Covid – 19: Indennità onnicomprensiva, indennità una tantum e naspi di cui al D.L. n. 41 del 2021

L’Inps, con propria circolare n. 65 del 19.4.2021, fornisce le istruzioni amministrative in materia di indennità una tantum prevista dal D.L. 41/2021 a favore delle categorie di lavoratori già beneficiari dell’indennità di cui agli artt. 15 e 15-bis del citato decreto Ristori, nonché di indennità onnicomprensiva a favore di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Inoltre, la suindicata circolare reca le novità introdotte dal decreto Sostegni in materia di indennità di disoccupazione NASpI, con specifico riferimento alla semplificazione dei requisiti di accesso alla stessa.

Indennità una tantum a favore dei soggetti già beneficiari dell’indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis D.L. 1237/2020.

Il D.L. 41/2021, all’art.10, c.1, ha previsto – a favore dei soggetti che hanno già beneficiato dell’indennità di cui agli artt. 15 e/o 15-bis del D.L. 137/2020 l’erogazione una tantum di un’ulteriore indennità di importo pari a 2.400 euro.

In particolare, i lavoratori destinatari della tutela denominata “indennità una tantum” di cui all’art. 10, c.1, del decreto Sostegni sono:

  • i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori intermittenti;
  • i lavoratori autonomi occasionali;
  • i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori dello spettacolo.

Tali lavoratori, in attuazione della previsione di cui all’art.10, c.1, del D.L. 41/2021, che hanno già fruito delle indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del D.L.137/2020, non devono presentare una nuova domanda per la fruizione dell’indennità una tantum di cui trattasi; la stessa infatti sarà erogata ai predetti lavoratori in linea con le modalità indicate dagli stessi per le indennità già erogate.

Indennità a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e dei lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito dell’indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto Ristori.

I predetti lavoratori che non hanno fruito dell’indennità di cui agli artt. 15 e 15bis del D.L. 137/2020 possono presentare domanda – in presenza dei requisiti di seguito specificati – dell’indennità onnicomprensiva di cui all’art.10, c.2, del D.L. 41/2021.

Tale ultima disposizione prevede il riconoscimento di una indennità di importo pari a 2.400 euro a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente – con la predetta qualifica – un rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1/1/2019 e la data del 23/03/2021, con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, come individuati nella tabella dei codici  ATECO allegata alla presente circolare.

Ai fini dell’accesso di tale indennità la norma prevede altresì che detti lavoratori abbiano svolto la prestazione lavorativa – con la qualifica di stagionali e con un datore di lavoro rientrante nei predetti settori – per almeno 30 giorni nell’arco temporale 1/1/2019-23/3/2021 e che non siano alla data del 23/3/2021 titolari di trattamento pensionistico diretto, né di indennità di disoccupazione NASpI, né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 24 marzo 2021.

La medesima indennità, di medesimo importo è riconosciuta anche a favore dei lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente – nel periodo compreso tra il 1/1/2019 e il 23/3/2021 – un rapporto di lavoro in somministrazione presso imprese utilizzatrici operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, come individuati nella tabella riportata in calce al presente paragrafo.

Ai fini dell’accesso all’indennità di cui trattasi, la richiamata disposizione normativa prevede che i predetti lavoratori abbiano svolto -come lavoratori in somministrazione e con imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali – la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo dal 1/1/2019 e il 23/3/2021e che non siano – alla data del 23/3/2021 titolari di trattamento pensionistico diretto, né di indennità di disoccupazione NASpI, né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 24/3/2021.

Detta indennità onnicomprensiva è erogata dall’INPS e non concorre alla formazione del reddito. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Per entrambe le categorie di lavoratori sopra richiamate, si precisa che è ammesso l’accesso all’indennità in argomento anche a favore dei lavoratori che – successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro con qualifica di stagionale o in somministrazione – hanno instaurato e comunque cessato alla data del 23 marzo 2021 un altro rapporto di lavoro subordinato.

Fermi restando i requisiti legislativamente individuati, come sopra esposti, considerato che l’indennità è rivolta a una specifica categoria di lavoratori – stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e lavoratori in somministrazione presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali – si è reso necessario individuare, in via preliminare, le attività economiche di interesse e la categoria di lavoratori destinatari della predetta indennità.

