Esonero contributi autonomi e professionisti: Nuovo modulo di presentazione.

L’Inps, con propria circolare n. 130 del 31.8.2021, precisa che Il comma 2-bis dell’articolo 19 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, introdotto dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, entrata in vigore il 22 maggio 2021, ha disposto che: “Per accedere agli esoneri contributivi previsti dall’articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dagli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come modificato dal presente articolo, i beneficiari nella domanda dichiarano, ai sensi degli articoli 47 e 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non avere superato i limiti individuali fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020)1863, e successive modificazioni”.

In attuazione di quanto disposto dal succitato comma 2-bis dell’articolo 19 del decreto-legge n. 41/2021, c’è stata la predisposizione di un “nuovo” modulo per la presentazione delle istanze “semplificato”, consentendo al richiedente di dichiarare, ai sensi degli articoli 47 e 76 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non avere superato i limiti individuali fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020)1863, e successive modificazioni.

Con riferimento al nuovo modulo si evidenzia che, nella fase di compilazione della domanda, le aziende che versano la contribuzione agricola unificata possono, a differenza di quanto avveniva in precedenza, modificare l’importo precompilato dalla procedura afferente ai periodi di competenza dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 che risultano negli archivi centralizzati per le emissioni dei trimestri relativi all’anno 2020.

Il nuovo modulo “Esonero Art.222 DL 34/2020” per la presentazione delle domande di esonero è disponibile nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”), sul sito istituzionale www.inps.it.

Le domande di esonero possono essere presentate entro il 30 settembre 2021.

 

Per le domande presentate utilizzando il modulo preesistente sono comunque utili per accedere all’esonero e, pertanto, non sarà necessario presentare una nuova istanza.
Nel caso in cui il richiedente intenda modificare l’importo richiesto nella domanda presentata in precedenza, è possibile annullare l’istanza già inviata, mediante la funzione di “Rinuncia alla sgravio” e presentare una nuova domanda.
Si precisa che le domande presenti in procedura nello stato di “Bozza” sono state annullate automaticamente non essendo possibile procedere alla loro convalida a seguito del rilascio del nuovo modulo. Si dovrà, pertanto, procedere ad inserire una nuova domanda di esonero.

Considerata la sospensione del modulo di domanda e il differimento dei termini di presentazione di quest’ultima al 30 settembre 2021, allo scadere del termine fissato per la presentazione delle domande, l’Istituto procederà alla verifica della sufficienza delle risorse per soddisfare le richieste di esonero presentate.
Nel caso in cui le risorse stanziate siano inferiori alla somma di tutti gli importi provvisoriamente autorizzati, l’importo dell’esonero riconosciuto in favore degli aventi diritto sarà ridotto in misura proporzionale a tutta la platea dei beneficiari. L’importo autorizzato in via definitiva sarà comunicato, tramite PEC, a ciascun contribuente.
Entro trenta giorni dalla predetta comunicazione i beneficiari dell’esonero devono provvedere al versamento della contribuzione dovuta in misura eccedente l’importo dell’esonero autorizzato in via definitiva.
Per le aziende che versano la contribuzione agricola unificata l’Istituto procederà alla rielaborazione centralizzata dei prospetti di calcolo relativi alle emissioni del primo e secondo trimestre 2020 sulla base dei dati disponibili negli archivi centrali. La parte di esonero che afferisce alla contribuzione dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, risultante nelle emissioni successive a quella del secondo trimestre 2020 sarà comunicata a mezzo news individuale nel “Cassetto Previdenziale Aziende Agricole”. Per le eventuali somme versate, che risultino in eccedenza sulle emissioni interessate dall’esonero, è sempre possibile richiederne la compensazione con contributi da pagare utilizzando i moduli telematici disponibili nel medesimo Cassetto.

in caso di esito favorevole dell’istanza, qualora l’esonero sia concesso in quota parte per il superamento del limite di spesa individuale fissato dalla sezione 3.1 del “Quadro temporaneo”, i contribuenti dovranno provvedere al versamento della quota risultata eccedente in un’unica soluzione entro trenta giorni dalla comunicazione dell’esito dell’istanza, senza applicazione di sanzioni e interessi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, dei decreti interministeriali attuativi dell’esonero.