Part time verticale o ciclico : equiparazione dell’anzianità contributiva al tempo pieno

L’Inps, con circolare n. 74 del 4.5.2021, fornisce le indicazioni in ordine alla nuova modalità di calcolo dell’anzianità contributiva di diritto introdotta dall’articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con riferimento alla
valorizzazione del tempo non lavorato nei rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale di tipo verticale o ciclico.

Quindi per i contratti di lavoro a tempo parziale verticale o ciclico il numero delle settimane da includere nel computo dell’anzianità utile ai fini del diritto al trattamento pensionistico si determini rapportando il totale della contribuzione annua al minimale contributivo settimanale (principio già valido per il part-time orizzontale). Il beneficio, spiega l’INPS, opera limitatamente al periodo di sospensione del rapporto di lavoro part-time verticale o ciclico in funzione della mancata prestazione lavorativa connessa all’articolazione dell’orario di svolgimento dell’attività lavorativa del rapporto part-time stesso.

Per cui restano fuori i periodi non lavorati e non retribuiti per sospensione del rapporto di lavoro senza retribuzione, derivanti da causa diversa dal part-time (es. aspettative non retribuite).

La novità, inoltre, vale solo per i lavoratori dipendenti del settore privato: per il settore pubblico (nonché per gli iscritti all’ex fondo FS o al Fondo Poste) il criterio in discussione era già attivo sin dalla legge n. 554/1988.

Per i contratti in itinere, cioè in essere all’1.1.2021, attesa l’esclusione, nell’ambito dell’accredito dell’anzianità contributiva ai fini del diritto, dei periodi non lavorati e non retribuiti a causa del verificarsi di eventi sospensivi del rapporto di lavoro e in considerazione della non disponibilità di dette informazioni negli archivi dell’Istituto, sarà necessario che l’assicurato presenti domanda alla Struttura territoriale competente per residenza, in fase di prima applicazione, tramite PEC ovvero attraverso il servizio on-line di segnalazione contributiva (c.d. FASE), secondo le consuete modalità.

La domanda dovrà essere corredata dall’attestazione del datore di lavoro compilata secondo il modello allegato (Allegato n. 1), ovvero, da una dichiarazione sostitutiva di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 del 2000 (Allegato n. 2), sottoscritta dall’interessato, con l’indicazione degli eventuali periodi di sospensione del rapporto di lavoro senza retribuzione, completa della copia del contratto di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico al quale la stessa si riferisce.

Ciò consentirà all’Istituto di procedere al relativo accredito riferito ai soli periodi non lavorati in ragione del contratto part-time di tipo verticale o ciclico.

Per i contratti esauriti con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima della data di entrata in vigore della norma in oggetto, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda, corredata da idonea documentazione.

In merito, si precisa che per “contratti di lavoro a tempo parziale esauriti” si intendono non solo i contratti part-time di tipo verticale o ciclico che al 1° gennaio 2021 siano conclusi con cessazione del rapporto, ma anche quelli per i quali il rapporto di lavoro sia stato trasformato da part-time di tipo verticale o ciclico a tempo pieno precedentemente all’entrata in vigore della medesima norma.

L’applicazione della nuova disciplina ai contratti “esauriti” opera esclusivamente su richiesta dell’interessato, il quale dovrà presentare domanda alla Struttura territoriale competente per residenza, in fase di prima applicazione, tramite PEC ovvero attraverso il servizio on-line di segnalazione contributiva (c.d. FASE), secondo le consuete modalità.

Resta ferma, in applicazione dell’articolo 2935 del c.c., la disciplina della prescrizione decennale per l’esercizio del relativo diritto, il cui termine iniziale decorre dall’entrata in vigore della legge n. 178/2020, ossia dal 1° gennaio 2021.

La domanda dovrà essere corredata dall’attestazione del datore di lavoro di cui al modello allegato (Allegato n. 1) o dalla dichiarazione sostitutiva di cui al p. 2.1 (Allegato n. 2), compilata come sopra specificato e corredata dal contratto di lavoro.

Ove l’azienda sia definitivamente cessata, il lavoratore produrrà un’autocertificazione rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (corredata dal contratto a tempo parziale stipulato tra le parti), da cui risulti l’articolazione della prestazione lavorativa. Anche in tal caso dovranno essere resi noti eventuali eventi sospensivi del rapporto di lavoro.
Lo stesso lavoratore, ove abbia svolto attività lavorativa con più rapporti di lavoro con contratto part-time di tipo verticale o ciclico, potrà presentare un’unica domanda avendo cura di allegare un modello di certificazione (con il relativo contratto di lavoro) per ogni datore di lavoro coinvolto.

Per i rapporti futuri, cioè quelli instaurati dal 1° gennaio 2021 in poi, l’accredito dell’anzianità contributiva avverrà automaticamente sulla base dell’aggiornamento dei flussi contributivi delle aziende (l’Inps ha aggiornato le indicazioni per la compilazione dei flussi Uniemens).

Copertura dei periodi in part-time mediante riscatto o versamenti volontari. È fatta salva la possibilità, prevista ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, di coprire mediante riscatto o versamenti volontari i periodi assicurativi successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria, durante i quali non viene prestata attività lavorativa per gli effetti derivanti dal contratto di lavoro part-time, anche a integrazione dei periodi riconosciuti ai sensi del comma 350 dell’articolo 1 della legge n. 178/2020. I versamenti già effettuati, debitamente versati e accreditati ai sensi della disciplina vigente in materia di riscatto e versamenti volontari, resteranno acquisiti sulle posizioni assicurative a incremento del diritto e della misura della prestazione pensionistica, mentre potranno essere riconosciuti ai fini del diritto della prestazione pensionistica, in applicazione della modifica normativa in oggetto, i periodi contributivi non coperti da riscatto o versamenti volontari.

Trattamenti pensionistici. I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della norma in commento non possono
avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2021, data di entrata in vigore della stessa norma.
Inoltre, la norma riconosce il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale interamente utile ai soli fini del diritto a pensione e non anche ai fini della misura della stessa.
Pertanto, la norma non si applica ai trattamenti pensionistici liquidati entro dicembre 2020, né ai fini della retrodatazione della decorrenza né ai fini della rideterminazione dell’importo in pagamento.

Trattamenti non pensionistici. – Prestazioni a sostegno del reddito. Trattandosi di riconoscimento utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l’accesso al diritto alla pensione, non sono previsti effetti, diretti o indiretti, di tale incremento, con riferimento alle prestazioni diverse da quelle pensionistiche erogate fino
al 31 dicembre 2020.
Per i periodi successivi, rispetto alle prestazioni a sostegno del reddito, si confermano le disposizioni in essere per quanto attiene all’accesso alle misure e alla durata delle stesse.

Allegato n. 1 https://enasc.it/wp-content/uploads/2021/05/Circolare_numero_74_del_04-05-2021_Allegato_n_1.doc

Allegato n. 2 https://enasc.it/wp-content/uploads/2021/05/Circolare_numero_74_del_04-05-2021_Allegato_n_2.doc