A tal fine – tenuto conto che l’Istituto, attribuisce la titolarità della classificazione previdenziale dei datori di lavoro, provvede all’inquadramento aziendale attraverso l’assegnazione di un Codice Statistico Contributivo (CSC) che identifica il settore di riferimento in relazione all’attività effettivamente esercitata dall’azienda – sono stati individuati, in base alla catalogazione ISTAT di cui alla Tabella ATECO 2007, i codici CSC associabili alle attività inerenti ai settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali.

In allegato, si riportano le tabelle che indicano le attività economiche riconducibili ai settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Per quanto concerne i lavoratori in somministrazione, considerata la natura particolare di tale rapporto di lavoro, si precisa che l’istruttoria sarà centralizzata, per verificare la presenza, nelle comunicazioni obbligatorie inviate dai datori di lavoro al Ministero del Lavoro dell’indicazione, nel periodo utile al beneficio, dell’invio in missione presso soggetti utilizzatori che appartengono alle categoria ATECO riportati in tabella.

Nel caso di esito non positivo del controllo, la domanda verrà posta in uno stato di “preavviso di reiezione”, che sarà comunicato tempestivamente al lavoratore per consentire allo stesso di presentare documentazione utile alla revisione del provvedimento.

L’attività di riesame sarà svolta dalle Strutture territoriali dell’Istituto competenti in base alla residenza del lavoratore richiedente.

Per il riesame della domanda il lavoratore somministrato dovrà dimostrare il servizio prestato nelle aziende sopra richiamate e sarà considerata documentazione probatoria il contratto o la lettera di assegnazione all’azienda utilizzatrice da cui si evinca lo svolgimento delle attività di lavoro in argomento o, in subordine, l’eventuale certificazione da parte del datore di lavoro, agenzia di somministrazione, dello svolgimento di tale attività con la specifica del periodo e della ragione sociale dell’azienda utilizzatrice, nonché della matricola aziendale.

Indennità a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro che non hanno già fruito dell’indennità di cui agli articoli 15e/o 15-bis del decreto Ristori.

L’art.10 del D.L. 41/2021 al c.3 prevede un’indennità onnicomprensiva di importo pari a 2.400 euro a favore di alcune categorie di lavoratori, individuate alle lettere a), b), c), e d) del medesimo comma 3, come di seguito specificato.

I successivi paragrafi A,B,C e D sono riferiti ai lavoratori che non hanno fruito delle indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del D.L. 137/2020 e che, pertanto, possono presentare specifica domanda per la fruizione – in presenza dei requisiti come di seguito specificati.

Si rappresenta inoltre che il citato art.10c.3,lett.a) ha previsto tra i destinatari della relativa indennità – in presenza dei requisiti come di seguito specificati – anche la nuova categoria dei lavoratori in somministrazione presso aziende utilizzatrici dei settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, non rientranti nell’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di indennità COVID-19 di cui ai precedenti decreti emergenziali.

A) Lavoratori dipendenti stagionali e in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui agli artt. 15 e/o 15-bis del decreto Ristori

L’art.10, c.3, lett.a), del D.L. 41/2021 prevede un’indennità di importo complessivo pari a 2.400 euro a favore dei lavoratori dipendenti stagionali e in somministrazione che appartengono a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1/1/2019 e il 23/3/2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel Predetto arco temporale.

Per accedere all’indennità i lavoratori in argomento è necessario inoltre che gli stessi, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità – e che alla stessa data non siano titolari di trattamento pensionistico diretto.

Tale indennità verrà erogata dall’Inps secondo le modalità di cui alla presente circolare – e non concorre alla formazione del reddito. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Per tali categorie si chiarisce, come per le precedenti previsioni legislative della stessa indennità COVID-19, l’esclusione dal beneficio in parola di tutti i lavoratori stagionali e in somministrazione del settore agricolo, indipendentemente dal codice ATECO di appartenenza dell’azienda datrice di lavoro, assoggettati alla contribuzione agricola unificata, iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e quindi beneficiari delle specifiche tutele della disoccupazione agricola.

Per quanto concerne i lavoratori in somministrazione, considerata la natura particolare di tale rapporto di lavoro, si precisa che l’istruttoria sarà centralizzata, al fine di controllare la presenza, nelle comunicazioni obbligatorie inviate dai datori di lavoro al Ministero del Lavoro dell’indicazione, nel periodo utile all’ammissibilità dell’indennità, dell’invio in missione presso soggetti utilizzatori appartenenti alle categorie ATECO diverse da quelle di cui alla tabella allegata.

