Fondo Credito Ex-Inpdap – Indicazioni Operative

L’Inps, con proprio messaggio n. 2883 del 12.8.2021, rende noto che l’articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha previsto la riapertura dei termini per l’adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all’articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell’amministrazione pubblica, già iscritti all’INPDAP, nonché per i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dalla predetta Gestione speciale di previdenza, che alla data di entrata in vigore della suddetta legge (1° gennaio 2020) non risultano iscritti alla citata gestione unitaria.

Quindi per i suddetti si potrà presentare la relativa istanza di iscrizione al Fondo Credito , a partire dal 20 Agosto 2021 e fino al 20 febbraio 2022.

I soggetti che potranno presentare la relativa istanza sono:

a) pensionati, già dipendenti pubblici, che fruiscono di trattamento pensionistico a carico delle seguenti casse della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell’amministrazione pubblica: Cassa Trattamenti pensionistici dei dipendenti statali (CTPS), Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (CPDEL), Cassa Pensioni Insegnanti (CPI), Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari (CPUG), Cassa Pensioni Sanitari (CPS). Ne fanno parte anche i pensionati che, a seguito della privatizzazione dell’ente datoriale, hanno mantenuto l’iscrizione a una delle suddette casse pensionistiche, nonché i sottufficiali in ausiliaria che fruiscono di un trattamento provvisorio di pensione a carico del Ministero della Difesa;

b) pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, che non fruiscono di trattamento pensionistico a carico della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell’amministrazione pubblica bensì a carico di gestioni o fondi speciali diversi dalle suddette casse pensionistiche pubbliche (ad esempio, FPLD, INPGI, ENPAM);

c) dipendenti di enti e amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, non iscritti alle casse pensionistiche o ai fondi (ex ENPAS o ex INADEL) per i trattamenti di fine servizio della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell’amministrazione pubblica.

L’iscrizione è facoltativa (ma una volta esercitata è irrevocabile) e comporta l’applicazione di un prelievo contributivo sulla pensione o sullo stipendio per il finanziamento delle prestazioni creditizie e sociali erogate dal Fondo (es. per persone non autosufficienti, mutui e piccoli prestiti a condizioni di vantaggio, eccetera).

L’iscrizione riguarda i soggetti non iscritti al Fondo alla data del 1° gennaio 2020.