Brexit : riconoscimento di prestazioni assistenziali ai cittadini UK residenti in Italia. Istruzioni Inps

L’Inps, con propria circolare n. 154 del 18.10.2021, fornisce istruzioni operative in materia di riconoscimento di prestazioni assistenziali, a sostegno della famiglia, di inclusione sociale e di invalidità civile ai cittadini del Regno Unito residenti in Italia alla data del 31 dicembre 2020, in applicazione dell’Accordo di recesso (WA) e a seguito del termine del periodo di transizione illustrato nella precedente circolare n. 16 del 2020.

Sulla base del quadro normativo, devono considerarsi equiparati ai cittadini dell’Unione europea i cittadini del Regno Unito residenti nel territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020, i quali mantengono i diritti connessi al soggiorno legale in Italia anche per il periodo successivo a tale data e non devono costituire un nuovo status di soggiorno, ai fini dell’accesso alle prestazioni di assistenza sociale o al mantenimento delle prestazioni già in godimento.

Tale criterio si applica ai fini del riconoscimento del diritto alle seguenti prestazioni:

– prestazioni assistenziali a sostegno della famiglia (assegno di natalità, bonus asilo nido e contributo per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione, premio alla nascita, assegno temporaneo, ecc.);
– assegno sociale di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335;
– prestazioni di invalidità civile (invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità);
– prestazioni di inclusione sociale e contrasto alla povertà (reddito di cittadinanza, pensione di cittadinanza, reddito di emergenza, reddito di libertà).

Pertanto, qualora nei confronti dei suddetti cittadini risulti accertato il requisito della residenza anagrafica entro e non oltre il 31 dicembre 2020 (attraverso le verifiche automatizzate sull’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente – ANPR o altri archivi anagrafici), non dovrà richiedersi l’esibizione di ulteriori titoli di soggiorno legale diversi da quelli già posseduti a tale data.

Diversamente, nei confronti dei cittadini del Regno Unito non residenti nel territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020, che presentino istanza per le citate prestazioni, si applicheranno le disposizioni dettate in materia di documenti di soggiorno per i cittadini extracomunitari.

Resta inteso che ai cittadini del Regno Unito legalmente soggiornanti in Italia, e ai loro familiari, potranno essere riconosciute le sopra elencate prestazioni assistenziali, ove gli stessi risultino in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalla legge italiana per ognuna di esse.

Inoltre, la circolare fornisce precisazioni circa l’ambito di applicazione dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (TCA) e del Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (PSSC) in esso contenuto.