Nel caso di esito non positivo del controllo, la domanda verrà posta in uno stato di “preavviso di reiezione”, che sarà comunicato tempestivamente al lavoratore per consentire allo stesso di presentare documentazione utile alla revisione del provvedimento.

L’attività di riesame sarà svolta dalle Strutture territoriali dell’Istituto competenti in base alla residenza del lavoratore richiedente. Per il riesame della domanda il lavoratore somministrato dovrà dimostrare il servizio prestato nelle aziende sopra richiamate e sarà considerata documentazione probatoria il contratto o la lettera di assegnazione all’azienda utilizzatrice da cui si evinca lo svolgimento delle attività di lavoro in argomento o, in subordine, l’eventuale certificazione da parte del datore di lavoro, agenzia di somministrazione, dello svolgimento di tale attività con la specifica del periodo e della ragione sociale dell’azienda utilizzatrice, nonché della matricola aziendale.

B) Lavoratori intermittenti che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto Ristori

I lavoratori intermittenti che non hanno già fruito dell’indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del D.L.137/ 2020, possono presentare domanda per il beneficio di cui al D.L. 41/2021 – in presenza dei requisiti come di seguito specificati. L’art. 10, c.3, lett.b) prevede il riconoscimento di un’indennità di importo complessivo di 2.400 euro a favore dei lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del D. Lsgv. 81/2015 che abbiano svolto la prestazione lavorativa – nell’ambito di uno o più contratti di tipo intermittente – per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1/1/2019 e il 23/3/2021. Sono destinatari dell’indennità in argomento sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente con obbligo di risposta alla chiamata e indennità di disponibilità, sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e senza indennità di disponibilità.

Ai fini dell’accesso all’indennità in argomento la norma prevede che detti lavoratori, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità – e che alla stessa data non siano titolari di trattamento pensionistico diretto (cfr. il successivo paragrafo 8). Detta indennità onnicomprensiva è erogata dall’INPS – secondo le modalità di cui al paragrafo 6 della presente circolare – e non concorre alla formazione del reddito. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

C) Lavoratori autonomi occasionali che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto Ristori

I lavoratori autonomi occasionali che non hanno già fruito dell’indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del D.L. 137/2020, possono presentare domanda per la fruizione dell’indennità di cui al D.L. 41/2021 – in presenza dei requisiti come di seguito specificati.

E’ prevista una indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 2.400 euro a favore dei lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Per accedere al beneficio la norma prevede che detti lavoratori – nel periodo compreso tra il 1/1/2019 e il 23/3/2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del C.C. e che non abbiano un contratto di tale tipologia in essere alla data del 24/3/2021.

Inoltre, è previsto che i citati lavoratori, per i contratti di lavoro autonomo occasionale di cui sono stati titolari nell’arco temporale compreso tra il 1/1/2019 e il 23/3/2021, devono risultare già iscritti alla Gestione Separata con accredito di almeno un contributo mensile nel medesimo periodo dal 1/1/2019 e il 23/3/2021.

Anche per tale categoria di lavoratori autonomi, infine, la norma prevede che per accedere all’indennità gli stessi, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità – e che alla stessa data non siano titolari di trattamento pensionistico diretto (cfr. il successivo paragrafo 8). Detta indennità onnicomprensiva è erogata dall’INPS e non concorre alla formazione del reddito. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

D) Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio che non hanno già fruito dell’indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto Ristori

I lavoratori incaricati alle vendite a domicilio che non hanno già fruito dell’indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del D.L.137/2020 possono presentare domanda per la fruizione dell’indennità onnicomprensiva di cui al D.L. 41/2021– in presenza dei requisiti come di seguito specificati.

L’art. 10, c. 3, alla lett. d) prevede un’indennità onnicomprensiva di importo pari a 2.400 euro a favore dei lavoratori incaricati alle vendite a domicilio di cui all’art.19 del D.Lgsv. 114/1998.

