genitore convivente con il figlio.
Situazioni di compatibilità/incompatibilità del congedo in modalità oraria
II “Congedo parentale SARS CoV-2” in modalità oraria può’) essere fruito da entrambi i genitori purché avvenga in maniera alternata. Ne consegue che la fruizione oraria del congedo di cui trattasi è incompatibile con la fruizione, nello stesso giorno, del “Congedo parentale SARS CoV-2” in modalità giornaliera da parte dell’altro genitore convivente con il minore. La contemporanea fruizione del congedo da parte dei due genitori, nello stesso arco temporale, è invece possibile nel caso in cui il congedo, giornaliero o orario, sia goduto per figli diversi di cui uno con disabilità grave.
Sono invece compatibili due richieste di “Congedo parentale SARS CoV-2” in modalità oraria nello stesso giorno da parte dei due genitori, purché le ore all’interno della stessa giornata non si sovrappongano. La contemporanea fruizione da parte dei due genitori è inoltre possibile anche in caso di sovrapposizione delle ore nella stessa giornata, nel caso in cui il congedo sia goduto per figli diversi di cui uno con disabilità grave.
Ferme restando tutte le indicazioni fornite nei precedenti paragrafi 3 e 4, si precisa che il “Congedo parentale SARS CoV-2” in modalità oraria:
- è incompatibile con la fruizione del congedo parentale giornaliero da parte dell’altro genitore convivente per lo stesso minore;
- è compatibile con la fruizione del congedo parentale a ore da parte dell’altro genitore convivente per lo stesso minore, purché le ore all’interno della stessa giornata non si sovrappongano;
- è compatibile con la fruizione nello stesso giorno, da parte del soggetto richiedente, del congedo parentale a ore, purché le ore all’interno della stessa giornata non si sovrappongano;
- è compatibile con i riposi giornalieri della madre o del padre di cui agli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 151/2001 fruiti nella stessa giornata dal richiedente o dall’altro genitore convivente con il minore, purché le ore all’interno della stessa giornata non si sovrappongano;
- è compatibile, nella stessa giornata, con la fruizione da parte del richiedente o dell’altro genitore convivente con il minore, di integrazione salariale per riduzione dell’orario di lavoro, purché le ore all’interno della stessa giornata non si sovrappongano;
- è compatibile con la fruizione da parte dell’altro genitore, anche per lo stesso figlio e nelle stesse giornate, dei permessi di cui all’articolo 3 c.2, 3 e 6, della legge n. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del D. Lsgv. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all’art. 42, c. 5, del medesimo decreto legislativo; ciò in quanto si tratta di benefici diretti a salvaguardare due situazioni diverse non contemporaneamente tutelabili tramite l’utilizzazione di un solo istituto.
Si precisa che eventuali ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti di diniego delle domande di “Congedo parentale SARS CoV-2” sono presi in carico dalle Strutture territoriali competenti e riesaminati in autotutela, sulla base delle istruzioni sopra fornite. Pertanto, gli eventuali ricorsi presentati presso il Comitato Provinciale di cui all’articolo 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono definiti dalla Struttura territorialmente competente in autotutela. Resta ferma la possibilità per il cittadino del ricorso all’Autorità giudiziaria.
Presentazione della domanda
L’Inps, con proprio messaggio n. 4564 del 21.12.2021 – https://enasc.it/wp-content/uploads/2021/12/Congedo-Parentale-procedura-Messaggio-Inps-n.-4564_del_21-12-2021.pdf – informa che la domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso i consueti canali.
Per presentare la domanda di “Congedo parentale SARS CoV-2” si deve utilizzare la procedura per l’acquisizione delle Domande per Prestazioni a sostegno del reddito – Servizio Maternità selezionando le voci “Congedo Parentale” oppure “Congedo Parentale su Base Oraria”, anche per figli con disabilità in situazione di gravità. Dopo aver completato le informazioni di tipo anagrafico sarà necessario:
- selezionare “Richiesta di uno dei congedi istituiti per emergenza COVID-19” nella pagina “Tipo richiesta”, cliccare quindi su AVANTI;
- spuntare la richiesta del congedo nella sezione “Congedo parentale SARS CoV-2 (D.L. n.146 del 21/10/2021)”, cliccare quindi su AVANTI;
- indicare il motivo per il quale si richiede il congedo e, dunque, le informazioni relative alle certificazioni /attestazioni/provvedimento, cliccare quindi su AVANTI;
- procedere con l’acquisizione e richiedere un periodo coperto dalla certificazione (se presente), purché ricadente nell’intervallo previsto dalla norma, ossia dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 e fino al 31 dicembre 2021 (cfr. il paragrafo 6 della circolare n. 189/2021)
Per richiedere il congedo parentale ordinario in modalità giornaliera è necessario spuntare l’opzione “Richiesta per congedo parentale”, mentre per la modalità oraria l’opzione “Richiesta per congedo su base oraria”.
Inoltre, nella domanda di “Congedo parentale SARS CoV-2” in modalità oraria, il genitore dovrà dichiarare:
- il numero di giornate intere di “Congedo parentale SARS CoV-2” da fruire in modalità oraria;
- il periodo all’interno del quale tali giornate di “Congedo parentale SARS CoV-2” sono fruite in modalità oraria
Il periodo all’interno del quale si intende fruire delle ore di “Congedo parentale SARS CoV-2”, dovrà essere contenuto all’interno di un mese solare.
Pertanto, nel caso in cui il periodo all’interno del quale si intende fruire delle ore di “Congedo parentale SARS CoV-2” sia a cavallo tra due o più mesi, dovranno essere presentate due o più domande.
Considerato, infine, che l’indennizzo del “Congedo parentale SARS CoV-2” continua a essere erogato in modalità giornaliera, la fruizione oraria deve comunque essere ricondotta a una giornata intera di congedo. Di conseguenza, se le ore che compongono un giorno di “Congedo parentale SARS CoV-2” sono fruite su più giornate di lavoro, nella domanda che si presenta all’Istituto dovrà essere dichiarato di fruire di un giorno di “Congedo parentale SARS CoV-2” all’interno di un arco temporale di riferimento (dalla data “x” alla data “y”) nello stesso mese solare.
Sia per il “Congedo parentale SARS CoV-2” a giornata intera sia nel caso di “Congedo parentale SARS CoV-2” con fruizione in modalità oraria, le domande possono avere ad oggetto periodi di fruizione antecedenti la presentazione delle domande stesse, purché ricadenti all’interno dell’arco temporale previsto dalla norma, ossia dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 e fino al 31 dicembre 2021.
Con successivo messaggio, all’esito del rilascio degli aggiornamenti in corso sulla relativa procedura, saranno comunicate le modalità per la presentazione delle domande di “Congedo parentale SARS CoV-2” per genitori lavoratrici e lavoratori autonomi iscritti all’Inps e per quelli iscritti alla Gestione separata.