Indennità di maternità e paternità salva per gli autonomi

L’Inps, con proprio messaggio n. 3216 del 24.9.2021, ricorda che l’articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2021, ha istituito, per l’anno 2021, il Fondo per l’esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei predetti lavoratori e di favorire la ripresa della loro attività e fornisce indicazioni specifiche in relazione al pagamento delle indennità di maternità/paternità e di congedo parentale, nonché dell’indennità di malattia e degenza ospedaliera, in favore dei lavoratori iscritti alle Gestioni previdenziali dell’Istituto di cui sopra.

Tale Fondo è destinato a finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti che abbiano percepito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito, nell’anno 2020, un calo del fatturato o dei corrispettivi non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019. Sono esclusi dall’esonero i premi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Come noto, in assenza del regolare versamento dei contributi dovuti nel periodo indennizzabile di maternità/paternità o nel mese antecedente il periodo di congedo parentale, le relative indennità non possono essere riconosciute al richiedente.

Tuttavia, qualora il richiedente – lavoratrici e lavoratori autonomi, liberi professionisti iscritti ala gestione separata – le prestazioni di maternità/paternità, di congedo parentale, di malattia e degenza ospedaliera, si trovi nelle condizioni per fruire del predetto esonero parziale ed abbia già presentato domanda di esonero contributivo, in attesa della conclusione della relativa istruttoria, le Strutture territoriali possono procedere, con le consuete modalità operative, alla liquidazione delle relative indennità, salvo poi effettuare un successivo controllo sull’esito positivo della richiesta di accesso all’esonero.

A tale fine, la/il richiedente dovrà produrre una dichiarazione di responsabilità nella quale attesti di avere chiesto l’esonero contributivo ai sensi della normativa vigente e della circolare Inps n. 124/2021 e del messaggio Inps n. 2909/2021.

Si ricorda che il periodo relativo all’esonero verrà esposto nell’estratto conto con una specifica nota per evidenziare che lo stesso è accreditato con riserva delle ulteriori attività di verifica dei requisiti di legge non ancora completate.

Successivamente alla liquidazione delle istanze, le Strutture territoriali dell’Inps avranno cura di monitorare l’esito dei controlli da parte delle Unità Operative competenti per la verifica dei flussi contributivi ai fini del riconoscimento pieno e definitivo dell’accredito contributivo. In caso di esito negativo della richiesta di esonero, la prestazione di maternità/paternità o di congedo parentale già pagata risulterà indebitamente corrisposta e dovrà quindi essere recuperata.

Con l’occasione si precisa che in relazione al diverso esonero contributivo previsto in favore delle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura e per gli agricoltori autonomi, in attesa della definizione della procedura di esonero, è stato disposto che, al completamento della predetta procedura, saranno fornite specifiche istruzioni operative sulle prestazioni di maternità/paternità.