La richiamata disposizione, prevede che possono accedere alla suddetta indennità i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio che possono fare valere per l’anno 2019 un reddito annuo – derivante dalle predette attività – superiore a 5.000 euro e che siano titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata alla data del 23 marzo 2021, e che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Anche per tali lavoratori è previsto che per l’accesso al beneficio, gli stessi, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità – e che alla stessa data non siano titolari di trattamento pensionistico diretto (cfr. il successivo paragrafo 8). Detta indennità onnicomprensiva è erogata dall’INPS e non concorre alla formazione del reddito. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito delle indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto Ristori.

I lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito delle indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del D.L. 137/2021 possono presentare domanda per il beneficio dell’indennità in presenza dei requisiti come di seguito specificati.  L’art. 10,c.5  prevede un’indennità onnicomprensiva di importo pari a 2.400 euro a favore dei lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che possono fare valere cumulativamente i requisiti di cui alle lettere a), b), e c) del medesimo c.5 dell’art.10.

In particolare, per poter accedere al beneficio i predetti lavoratori devono essere stati titolari – nell’arco temporale compreso tra il 1/1/2019 e il 23/3/2021 di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, la cui durata complessiva del rapporto di lavoro o dei rapporti di lavoro, come sopra individuati, deve essere stata pari ad almeno 30 giornate. Inoltre, al requisito di cui sopra, i lavoratori in argomento devono fare valere nel corso dell’anno 2018 la titolarità di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato o stagionale nei predetti settori del turismo e degli stabilimenti termali la cui durata complessiva del rapporto di lavoro o dei rapporti di lavoro, come sopra individuati, deve essere stata pari ad almeno 30 giornate.

Infine, per tale indennità i predetti lavoratori non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto alla data del 23/3/2021 né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 24/3/2021.

Detta è erogata dall’INPS e non concorre alla formazione del reddito. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare. Fermi restando i requisiti legislativamente individuati, come sopra esposti, considerato che l’indennità è rivolta alla categoria di lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, si è reso necessario individuare in via preliminare le attività economiche di interesse e la categoria di lavoratori destinatari della predetta indennità. Pertanto per le attività inerenti i settori produttivi destinatari del beneficio si rimanda alla Tabella codici ATECO allegata.

Lavoratori dello spettacolo che non hanno già fruito delle indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto Ristori.

I lavoratori dello spettacolo che non hanno già fruito delle indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del D.L.137/2020 possono presentare domanda per la fruizione dell’indennità onnicomprensiva di importo pari a 2.400 euro a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. in presenza dei requisiti come di seguito specificati.

L’indennità è rivolta ai lavoratori iscritti al predetto Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere almeno 30 contributi giornalieri versati al medesimo Fondo nel periodo compreso tra il 1/1/2019 e il 23/3/2021, da cui deriva un reddito non superiore a 75.000 euro, che non siano titolari alla predetta data del 23/3/ 2021 di trattamento pensionistico diretto, né titolari, alla data del 24/3/2021 di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13,14, 15, 17 e 18 del D.lgs  81/2015, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità.

Ai sensi del medesimo art.10, c.6, del D.L. 41/2021, l’indennità onnicomprensiva di 2.400 euro è altresì riconosciuta ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere almeno sette contributi giornalieri versati al predetto Fondo nel periodo compreso tra il 1/1/2019 e il 23/3/2021 da cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

In analogia a quanto previsto per l’accesso alle indennità COVID-19 di cui ai DD.LL. 18/2020; 34/2020; 104/2020 e 137/2020, anche per l’accesso all’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 10, comma 6, del decreto Sostegni prevista a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con sette contributi giornalieri versati nell’anno 2019 e un reddito, per lo stesso anno, non superiore ai 35.000 euro, i lavoratori interessati non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto alla data del 23/3/2021, né titolari, alla data del 24/3/2021, di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del D.lgs n. 81/2015, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità di cui  all’articolo 16 del medesimo decreto legislativo. Detta indennità onnicomprensiva a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo è erogata dall’INPS e non concorre alla formazione del reddito. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Presentazione della domanda.

Come già precisato, i lavoratori già beneficiari delle indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto-legge n. 137 del 2020 non devono presentare una nuova domanda per l’accesso all’indennità una tantum di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto Sostegni, ma la stessa verrà erogata dall’INPS secondo le modalità già indicate dagli stessi e con cui è stato effettuato il pagamento delle indennità di cui ai citati articoli 15 e 15-bis.

