Prestazioni assistenziali – Verifiche Inps sui redditi anno 2017 e seguenti

L’Inps, con proprio messaggio n. 2756 del 28.7.2021, comunica che ha avviato una verifica per i redditi dell’anno 2017, sulle seguenti prestazioni assistenziali:

  • pensione di inabilità (di cui all’articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5);
  • assegno mensile di assistenza (di cui all’articolo 13 della legge n. 118/1971);
  • pensione ai ciechi civili (di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382);
  • pensione ai sordi (di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381);
  • assegno sociale (di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e
    all’articolo 19 della legge n. 118/1971).

La stessa si è resa necessario in quanto, circa 69.000 posizioni, riferite a soggetti titolari delle prestazioni di cui sopra, non hanno presentato né la dichiarazione dei redditi (annualità reddituale 2018), né la dichiarazione di responsabilità reddituale di cui all’articolo 35, comma 10-bis, del D.L. n. 207/2008, né hanno dato riscontro al sollecito.

Al fine di acquisire le dichiarazioni reddituali per gli anni 2017 e seguenti, l’Istituto procederà secondo le seguenti modalità:

  • estrazione dei soggetti in età lavorativa attiva (fascia di età da 18 a 65 anni e 7 mesi), beneficiari di assegno mensile di assistenza, di pensione di inabilità per invalidità civile, di pensione per cecità assoluta o parziale, di pensione per sordità;
  • invio della nota di preavviso di sospensione, a mezzo raccomandata A/R, con la quale si ribadirà l’esigenza di un riscontro reddituale;
  • entro 60 giorni dall’invio della comunicazione, i cittadini interessati dovranno comunicare i redditi posseduti attraverso la specifica domanda telematica di “Ricostituzione reddituale per sospensione art.35 comma 10 bis D.L. 207/2008”, secondo le modalità in uso;
  • trascorsi 60 giorni dall’invio della comunicazione, in caso di mancato riscontro, l’Istituto procederà alla sospensione della prestazione con azzeramento della prima rata utile e invierà ai cittadini interessati una comunicazione di sospensione della prestazione a mezzo raccomandata A/R;
  • allo scadere di ulteriori 120 giorni dalla data di sospensione, senza che vi sia stato riscontro, la prestazione verrà revocata e sarà calcolato il debito relativo agli anni di reddito non dichiarati (dal 2017 al 2021). La comunicazione di revoca della prestazione verrà inviata con raccomanda A/R al cittadino.

Inoltre, ci sarà una lavorazione centralizzata delle prestazioni assistenziali (assegno sociale/pensione sociale e assegno sociale sostitutivo)  e riguarderà i soggetti che non abbiano compiuto 80 anni di età al 31 dicembre 2017 e che siano beneficiari dell’assegno sociale ordinario/pensione sociale o dell’assegno sociale sostitutivo.

L’istituto provvederà:

  • a inviare una nota a mezzo raccomandata A/R con la quale si ribadirà l’esigenza di un riscontro reddituale;
  • a invitare i destinatari a presentare la predetta dichiarazione reddituale entro 60 giorni.

Trascorsi 60 giorni dall’invio della comunicazione, in caso di mancato riscontro, l’Inps procederà alla sospensione della prestazione relativamente all’anno di reddito 2017 (non dichiarato), con conseguente recupero delle prestazioni pagate e non dovute.