Tutele lavoratori dipendenti settore privato -“fragili”-

Con il Msg. n. 171/2021 sono state illustrate le novità introdotte dalla L. 178/2020, in merito alle tutele di cui all’art.26 del D.L. 18/2020, nei confronti dei lavoratori sottoposti a provvedimenti di quarantena con sorveglianza attiva o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (c. 1) e di quelli ritenuti particolarmente a rischio per specifiche patologie, cosiddetti “fragili” (commi 2 e 2-bis).

Con il comma 1, lettera a), dell’art.15, D.L. 41/2021, il legislatore è nuovamente intervenuto sulle tutele in favore dei lavoratori “fragili”, di cui al predetto art. 26 D.L. 18/2020, estendendo fino al 30 giugno 2021 l’equiparazione del periodo di assenza dal lavoro a degenza ospedaliera (secondo quanto previsto al c.2 dell’art. 26) e precisando che la tutela è riconosciuta al lavoratore laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità di lavoro agile.

Al tempo stesso, ha stabilito che il suddetto periodo, che attiene alla disciplina del rapporto di lavoro, non deve essere computato ai fini del termine massimo previsto per il comporto, sulla base degli specifici contratti di riferimento.

Per quanto attiene al limite di durata della tutela previdenziale da parte dell’INPS, si ribadiscono le indicazioni già fornite, da ultimo, con il citato messaggio n. 171/2021, circa il diritto al riconoscimento della prestazione economica entro i limiti del periodo massimo indennizzabile previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica e il settore di appartenenza del lavoratore.

L’art.15 del D.L. 41/2021 non apporta modifiche in merito al riconoscimento della tutela dell’equiparazione a malattia dei periodi trascorsi dai lavoratori sottoposti a provvedimenti di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Con la norma in esame, infine, il legislatore non ha provveduto ulteriori stanziamenti rispetto a quelli già previsti per le tutele già previste dal D.L. 18/2020.

Alla luce delle suddette modifiche normative e delle indicazioni ricevute dai Ministeri vigilanti, l’Inps, con proprio messaggio n. 1667 del 23.4.2021 fornisce le istruzioni operative per il riconoscimento delle tutele di cui trattasi nei confronti dei lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia riconosciuta dall’INPS.

Tutela per i lavoratori “fragili”

L’art. 15 del D.L. 41/2021, dispone al c. 1 che: “All’articolo 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, al primo periodo, le parole «Fino al 15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis,»”.

Ne consegue che viene estesa la suddetta tutela fino al 31 dicembre 2020 e, per l’anno in corso, fino alla data del 30 giugno 2021.

Al comma 2-bis del novellato articolo 26, viene confermato che i lavoratori “fragili” svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Sulla base del nuovo quadro normativo, l’Istituto procederà quindi al riconoscimento della tutela ai lavoratori “fragili” del settore privato assicurati per la malattia, dal 17 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 e dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, compatibilmente con la disponibilità e nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, secondo la specifica disciplina di riferimento per la categoria lavorativa e il settore di appartenenza.

Tutela della quarantena

In merito alla tutela della quarantena, per il 2021, la legge n. 178/2020 ha disciplinato aspetti relativi alla certificazione medica, eliminando, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’obbligo per il medico curante di indicare gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla stessa.

Per gli eventi afferenti al 2020, invece, è sorta la necessità di approfondire gli aspetti legati alla certificazione medica pervenuta all’Istituto, considerato che, come già illustrato nel messaggio n. 2584/2020, il legislatore aveva previsto, per l’accesso alla tutela della quarantena, l’invio di certificato di malattia redatto dal medico curante con l’indicazione degli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica (con l’unica eccezione riferita ai certificati redatti nel periodo precedente al 17 marzo 2020). Già dalla prima applicazione sono emerse difficoltà da parte dei medici nel reperire le informazioni relative ai provvedimenti degli operatori di sanità pubblica dati gli innumerevoli eventi gestiti dalle ASL legati all’emergenza sanitaria.

L’Istituto ha quindi fornito apposite indicazioni, con riferimento agli assicurati aventi diritto alla tutela della malattia, allo scopo di acquisire gli elementi necessari per il riconoscimento della prestazione mediante opportuni scambi informativi con i soggetti coinvolti (lavoratori, medici e AA.SS.LL.).

In tale contesto, alcune Regioni hanno adottato ordinanze e deliberazioni di Giunta regionale per affidare esplicitamente ai medici di famiglia la competenza alla disposizione dell’isolamento per quarantena dei lavoratori, equiparando la certificazione prodotta dagli stessi al provvedimento dell’operatore di sanità pubblica.

La situazione di criticità sopra descritta, è stata opportunamente rappresentata ai Ministeri competenti per ricevere le necessarie indicazioni.

A tal fine, con la pubblicazione della legge n. 178/2020 è stato stabilito, che il medico redattore del certificato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, non è più tenuto a indicare “gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva”, agevolando, in tal modo, la trattazione dei certificati prodotti nell’anno in corso.

Successivamente, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha fornito le indicazioni richieste precisando sia che le misure organizzative sopra richiamate adottate da diverse Regioni possono considerarsi valide, ai fini dell’attuazione del comma 3 dell’articolo 26 in argomento, sia che è possibile sanare le certificazioni carenti di provvedimento, nella presunzione che le stesse siano state redatte dai medici curanti sulla base di indicazioni anche informali delle AA.SS.LL. o a fronte di accertamento circa l’esito positivo a tampone molecolare o test rapido.

Tenuto conto, quindi, del quadro normativo vigente e degli indirizzi forniti dal Ministero vigilante, per la gestione dei certificati giacenti pervenuti nel corso del 2020, le Strutture territorialmente competenti procederanno al riconoscimento della tutela della quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria in tutti i casi in cui sia stato prodotto un certificato di malattia attestante la quarantena, anche laddove non sia stato possibile reperire alcuna indicazione riguardo al provvedimento dell’operatore di sanità pubblica, con l’eccezione evidentemente di quei certificati nei quali la diagnosi riportata è espressamente riferita a “ordinanza dell’autorità amministrativa locale”.