Sospensione dei termini di prescrizione della contribuzione

L’Inps, con propria circolare n. 126 del 10.8.2021, fornisce indicazioni in ordine agli effetti della sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria derivanti dalla lettura coordinata dell’articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 e dell’articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, in relazione alle diverse gestioni interessate.

L’articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, dispone al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all’articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo”.

L’Inps illustra gli effetti della citata disposizione, avuto riguardo altresì alle previsioni di cui all’articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, già trattata nella circolare Inps n. 64 del 28 maggio 2020 al paragrafo 10.

Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020

L’articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, al comma 2, recita che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all’articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335 ( LEGGE 8 agosto 1995 , n. 335 Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare. Art. 3  Disposizioni diverse in materia assistenziale e previdenziale…. comma 9 – Le contribuzioni  di  previdenza  e  di   assistenza   sociale obbligatoria si prescrivono e  non  possono  essere  versate  con  il decorso dei termini di seguito indicati: 1a) dieci anni per  le  contribuzioni  di  pertinenza  del  Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni  pensionistiche obbligatorie,  compreso  il contributo  di   solidarieta’   previsto dall’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge  29  marzo  1991,  n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge  1  giugno  1991,  n. 166,  ed  esclusa  ogni  aliquota  di  contribuzione  aggiuntiva  non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi  di  denuncia  del lavoratore o dei suoi superstiti; (17) – 1b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza  e di assistenza sociale obbligatoria. (20) ((44))  ), sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo”.

Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) è neutro ai fini del decorso della prescrizione.

 

Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di
assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021

L’articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto una ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dall’articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020.

 

Quindi, alla luce di quanto su esposto, cioè in base all’articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 ed all’articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, può accadere che :

 

  • Prescrizione che doveva maturare nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020

Nel caso in cui il termine quinquennale di prescrizione doveva maturare durante il periodo di sospensione compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, il computo del residuo termine quinquennale della prescrizione deve avvenire a partire dal 1° luglio 2020, sommando 129 giorni all’originario termine di maturazione della prescrizione.

Per la corretta gestione degli atti interruttivi della prescrizione, si riportano di seguito alcuni esempi con i quali individuare la regola attraverso cui determinare il nuovo termine di scadenza della prescrizione:
a) se il termine di prescrizione doveva maturare il 24 febbraio 2020, per effetto della sospensione dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni), lo stesso è maturato il 2 luglio 2020 (129 giorni dal 24 febbraio 2020), data entro la quale deve essere stato notificato un atto interruttivo della prescrizione;
b) se il termine di prescrizione doveva maturare il 30 giugno 2020, per effetto della sospensione dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni), lo stesso è maturato il 6 novembre 2020 (129 giorni dal 30 giugno 2020), data entro la quale deve essere stato notificato un atto interruttivo della prescrizione.

Se l’atto interruttivo è stato notificato in tempo utile secondo gli esempi indicati nei punti a) e b) di cui sopra, il nuovo termine quinquennale di prescrizione è iniziato a decorrere dalla data compresa tra il 1° luglio 2020 e il 6 novembre 2020 in cui è stato notificato l’atto interruttivo.

Ricorrendo tale ipotesi opererà l’ulteriore sospensione della prescrizione di cui all’articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 per 182 giorni dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021.

  • Prescrizione che doveva maturare successivamente alla data del 30 giugno 2020, termine finale del periodo di sospensione compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020

Nel caso in cui il termine quinquennale di prescrizione doveva maturare a partire dal 1° luglio 2020, ossia al termine del periodo di sospensione compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, il computo del residuo termine quinquennale della prescrizione deve avvenire a partire dalla data di maturazione della prescrizione, sommando nel calcolo il numero di 129 giorni corrispondenti all’intero periodo di sospensione (23 febbraio 2020 – 30 giugno 2020).

Anche per questa ipotesi, al fine di agevolare la corretta gestione degli atti interruttivi della prescrizione, si riportano di seguito alcuni esempi, che consentono di individuare la regola per stabilire il nuovo termine di maturazione della prescrizione:
a) se il termine di prescrizione doveva maturare il 1° luglio 2020, lo stesso, per effetto della sospensione (129 giorni), è maturato il 6 novembre 2020 e, pertanto, l’atto interruttivo della prescrizione deve essere stato notificato entro e non oltre la stessa data;
b) se il termine di prescrizione doveva maturare il 23 agosto 2020, lo stesso, per effetto della sospensione (129 giorni), è maturato il 30 dicembre 2020 e, pertanto, l’atto interruttivo della prescrizione deve essere stato notificato entro e non oltre la stessa data.

