Sgravio contributivo per le assunzioni 2021, nelle cooperative sociali, di donne vittime di violenza

L’INPS, con propria circolare n. 133 del 10.9.2021, comunica le istruzioni operative per il riconoscimento dello sgravio contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate nel corso dell’anno 2021 da parte di cooperative sociali, di donne vittime di violenza di genere, ai sensi dell’articolo 1, comma 220, della legge n. 205 del 27.12.2017, come modificato dall’articolo 12, comma 16-bis, del decreto legge decreto legge n. 137 del 28.10.2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

In particolare, l’articolo 12, comma 16-bis, del decreto legge n. 137 del 20.10.2020, ha stabilito che l’esonero previsto in favore delle cooperative sociali di cui alla legge n. 381 dell’8.11.1991, che abbiano proceduto, nel corso dell’anno 2018, a nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato di donne vittime di violenza di genere, sia esteso anche alle assunzioni effettuate nell’anno 2021, per un periodo massimo di dodici mesi, nel limite di spesa di un milione di euro.