Riliquidazione pensioni Militari e Forze di Polizia in applicazione delle sentenze della Corte dei Conti Sezioni Riunite

Segnaliamo due nuove, importanti, sentenze delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti – in merito ai giudizi riuniti in sede di appello per il riconoscimento dell’art. 54 del D.P.R. 1092/73 che prevede che la pensione spettante al militare che abbia almeno 15 anni e non più di 20 di servizio utile è pari al 44% della base pensionabile,

L’INPS, al contrario, aveva calcolato l’importo delle pensioni applicando un’aliquota inferiore e meno favorevole facendo riferimento anziché all’art. 54, all’art. 44 che riguarda esclusivamente il personale civile.

Alcuni pensionati ex militari o ex appartenenti al comparto sicurezza avevano presentato domande di riliquidazione del trattamento pensionistico. L’INPS aveva sempre respinto le istanze ed erano state attivate diverse azioni di contenzioso che le diverse Sezioni Regionali della Corte dei Conti avevano accolto riconoscendo il diritto alla riliquidazione delle pensioni.

Sull’argomento si era pronunciata la Corte dei Conti, Sezione I centrale di Appello che con sentenza n. 73/2021 che aveva riconosciuto il diritto all’applicazione della quota del 44% per il calcolo dell’importo della pensione al personale che ha maturato un’anzianità contributiva compresa tra i 15 anni ed i 18 anni al 31/12/1995 (comprese le maggiorazioni) e che non è destinatario di un calcolo di pensione con il sistema retributivo….  (Ne deriva che nei confronti del ricorrente può trovare applicazione, nei limiti dell’effettiva anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre del 1995, l’aliquota di rendimento del 44%, prevista per i militari dall’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/73, siccome statuito nella sentenza impugnata).

Con la sentenza n. 1/2021 il principio del citato art. 54 viene, a nostro parere interpretato diversamente. Infatti viene introdotto un correttivo e vengono introdotte nuove modalità applicative dello stesso articolo indicando quali aliquote da applicare al calcolo della quota retributiva del personale con:

  • anzianità compresa tra i 15 ed i 18 anni;
  • anzianità utile inferiore ai 15 anni.

Nel primo caso la Corte dei Conti ha stabilito che la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto per il personale cessato con oltre 20 anni di anzianità contributiva deve tener conto:

  • dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31/12/1995
  • con l’applicazione del relativo coefficiente di resa per ogni anno utile pari al 2,44% per il numero di anni relativi all’anzianità maturata al 31/12/1995.

Per quanto riguarda la seconda fattispecie la Corte precisa che l’aliquota del 44% non è applicabile al personale che, alla predetta data, vantava un’anzianità inferiore a 15 anni.

 

Quindi era stato escluso il personale che aveva maturato un’anzianità contributiva inferiore ai 15 anni per il quale, l’INPS riteneva che non fosse applicabile l’aliquota del 2,44%, secondo le modalità prospettate dalle Sezioni riunite con sentenza n. 1/2021/QM e continuava ad applicare il coefficiente del 2,20%

 

Ora la nuova sentenza delle Sezioni Riuniti ha sancito un nuovo principio: “la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto in favore del personale militare cessato dal servizio con un’anzianità superiore a 20 anni e che al 31/12/1995 vantava un’anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile”

 

Va sottolineata l’importanza delle sentenze, in questo caso innovative ed emesse dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti che si rilevano fondamentali per la casistica segnalata e che va a consolidare la giurisprudenza positiva in favore dei pensionati.

L’INPS, con circolare n. 107 del 14/07/2021, ha recepito la recente giurisprudenza e ha fornito i chiarimenti in proposito. Procederà al riesame d’ufficio dei trattamenti pensionistici del personale militare applicando l’aliquota di rendimento del 2,44% per il numero di anni di contribuzione maturati al 31/12/1995 e alla successiva riliquidazione dei trattamenti pensionistici e al pagamento delle differenze sulle singole rate di pensione comprensive di interessi legali e rivalutazione monetaria sia per il personale che aveva maturato più o meno di 15 anni di contribuzione al 31/12/1995.

Contestualmente saranno rideterminati i i benefici conseguenti all’applicazione dei sei  aumenti periodici riconosciuti in aggiunta alla base pensionabile, calcolati all’atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa utili ai fini della determinazione della misura del trattamento pensionistico e della buonuscita.

Comunque, l’Inps a breve, emanerà la nuova circolare sulle nuove sentenze.