I lavoratori che non hanno invece beneficiato delle indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto-legge n. 137 del 2020 possono presentare domanda per il riconoscimento delle indennità onnicomprensive di cui all’articolo 10, commi 2, 3, 5 e 6, del decreto-legge n. 41 del 2021 entro la data del 31 maggio 2021.

Il rilascio del nuovo servizio per la presentazione delle suddette domande verrà reso noto con apposita comunicazione sul sito dell’Istituto.

I lavoratori potenziali destinatari delle indennità di cui ai citati commi 2, 3, 5 e 6, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato sul portale web dell’INPS.

Incumulabilità e incompatibilità tra le indennità di cui all’articolo 10 del decreto Sostegni e altre prestazioni previdenziali. Regime delle compatibilità.

Ai sensi dell’art. 10, c. 7, del D.L. 41/2021, le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 del medesimo articolo 10 non sono tra esse cumulabili.

L’articolo 10 del medesimo decreto Sostegni nel prevedere al successivo comma 10 una indennità erogata dalla Società Sport e Salute S.p.A. a favore della categoria dei lavoratori sportivi, dispone espressamente l’incompatibilità di detta indennità con le indennità COVID-19 di cui ai decreti Cura Italia e Rilancio Italia, al D.L. 104/2020, al D.L. 137/2020 e delle indennità di cui all’art. 10, commi 1, 2, 3, 5 e 6 del D.L. 41/2021.

In analogia a quanto disposto dall’articolo 86 del decreto Rilancio Italia – che prevede l’incumulabilità delle indennità di cui all’articolo 84 del medesimo decreto con l’indennità a favore dei lavoratori domestici e con l’indennità per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria – anche le indennità di cui all’articolo 10 del D.L. n. 41 del 2021 non sono cumulabili con le predette indennità.

Per i lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali nonché per i lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, l’art. 10, c. 2, del D.L. 41/2021 dispone che, per l’accesso all’indennità onnicomprensiva, gli stessi non devono essere titolari di indennità di disoccupazione NASpI al 23/3/2021. Pertanto, l’indennità onnicomprensiva di cui al c. 2 dell’art. 10 del D.L. 41/2021 a favore dei lavoratori stagionali e in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali è incompatibile con l’indennità di disoccupazione NASpI.

Si precisa che tutte le indennità in esame sono incompatibili con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della G. S. di cui all’art. 2, c.26, della L.335/1995, degli enti di previdenza di cui al D.Lgsv. 509/94, e al D.Lgsv.103/96, nonché con l’indennità di cui all’art. 1, c.179, della L. 232/2016 (c.d. APE sociale).

Per quanto concerne la compatibilità delle indennità di cui all’articolo 10, commi 1, 2, 3, 5 e 6 con il Reddito di cittadinanza – in analogia a quanto previsto per le indennità COVID-19 di cui all’art. 84 del decreto Rilancio Italia, di cui all’articolo 9 del D.L. 104 del 2020 e di cui agli articoli 15 e 15-bis del D.L. 137/ 2020 – si richiama la disposizione di cui all’art. 84, c.13, del decreto n. 34/2020, che ha previsto che ai lavoratori beneficiari delle indennità COVID-19, appartenenti a nuclei familiari già percettori del Reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell’indennità COVID-19, in luogo del versamento dell’indennità COVID-19 si procede a integrare il beneficio del Reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuto per ciascuna mensilità.

In ragione di quanto sopra, ai beneficiari delle indennità di cui all’articolo 10, commi 1, 2, 3, 5 e 6, del decreto-legge n. 41 del 2021, qualora fossero titolari di un Reddito di cittadinanza, non verrà erogata l’indennità COVID-19, ma verrà riconosciuto un incremento del Reddito di cittadinanza di cui sono titolari fino all’ammontare di 2.400 euro.

Tra le incompatibilità previste vi è anche quella con il Reddito di emergenza (Rem), per il quale l’articolo 12 del decreto Sostegni ha previsto l’erogazione di ulteriori tre quote.

