Anf con maggiorazioni e nuovi livelli reddituali

L’Inps, con propria circolare n. 92 del 30.6.2021 , fornisce le istruzioni operative e contabili in materia di maggiorazione degli importi degli assegni al nucleo familiare di cui all’articolo 5 del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, e indicazioni relative ai nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2021- 30 giugno 2022.

L’articolo 5 del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, riconosce agli aventi diritto all’assegno per il nucleo familiare (ANF), a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, una maggiorazione di 37,5 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di 55 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.

L’assegno per il nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 69/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153/1988, è corrisposto alle seguenti categorie: lavoratori dipendenti, lavoratori iscritti alla Gestione separata, lavoratori agricoli, lavoratori domestici e domestici somministrati, lavoratori di ditte cessate, fallite e inadempienti, lavoratori in aspettativa sindacale, lavoratori marittimi sbarcati, soggetti titolari di prestazioni sostitutive della retribuzione, quali i titolari di NASpI o di disoccupazione agricola, lavoratori titolari di trattamenti di integrazione salariale, lavoratori assistiti da assicurazione TBC e ai soggetti titolari di prestazioni pensionistiche da lavoro dipendente.

La maggiorazione introdotta è riconosciuta agli aventi diritto con un importo di ANF superiore a zero.

La maggiorazione è riconosciuta anche in presenza di figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro oltre che di figli con età compresa tra i 18 e i 21 anni se studenti o apprendisti e appartenenti a nuclei numerosi secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 11, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Compatibilità con l’Assegno temporaneo per i figli minori


Il decreto-legge n. 79/2021 ha introdotto, all’articolo 1, l’Assegno temporaneo per i figli minori per il periodo dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, prevedendo che tale prestazione sia destinata ai nuclei familiari che non abbiano diritto ai trattamenti al nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 69/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153/1988.
Il successivo articolo 4 del medesimo decreto-legge, disciplinando il regime delle compatibilità dell’Assegno temporaneo con altre prestazioni, dispone che lo stesso non è compatibile con l’assegno per il nucleo familiare.
Conseguentemente, l’assegno per il nucleo familiare previsto dall’articolo 2 del decreto-legge n. 69/1988 è incompatibile con l’Assegno temporaneo di cui all’articolo 1 del citato decreto.
Pertanto, per i lavoratori dipendenti/assimilati e per i nuclei familiari a essi riferibili, trovano applicazione le disposizioni in materia di riconoscimento dell’assegno per il nucleo familiare, anche nei casi in cui la titolarità del diritto all’ANF sia riconosciuta a soggetti diversi dal lavoratore dipendente/assimilato, come ad esempio nel caso del genitore separato/naturale che beneficia degli ANF sulla posizione tutelata dell’altro genitore lavoratore dipendente/assimilato, al quale viene riconosciuta anche la maggiorazione prevista dall’articolo 5 del citato decreto-legge n. 79/2021.
Analogamente, laddove nel nucleo familiare ai fini ANF siano stati già compresi componenti minori per i quali il riconoscimento della condizione “a carico” sia riferibile a diversi soggetti, si continueranno a riconoscere i trattamenti di famiglia di cui trattasi agli attuali beneficiari con le maggiorazioni di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 79/2021, fino al 31 dicembre 2021.
Questo è il caso, ad esempio, dei nuclei in cui il nipote minore sia a carico dell’ascendente; per tali minori non può essere presentata domanda di Assegno temporaneo da parte dei genitori, considerata l’incompatibilità tra le due misure.
Non vi è invece alcuna incompatibilità con l’Assegno temporaneo ai figli minori per i soggetti destinatari della prestazione degli assegni familiari di cui al D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, quali i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, i piccoli coltivatori diretti, i pensionati di tali Gestioni e i pensionati delle Gestioni speciali lavoratori autonomi; pertanto tali soggetti possono fruire, fino al 31 dicembre 2021, contemporaneamente della prestazione familiare e dell’Assegno temporaneo di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 79/2021.

Si allegano le “nuove” tabelle per la rivalutazione annuale dei livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’anf per il periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2021, con le variazioni delle tabelle dalla n. 11 alla n. 19, integrate con le relative maggiorazioni di cui all’art. 5 del d.l. n. 79 del 2021

ISTRUZIONI OPERATIVE

Per la presentazione delle relative domande, restano valide le vigenti modalità di presentazione della stessa che si riepilogano qui di seguito

  • Lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo: domanda in via telematica come prevede la circolare dell’Inps n. 45 del 2019;
  • lavoratori dipendenti del settore privato agricolo OTI: la domanda va presentata al datore di lavoro con il modello “ANF DIP” -cod. SR16 – cartaceo;
  • lavoratori per i quali l’anf viene corrisposto dall’Inps con pagamento diretto: domanda in via telematica per Gestione previdenziale;
  • lavoratori titolari di prestazioni sostitutive della retribuzione derivanti da sospensione o riduzione dell’attività lavorativa o per i percettori di indennità specifiche per settori produttivi – quali cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS) e in deroga (CIGD), assegno ordinario (ASO), cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), indennità di mancato avviamento al lavoro (IMA) : continuano a trovare applicazione le disposizioni normative e procedurali introdotte per le domande di “ANF DIP” dei lavoratori dipendenti, necessarie per la definizione del diritto e della misura della prestazione, così come indicato con il messaggio n. 833/2021;
  • pensionati delle gestioni interessate che percepiscono l’assegno al nucleo familiare; le maggiorazioni previste dall’articolo 5 del decreto-legge n. 79/2021, se spettanti, verranno attribuite d’ufficio.

Allegato Tabella limiti reddituali https://enasc.it/wp-content/uploads/2021/07/Circolare_numero_92_del_30-06-2021_Allegato_n_1.xls