Novità Previdenziali legge di bilancio 2022

Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al disegno di legge di Bilancio 2022 nella seduta del 28 ottobre 2021. La Manovra finanziaria varata dal Governo contiene anche le attese misure in materia di pensione e una stretta sul reddito di cittadinanza.

QUOTA 102

Quota 102 prende il posto di Quota 100. Si prevede infatti che, limitatamente all’anno 2022, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possano conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica di 64 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni.
I requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva devono essere maturati nell’anno 2022. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 può essere esercitato anche successivamente.

Lavoratori delle imprese in crisi

Viene istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2022, 200 milioni di euro per l’anno 2023 e 200 milioni di euro per l’anno 2024, destinato a favorire l’uscita anticipata dal lavoro volontaria dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi, che abbiano raggiunto un’età anagrafica di almeno 62 anni.
I criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse sono fissati con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

APE sociale

L’APE sociale è un anticipo pensionistico a carico dello Stato erogato dall’INPS a soggetti in determinate condizioni previste dalla legge che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all’estero. Si tratta di una misura sperimentale in vigore dal 1° maggio 2017 la cui scadenza è stata prorogata, da ultimo, fino al 31 dicembre 2021 ad opera della legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178).

Ora la legge di Bilancio 2022 proroga la sperimentazione di un altro anno, fino al 31 dicembre 2022, rifinanziando la misura.

Oltre alla proroga viene poi ampliato e aggiornato l’elenco delle professioni gravose che legittimano il diritto all’indennità. Inoltre, nel caso di lavoratori disoccupati per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di licenziamento economico, è abrogato il requisito di “almeno tre mesi” della conclusione della fruizione dell’indennità di disoccupazione (NaspiDis-Coll, etc.).

Si prevede infatti che l’APE Sociale spetti ai lavoratori dipendenti in possesso di almeno 36 anni di anzianità contributiva e che abbiano svolto da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette una o più delle seguenti professioni gravose: professori di scuola primaria, pre–primaria e professioni assimilate; tecnici della salute; addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate; professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali; operatori della cura estetica; professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati; artigiani, operai specializzati, agricoltori; conduttori di impianti e macchinari per l’estrazione e il primo trattamento dei minerali; operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli; conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati; conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta; operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica; conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque; conduttori di mulini e impastatrici; conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali; operai semiqualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio; operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare; conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento; personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci; personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli; portantini e professioni assimilate;  professioni non qualificate nell’agricoltura, nella manutenzione del verde, nell’allevamento, nella silvicoltura e nella pesca; professioni non qualificate nella manifattura, nell’estrazione di minerali e nelle costruzioni.

Opzione donna

Proroga di un anno anche per la cosiddetta pensione “Opzione donna” ossia il trattamento pensionistico calcolato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo ed erogato, a domanda, in favore delle lavoratrici dipendenti e autonome.

Attualmente possono accedere alla pensione anticipata c.d. opzione donna le lavoratrici che abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome) entro il 31 dicembre 2020.

Con la legge di Bilancio 2022 il trattamento pensionistico è altresì riconosciuto nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2021 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età pari o superiore a 60 anni per le lavoratrici dipendenti e a 61 anni per le lavoratrici autonome.

Il personale delle scuole potrà fare domanda entro il 28 febbraio 2022.

 

Previdenza dei giornalisti

Il disegno di legge di Bilancio 2022 prevede che, dal 1° luglio 2022, la funzione previdenziale svolta da INPGI, in regime di sostitutività delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, venga trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all’INPS.

Dal 1° luglio 2022 i giornalisti professionisti, pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonché i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e i superstiti sono iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti INPS.

Dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 continuano a essere riconosciute e gestite secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l’INPGI alla data del 30 giugno 2022:

  • i trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni (i trattamenti sono erogati a carico della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti);
  • l’assicurazione infortuni (i trattamenti sono erogati a carico dell’INAIL).

Dal 1° gennaio 2024 si applica la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

 

Reddito di cittadinanza

Intensificati i controlli sui percettori del reddito di cittadinanza.

L’INPS definisce annualmente, entro il 31 marzo, un piano di verifiche dei requisiti patrimoniali dichiarati nella dichiarazione sostitutiva unica, con attenzione particolare rivolta ai beni detenuti all’estero.

Il Piano di verifica, definito con la collaborazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’Agenzia delle entrate e col supporto della Guardia di finanza, e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, può prevedere anche lo scambio di dati con le competenti autorità dello Stato estero, sulla base di accordi bilaterali.

Il disegno di legge di Bilancio 2022 dispone inoltre che la domanda di RdC resa dall’interessato all’INPS per sé e tutti i componenti maggiorenni del nucleo equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro ed è trasmessa dall’INPS all’ANPAL ai fini dell’inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.

Un’altra novità riguarda il numero di offerte di lavoro che possono essere rifiutate dal percettore di RdC, che passa da 3 a 2. Pertanto il RdC verrà sospeso al rifiuto della seconda offerta di lavoro.

Cambiano anche i criteri di congruità  dell’offerta di lavoro.

Si prevede inoltre, dal 1° gennaio 2022, una riduzione del beneficio economico mensile pari a 5 euro a partire dal sesto mese di percezione.

La riduzione si applica solo nei casi in cui il beneficio economico mensile non risulti inferiore a 300 euro, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. La riduzione non si applica inoltre ai nuclei familiari composti esclusivamente da componenti non occupabili ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2019, nonché per i nuclei familiari fino a quando tra i componenti sia presente almeno un soggetto minore di tre anni di età ovvero una persona con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti a fini ISEE.

La riduzione è sospesa dal mese successivo a quello in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia avviato attività da lavoro dipendente o autonomo da almeno un mese continuativo.

 

Art. 54

Si prevede l’applicazione dell’aliquota di rendimento del 2,44% in riferimento alle anzianità contributive maturate entro il 31.12.1995 anche al personale delle forze dell’ordine ad ordinamento civile (es. Polizia di Stato) oggi escluso dagli effetti della sentenza n. 1/2020 della corte dei conti a sezioni riunite. Viene anche istituito un fondo per la realizzazione di interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

Contratto di Espansione

Si rinnova anche nel 2022 e nel 2023 il contratto di espansione. Potranno farne ricorso le aziende con un organico non inferiore a 50 unità (rispetto alle 100 attuali).

 

 

 

Allegato Legge di Bilancio 2022  https://enasc.it/wp-content/uploads/2021/10/Legge-bilancio-2022-Bozza-28102021.pdf