Covid – 19 : riesami indennità covid decreto “Sostegni bis”

L’Inps, con proprio messaggio n. 3530 del 18.10.2021, fornisce alcune indicazioni per la gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami per le indennità COVID-19, previste dagli articoli 42 e 69 del decreto legge n. 73 del 25.5.2021 (c.d. decreto Sostegni bis).

Ci si riferisce (articolo 42) alla concessione di un’indennità pari a 1.600 euro in favore di alcune categorie di lavoratori impattate dell’emergenza epidemiologica da COVID-19:

  • lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori intermittenti;
  • lavoratori autonomi occasionali;
  • lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dello spettacolo.

Inoltre, viene prevista la concessione (articolo 69) di un’indennità una tantum pari a 800 euro in favore dei lavoratori agricoli a tempo determinato con almeno 50 giornate effettive di lavoro agricolo nell’anno 2020. Ovvero della concessione di un’indennità una tantum pari a 950 euro in favore dei pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative.

Avverso il rigetto si potrà proporre un’istanza di riesame entro 20 giorni dalla comunicazione di reiezione termine da considerarsi, tuttavia, non perentorio. Con la richiesta si dovrà produrre specifica documentazione contenuta nell’allegato, a seconda delle motivazioni del respingimento dell’istanza per consentire un supplemento di istruttoria da parte dell’Inps (che potrà concludersi con l’accoglimento della domanda).

 

Allegato Legenda esiti di reiezione  https://enasc.it/wp-content/uploads/2021/10/Messaggio_numero_3530_del_18-10-2021_Allegato_n_1.pdf