Indennizzo per le attività commerciali – Pagamenti fino al 30 novembre 2021

L’Inps, con proprio messaggio “criptato” Hermes n. 4345 del 6.12.2021 – https://enasc.it/wp-content/uploads/2021/12/Hermes_004345_2021.pdf – , informa che la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) ha previsto, all’articolo 1, comma 380, un ulteriore stanziamento di risorse finanziarie a favore del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale per l’anno 2021 nonché l’innalzamento, dal 1° gennaio 2022, allo 0,48% dell’aliquota contributiva di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n.207.
Con il messaggio Hermes n. 202 del 19/01/2021 è stata, pertanto, comunicata la possibilità di procedere alla liquidazione delle domande di indennizzo pervenute fino al 31 dicembre 2020. Con il successivo messaggio Hermes n. 2054 del 25/05/2021 è stata comunicata la possibilità di procedere alla liquidazione anche delle domande di indennizzo pervenute dal 1° gennaio 2021 al 31 maggio 2021. Con il messaggio n. 2836 del 5/08/2021 sono state date indicazioni per la lavorazione delle domande presentate dal 1° giugno al 31 luglio 2021.

Alla luce di quanto illustrato, al ricorrere dei prescritti requisiti e delle previste condizioni, le sedi potranno liquidare anche le domande di indennizzo pervenute dal 1° agosto 2021 al 30 novembre 2021, ove abbiano già provveduto alla liquidazione delle domande con data di presentazione antecedente.

Con successivo messaggio, valutato l’andamento delle domande per l’anno 2021 e a seguito del previsto monitoraggio degli oneri, saranno fornite istruzioni per la lavorazione delle domande presentate a partire dal 1° dicembre 2021. Per le stesse, al momento, la fase di calcolo risulta inibita e la procedura IVS74 restituisce il seguente messaggio di avviso “Domanda presentata successivamente al 30 novembre 2021. Non è possibile procedere al calcolo della prestazione in attesa della verifica della capienza degli stanziamenti”.