Esonero parziale dei contributi per i Lavoratori Autonomi ed i Liberi Professionisti

L’Inps, con propria circolare n. 124 del 6.8.2021, fornisce le indicazioni in ordine all’ambito di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 20 a 22- bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha previsto per l’anno 2021 l’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle Gestioni INPS e alle Casse previdenziali professionali autonome.

La disposizione di cui sopra prevede l’esonero dal pagamento dei contributi previdenziali (ad esclusione dei premi dovuti all’INAIL) dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e dai professionisti iscritti alle altre forme previdenziali obbligatorie, gestite da persone giuridiche di diritto privato nel limite massimo di 3.000 euro in scadenza entro il 31 dicembre dell’anno in corso. Per fruire dell’esonero è necessario, tra l’altro, aver percepito nell’anno d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000,00 euro e aver subito un calo di fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 rispetto all’anno 2019 non inferiore al 33 per cento. Chi ha avviato l’attività nel 2020 ne beneficia a prescindere.

L’esonero parziale riguarda gli iscritti alle gestioni INPS (commercianti, artigiani, coltivatori diretti, professionisti iscritti alla gestione separata). Oltre ai citati requisiti la legge impone che i richiedenti non siano titolari di pensione diretta con la sola eccezione dell’assegno ordinario d’invalidità (c’è incompatibilità anche con l’Ape Sociale, gli assegni straordinari di solidarietà, l’isopensione, l’ind.com. ma non con le rendite INAIL, gli assegni e le pensioni sociali, le indennità civili e la Rita) e non siano titolari di rapporto di lavoro subordinato con esclusione del lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità. Le predette condizioni devono verificarsi per tutto il 2021 pena la decurtazione dell’esonero in misura proporzionale ai mesi nei quali risulta attivo un rapporto di lavoro dipendente (o la titolarità di una pensione diretta).

Per i coltivatori diretti il beneficio è per la contribuzione annuale tariffata con l’emissione 2021, di competenza del medesimo anno con scadenza dei versamenti entro il 31 dicembre 2021, esclusi i premi e la contribuzione dovuti all’INAIL, al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell’esonero. Sono, pertanto, comprese la I, II e III rata della tariffazione 2021, aventi scadenza ordinaria entro il 31 dicembre 2021, limitatamente alla contribuzione di competenza dell’anno 2021. La scadenza della prima rata, peraltro, era stata posticipata dal 16 luglio al 20 agosto. La quarta rata, invece, non rientra in quanto cade nel 2022.
Per i professionisti senza cassa il beneficio è per i contributi dovuti a titolo di primo e secondo acconto 2021 (scadenze rispettivamente del 15 settembre 2021 e 30 novembre 2021) calcolati con l’aliquota del 25,98% (25% IVS, 0,72% maternità e 0,26% per l’ISCRO) o del 24% se iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie (sono esclusi dal beneficio i soggetti pensionati o titolari di rapporto di lavoro subordinato) e calcolati sul reddito dichiarato per l’anno di imposta 2020 (quadro RR, sezione II della dichiarazione fiscale annuale). Sono inclusi anche i professionisti e gli operatori sanitari in quiescenza per gli incarichi conferiti nel 2020 per il contrasto al COVID-19 ad esclusione di quelli con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
Per l’ammissione al beneficio gli interessati dovranno presentare, a pena di decadenza, domanda all’Inps entro il 30 settembre 2021 compilando specifici modelli distinti per ciascuna gestione INPS, che avverrà nei prossimi giorni.
L’esonero è subordinato alla verifica della regolarità contributiva alla data del 1° novembre 2021 (sono validi anche i versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021). Inoltre il riconoscimento dello sgravio è subordinato al pagamento della quota parte di contribuzione che non forma oggetto di esonero (cioè quella eccedente il limite di 3.000 euro).
E’ possibile non versare la contribuzione alle scadenze che interverranno dal 6 agosto 2021 – data di pubblicazione della circolare – sino al 30 settembre 2021, per non chiedere eventuali rimborsi o compensazioni , ma con l’attenzione che, se l’istanza di esonero viene rigettata, la contribuzione omessa sarà sanzionata come omissione contributiva (con l’applicazione delle relative sanzioni ed interessi).
Come detto per ciascun lavoratore o professionista l’esonero è riconoscibile nel limite massimo individuale di € 3.000, riparametrato ed applicato su base mensile ed entro un plafond complessivo di 1,5 miliardi di euro.
Ove le risorse economiche stanziate non siano sufficienti a coprire la totalità delle richieste avanzate, l’Inps ridurrà l’esonero in modo proporzionale a tutta la platea dei beneficiari.
Potrebbe succedere che, all’esito della rideterminazione dell’esonero, residui un debito a carico del contribuente rispetto alla contribuzione non versata.
L’Istituto invierà apposita comunicazione all’interessato e questi avrà 30 giorni di tempo per saldare la differenza senza pagare sanzioni civili ed interessi.