ISCRO : nuovo ammortizzatore sociale per gli iscritti alla Gestione Separata

L’Inps, con propria circolare n. 94 del 30.6.2021, fornisce le istruzioni amministrative in materia di indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 53 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

La legge 30 dicembre 2020 n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” (di seguito, anche legge di Bilancio 2021), all’articolo 1, commi da 386 a 400, disciplina l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa, denominata ISCRO, istituita in via sperimentale per il triennio 2021/2023, nelle more della riforma degli ammortizzatori sociali.

L’indennità ISCRO, ai sensi dell’articolo 1, comma 387, della legge n. 178/2020, è destinata ai liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo connesso all’esercizio di arti e professioni.

L’indennità ISCRO è riconosciuta ai lavoratori come sopra individuati che possono fare valere congiuntamente i seguenti requisiti, previsti dall’articolo 1, comma 388, della legge n. 178/2020:
a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto (a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché dell’indennità di cui all’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni (c.d. APE sociale) – l’assegno ordinario d’invalidità legge 222 del 1984 è compatibile e cumulabile – e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
b) non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
;
c) avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni anteriori all’anno precedente alla presentazione della domanda;
d) avere dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rispetto all’anno precedente;
e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
f) essere titolari di partita IVA attiva da almeno quattro anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

IMPORTANTE : I requisiti di cui al punto a) e b) devono essere entrambi presenti , oltre che alla data di presentazione della domanda, anche durante l’intero periodo di fruizione della prestazione ISCRO, pena la decadenza della stessa.

Quindi, oltre alla incompatibilità con il punto a) e punto b) , l’ISCRO è incompatibile con le indennità di disoccupazione, NASpI e DIS-COLL.

Inoltre, si precisa che l’ISCRO è compatibile con la titolarità di cariche elettive e/o politiche esclusivamente se per le stesse è previsto come compenso il solo gettone di presenza; al contrario, la titolarità di cariche parlamentari e di tutte le cariche che prevedano, come compensi, indennità di funzione e/o altri emolumenti diversi dal solo gettone di presenza non consentirà l’accesso all’indennità in argomento.

L’indennità può essere richiesta una sola volta nel triennio 2021-2023, decorre dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda e spetta per 6 mensilità.

Esclusivamente per l’anno 2021 la domanda di ISCRO può essere presentata con decorrenza dal 1° luglio fino al 31 ottobre 2021.

L’importo dell’ISCRO è pari al 25 per cento, su base semestrale, dell’ultimo reddito da lavoro autonomo certificato dall’Agenzia delle Entrate, non c’è l’accredito di contribuzione figurativa e non concorre al formazione del reddito.

L’importo mensile ha un minimale ed un massimale, che sono rispettivamente euro 250 ed euro 800, quindi, di conseguenza l’ISCRO non può essere inferiore ad euro 250 e non può superare ad euro 800.

 

DECADENZA della PRESTAZIONE : Il beneficiario dell’indennità ISCRO decade dal diritto alla prestazione al verificarsi dei seguenti casi:
1) cessazione della partita IVA nel corso dell’erogazione dell’indennità (cfr. l’art. 1, comma 395, della legge n. 78/2020);
2) titolarità di trattamento pensionistico diretto di cui sopra punto a);
3) iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie (cfr. il combinato disposto di cui all’art. 1, comma 388, lettera a), e comma 390 della legge n. 178/2020);
4) titolarità del Reddito di cittadinanza di cui sopra punto b) .

Nell’ipotesi di cui al precedente punto 1), si precisa che la decadenza si realizza dalla data di cessazione della partita IVA con il conseguente recupero delle mensilità erogate dopo la data in cui è cessata l’attività. In caso di cessazione della partita IVA con effetto retroattivo la prestazione sarà oggetto di recupero nella sua interezza laddove la decorrenza della cessazione della partita IVA sia antecedente o concomitante alla data di decorrenza della prestazione ISCRO. Nel caso in cui, invece, la cessazione con effetto retroattivo della partita IVA abbia come decorrenza una data che si colloca nel periodo di fruizione della prestazione, la stessa verrà recuperata – ai sensi della disposizione di cui all’articolo 1, comma 395, della legge n. 178/2020 – per le mensilità eventualmente erogate dopo la data di cessazione della partita IVA medesima.

Nelle ipotesi di cui al precedente punto 2) la decadenza dalla fruizione dell’indennità ISCRO si realizza dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico.

Nell’ipotesi di cui al precedente punto 3) la decadenza dalla fruizione dell’indennità si realizza dal mese successivo alla data di iscrizione ad altra forma previdenziale obbligatoria. In caso di iscrizione ad altra forma previdenziale con effetto retroattivo, la prestazione sarà oggetto di recupero nella sua interezza, laddove la decorrenza dell’iscrizione sia antecedente o concomitante alla data di decorrenza della prestazione.

Nelle ipotesi di cui al precedente punto 4) la decadenza dalla fruizione dell’indennità ISCRO si realizza dalla data di decorrenza del Reddito di cittadinanza.

Nel caso di decadenza dal diritto all’indennità ISCRO, l’assicurato – pur non avendo beneficiato della prestazione per tutte le sei mensilità legislativamente previste – non potrà comunque accedere una seconda volta alla prestazione nel triennio di riferimento 2021–2023.

 

L’erogazione dell’indennità ISCRO richiede la partecipazione dei beneficiari a percorsi di aggiornamento professionale i cui criteri – come pure il relativo finanziamento – saranno definiti da un apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze.

La domanda per l’accesso all’indennità ISCRO potrà essere presentata tramite la relativa applicazione presente sul portale dell’Inps ed il relativo rilascio del servizio verrà reso noto con apposita comunicazione.

RICORSI : Competente a decidere i ricorsi amministrativi presentati avverso i provvedimenti adottati in materia di indennità ISCRO è il Comitato Amministratore per la Gestione speciale di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
Il ricorso va presentato entro il termine di 90 giorni dal ricevimento del provvedimento amministrativo.