Pagamento dell’assegno temporaneo sul Reddito di Cittadinanza

L’Inps, con proprio messaggio n. 3669 del 27.10.2021, da il via libera alla liquidazione della quota supplementare dell’RdC a favore dei nuclei familiari con almeno un figlio minore che avrebbero diritto all’Assegno temporaneo. L’integrazione verrà erogata automaticamente dall’Ente di Previdenza senza necessità di alcuna domanda.

Dato che l’integrazione viene erogata congiuntamente al RdC l’Inps spiega che non è necessario controllare né i requisiti relativi alla residenza e al soggiorno (almeno 2 anni di residenza in Italia anche non continuativi) né accertare l’assoggettamento al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia stabiliti per l’Assegno temporaneo poiché – per nuclei percettori del RdC – essi risultano già soddisfatti dai più stringenti requisiti per il RdC (per i quali, ad esempio, è richiesto almeno 10 anni di residenza in Italia di cui gli ultimi due in via continuativa).

Riguardo alla presenza di figli minori l’INPS effettuerà la verifica sul carico fiscale dei minori presenti nel nucleo sulla base dei dati dichiarati nella DSU di riferimento e di quelli a disposizione negli altri archivi dell’INPS, procedendo alla decadenza dall’integrazione RdC qualora il requisito venga meno in corso di godimento dell’Assegno temporaneo.

L’integrazione RdC avverrà automaticamente da parte dell’INPS senza che gli interessati debbano presentare apposita domanda. L’Istituto, infatti, procederà d’ufficio all’individuazione dei nuclei familiari percettori di RdC che abbiano diritto all’Assegno temporaneo, effettuando la verifica dei requisiti e la liquidazione dell’integrazione con le stesse modalità utilizzate per il pagamento del RdC.

Ovviamente l’integrazione RdC non verrà corrisposta ai nuclei percettori di RdC al cui interno siano presenti soggetti titolari del diritto al pagamento di ANF relativamente all’anno 2021. Quindi, ad esempio, non spetta ove ci siano soggetti occupati con rapporti di lavoro dipendente o assimilati.

L’Inps spiega che il beneficio  dell’integrazione è determinato sottraendo all’importo teorico dell’Assegno temporaneo – stabilito sulla base del numero di figli minori a carico e del valore dell’indicatore ISEE del nucleo – la quota di RdC relativa ai figli minori, calcolata sulla base della scala di equivalenza.

L’integrazione del RdC corrisposta a titolo di assegno temporaneo non rileva per la determinazione del reddito familiare ai fini RdC.