Se l’atto interruttivo è stato notificato in tempo utile, secondo la regola di cui agli esempi a) e b) di cui sopra, il nuovo termine quinquennale di prescrizione è iniziato a decorrere dalla data di notifica dell’atto interruttivo compresa tra il 6 novembre 2020 e il 30 dicembre 2020. Ricorrendo tale ipotesi opererà l’ulteriore sospensione della prescrizione di cui all’articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 per 182 giorni dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021.

c) se il termine di prescrizione doveva maturare il 24 agosto 2020, lo stesso, per effetto della sospensione (129 giorni), sarebbe maturato il 31 dicembre 2020.

Tenuto conto che, a decorrere dalla stessa data, per effetto dell’articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, opera l’ulteriore sospensione della prescrizione per 182 giorni dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, l’atto interruttivo della prescrizione doveva essere notificato entro e non oltre la data del 1° luglio 2021 (dal 24 agosto 2020 + 129 giorni + 182 giorni).

  • Prescrizione che matura dal 31 dicembre 2020

Nel caso in cui il termine quinquennale di prescrizione maturi a partire dal 31 dicembre 2020, il nuovo termine si determina sommando i 129 giorni  ed i 182 giorni, come prevedono le norme di cui sopra.

Gli effetti delle sospensioni disposte dalle due previsioni normative cessano per tutti i crediti per i quali la prescrizione ha iniziato a decorrere dal 1° luglio 2021: da tale data, infatti, il computo della prescrizione torna a essere effettuato secondo l’ordinario regime della prescrizione di cui all’articolo 3, commi 9 e 10, della legge n. 8 agosto 1995, n. 335.

Resta inteso che il compimento di validi atti di interruzione della prescrizione determina sempre l’inizio del decorso di un nuovo termine di prescrizione. In particolare, ove l’atto interruttivo sia stato notificato durante il periodo di sospensione del decorso della prescrizione (31 dicembre 2020 – 30 giugno 2021), il termine di prescrizione quinquennale è iniziato a decorrere dal termine ultimo del periodo di sospensione e, pertanto, dal 1° luglio 2021 (Ad esempio, se il termine di prescrizione doveva maturare il 16 gennaio 2021, lo stesso, per effetto della sospensione (129 giorni + 182 giorni), sarebbe maturato il 23 novembre 2021. Qualora l’atto interruttivo della prescrizione sia stato notificato il 15 gennaio 2021, il nuovo termine di prescrizione quinquennale è iniziato a decorrere dal 1° luglio 2021, senza possibilità di avvalersi per intero dei giorni di sospensione della prescrizione di cui all’articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 e all’articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020.) .

 

Gestioni previdenziali esclusive

 

Le disposizioni in esame non trovano applicazione al regime di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria dovute alle gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall’INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015.

Rispetto a tali contribuzioni, infatti, i termini di prescrizione di cui all’articolo 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995 non si applicano fino al 31 dicembre 2022 ai sensi dell’articolo 3, comma 10-bis, della stessa legge.

Diversamente, rispetto alle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria dovute alle medesime gestioni e afferenti ai periodi di competenza dal 1° gennaio 2016, assoggettate all’ordinario regime della prescrizione di cui all’articolo 3, commi 9 e 10, della citata legge n. 335/1995, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 37, comma 2, del decreto legge n. 18/2020 e all’articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020.

Pertanto, il computo del nuovo termine di scadenza della prescrizione subirà l’allungamento di 311 giorni (129 giorni + 182 giorni) dell’originario termine di maturazione della stessa. A titolo esemplificativo, per il periodo di competenza gennaio 2016, la prescrizione maturerà il 24 dicembre 2021 (dal 17 febbraio 2021 originario termine di prescrizione + 311 giorni).

Per i datori di lavoro privati che versano i contributi per i propri dipendenti presso una delle gestioni pubbliche il computo della prescrizione non si applica ai periodi di competenza anteriori al 12/2014 fino al 31 dicembre 2019 (5 anni dal 31 dicembre 2019), termine inizialmente fissato al 31 dicembre 2018 e successivamente prorogato.

Restano esclusi dal procedimento di regolarizzazione i contributi dovuti dai predetti datori di lavoro privati per i periodi di competenza anteriori al 12/2014 (competenza 11/2014), per i quali alla data del 1° gennaio 2020 non risultino effettuate le relative denunce e/o non sia stato notificato un atto interruttivo della prescrizione. 

Analogamente, non ricorrendo alcuna delle due predette fattispecie (denuncia e/o notifica di un atto interruttivo) non potranno essere oggetto di regolarizzazione i contributi relativi ai periodi di competenza 12/2014 e 01/2015, restando esclusa l’applicazione della sospensione dei termini di prescrizione di cui all’articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, tenuto conto della scadenza della prescrizione maturata in data anteriore al 23 febbraio 2020.

Per i termini di prescrizione in scadenza dal 23 febbraio 2020 si fa rinvio alle indicazioni di cui sopra.