Si ricorda che già la previgente normativa ha sancito la non compatibilità del Reddito di emergenza con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o abbiano comunque percepito una delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del D.L.18 del 2020, e successive modificazioni, ovvero una delle indennità disciplinate in attuazione dell’art. 44 del medesimo decreto-legge o di una delle indennità di cui agli articoli 84, 85 e 98 del D.L.  34 del 2020. Tale regime è stato confermato dalle successive norme che, con i decreti-legge n. 104 del 2020 e n. 137 del 2020, hanno previsto l’erogazione di ulteriori mensilità di Reddito di emergenza.

In applicazione della stessa ratio legis, il D.L. 41 del 2021 ha previsto che le ulteriori quote di Rem non siano altresì compatibili con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o abbiano comunque percepito una delle indennità previste all’articolo 10 del medesimo decreto-legge.

Pertanto, si precisa che anche le indennità di cui all’articolo 10, commi 1, 2, 3, 5 e 6, del D.L. 41 del 2021 sono incompatibili con il Reddito di emergenza, erogato ai sensi dell’articolo 12 del citato decreto Sostegni.

Si precisa che le indennità di cui all’articolo 10 del D.L. 41 del 2021 –analogamente a quanto previsto in sede di attuazione delle disposizioni in materia di indennità COVID-19 di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto Cura Italia – per espressi pareri ministeriali, sono compatibili con la titolarità di cariche elettive e/o politiche esclusivamente se per le stesse è previsto come compenso il solo gettone di presenza; al contrario, la titolarità di cariche parlamentari e di tutte le cariche che prevedano, come compensi, indennità di funzione e/o altri emolumenti diversi dal solo gettone di presenza non consentirà l’accesso alle indennità in argomento.

Ai sensi dell’art.10, c.7, del D.L. 41 del 2021 le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 del medesimo articolo 10 sono invece cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità, di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

Le indennità onnicomprensive di cui al richiamato articolo 10, commi 1, 3, 5 e 6, del D.L. 41 del 2021 sono compatibili e cumulabili con l’indennità di disoccupazione NASpI, con l’indennità di disoccupazione DIS-COLL e l’indennità di disoccupazione agricola.

Si ribadisce, che per i lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, nonché per i lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, l’articolo 10, comma 2, del D.L. 41/2021 dispone che, per l’accesso alla relativa indennità, gli stessi lavoratori non devono essere titolari di indennità di disoccupazione NASpI alla data del 23/3/2021.

Infine, in analogia a quanto previsto per la prestazione di disoccupazione NASpI, le indennità di cui al richiamato articolo 10, commi 1, 2, 3, 5 e 6 sono compatibili e cumulabili con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi e i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.

Strumenti di tutela.

Avverso i provvedimenti adottati dall’Istituto in materia di indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 41 del 2021 l’interessato può proporre azione giudiziaria.

Semplificazione dei requisiti di accesso all’indennità di disoccupazione NASpI. Sospensione dell’applicazione della disposizione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), del D.lgs n. 22 del 2015: requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Il D.L.41/2021 ha altresì introdotto una novità di rilievo in materia di indennità di disoccupazione NASpI, con specifico riferimento ai requisiti di accesso alla stessa e, in particolare, al requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono il periodo di disoccupazione.

L’articolo 16 del decreto Sostegni, infatti, al comma 1 prevede che per le indennità di disoccupazione NASpI concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e fino al 31 dicembre 2021 non trova applicazione il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo.

In applicazione della richiamata disposizione normativa, per gli eventi di disoccupazione verificatisi nell’arco temporale che va dal 1/° gennaio 2021 e fino al 31/12/2021 è ammesso l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in presenza dei soli requisiti dello stato di disoccupazione involontario e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, con esclusione quindi del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo di cui al richiamato art.3, c.1, lett.c), del D.lgs n. 22/2015.

Si chiarisce che – come già precisato nella circolare n. 94/2015 in materia di indennità NASpI – per evento di disoccupazione si intende l’evento di cessazione involontaria del rapporto di lavoro che ha comportato lo stato di disoccupazione.

Le domande di indennità di disoccupazione NASpI presentate a seguito di eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro verificatisi nel periodo compreso tra la data dal 1/1/2021 e la data di pubblicazione della presente circolare e respinte per l’assenza del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, devono essere riesaminate d’ufficio in attuazione della richiamata previsione di cui all’art.16 del D.L. 41 del 2021.

Allegato Tabella Codici ATECO https://enasc.it/wp-content/uploads/2021/04/Tabella-Codici-ATECO.pdf