Congedo Parentale 2021. Istruzioni operative

L’art.2 del D.L. 30/2021, ha previsto un congedo indennizzato (congedo Covid2021 per i genitori con figli affetti da covid19 in quarantena da contatto o con attività didattica in presenza sospesa) per la cura dei figli conviventi minori di anni 14, per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata dell’infezione Covid-19, alla durata della quarantena da contatto del figlio ovunque avvenuto, nonché alla durata del periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza.

Tale congedo può essere utilizzato senza limiti di età per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art.4, c.1, della L. 104/92, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per i quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Il congedo di cui trattasi può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti del settore privato nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e, in alternativa, all’altro genitore convivente con il figlio, o anche non convivente in caso di figlio con disabilità grave.

Per i periodi di astensione fruiti è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione e i periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Si rappresenta inoltre che il citato D.L.30, ha introdotto per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Trattandosi, tuttavia, di aspetti giuslavoristici a cui non è collegato né il diritto all’indennità né alla contribuzione figurativa, si rappresenta che le relative domande di astensione dal lavoro devono essere presentate ai soli datori di lavoro e non all’INPS.

Infine, ai sensi di quanto disposto dal c.12 dell’art.2, le PP.AA. provvedono alle attività di cui al medesimo articolo “con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”. Pertanto, in merito alle modalità di fruizione del congedo in esame, nonché alle relative indennità, si precisa che le stesse sono riconosciute dalla stessa Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro. Di conseguenza, tale categoria di lavoratori dovrà presentare la domanda direttamente alla propria amministrazione, secondo le indicazioni dalla stessa fornite.

Si precisa che è tuttora vigente anche la tutela di cui all’art.22-bis del D.L. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 176/2020, per i genitori lavoratori dipendenti in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, situate nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse), individuate con Ordinanza del Ministro della Salute sulla base dell’ultimo D.P.C.M. 2 Marzo 2021 (v.Circ. n. 2/2021).

È altresì rimasta in vigore, fino al 5 marzo 2021, la tutela di cui al c.3 del medesimo art.22-bis del predetto D.L. 137/2020 per i genitori lavoratori dipendenti di figli con disabilità in situazione di gravità (L. 104/92), iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei decreti del DPCM del 3/12/2020 e del 14/01/2021 indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di rischio in cui è inserita la regione dove è ubicata la scuola o il centro di assistenza (cfr. la circolare n. 2/2021).

Quindi, l’Inps, con propria circolare n. 63 del 14.4.2021, fornisce le istruzioni operative in merito alle modalità di fruizione del congedo in argomento, che d’ora in avanti verrà denominato “Congedo 2021 per genitori”.

Platea dei destinatari del Congedo 2021 per genitori

La norma in argomento riconosce il beneficio del congedo covid19 per i soli genitori lavoratori dipendenti. Sono, pertanto, esclusi dalla misura sia i genitori lavoratori autonomi sia i genitori iscritti alla Gestione separata.

Il menzionato congedo può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per i periodi di infezione da Covid-19, per il periodo di quarantena da contatto, ovunque avvenuta, ovvero per il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14.

Il requisito della convivenza e il limite di 14 anni di età non si applicano per la cura di figli con disabilità, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per i quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Il congedo di cui trattasi può essere fruito nei soli casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile. Il congedo può essere fruito anche dai lavoratori dipendenti affidatari o collocatari.

Requisiti per la fruizione del congedo per i figli senza disabilità grave

Per usufruire del congedo di cui trattasi, devono sussistere tutti i seguenti requisiti:

a) il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere. In mancanza di una prestazione lavorativa da cui astenersi il diritto al congedo non sussiste. Ne consegue che se durante il periodo di congedo il rapporto di lavoro cessa o viene sospeso, decade il diritto al congedo medesimo e le giornate successive non potranno essere indennizzate. Per tali motivi, il genitore dovrà informare tempestivamente l’INPS della modifica del rapporto di lavoro.

b) il genitore non deve poter svolgere lavoro in modalità agile;

c) il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere minore di anni 14; pertanto, al compimento del 14° anno di età, decade il diritto al beneficio;

d) il genitore e il figlio per il quale si fruisce del congedo devono essere conviventi durante tutto il periodo di fruizione del congedo stesso. La convivenza è dimostrabile con la medesima residenza anagrafica. Pertanto, qualora il genitore e il figlio risultino all’Anagrafe residenti in due abitazioni diverse, il congedo non potrà essere fruito. Nel caso di affidamento o di collocamento del minore, la convivenza è desunta dal provvedimento di affidamento o di collocamento al lavoratore richiedente il congedo;

e) deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:

1) l’infezione da Covid-19, deve risultare da certificazione del medico di base o del pediatra di libera scelta, oppure da provvedimento/comunicazione della ASL territorialmente competente. In qualunque di queste documentazioni deve essere indicato il nominativo del figlio e la durata delle prescrizioni in esse contenute;

2) la quarantena da contatto del figlio (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento/comunicazione del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;

3) la sospensione dell’attività didattica in presenza disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche, contenente la durata della sospensione.

Requisiti per la fruizione del congedo per figli con disabilità grave

In caso di figli con disabilità in situazione di gravità il congedo in esame può essere fruito anche oltre il limite di 14 anni di età. Per il godimento di tale beneficio, devono sussistere i requisiti di cui ai punti a) e b) del paragrafo 2, oltre al seguente requisito:

– il figlio, per il quale si fruisce del congedo, deve essere riconosciuto disabile in situazione di gravità ai sensi dell’art, 4, c. 1, della L.104/1992, e iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale.

In base a quanto previsto specificamente dal citato decreto-legge n. 30/2021, per la fruizione del congedo di cui trattasi in favore di figli con disabilità grave non è necessaria la convivenza con il figlio per cui si chiede il beneficio.

Si precisa, inoltre, che è possibile fruire del congedo per la cura di un figlio con disabilità grave, oltre che al verificarsi di una delle condizioni illustrate ai punti 1), 2) e 3) della lettera e) del paragrafo precedente, anche in presenza della chiusura del centro assistenziale diurno disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture, contenente la durata della sospensione.

Durata e indennizzo del congedo

Il Congedo 2021 per genitori può essere fruito per periodi di infezione da Covid-19, nell’arco temporale che va dal 13/03/2021 al 30/06/2021.

Il c. 4 dell’art. 2 del D.L. 30/2021 prevede che gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dal 1/1/2021 al 12/03/2021possano essere convertiti, a domanda, nel congedo di cui trattasi. Potranno essere convertiti, a domanda, anche i periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dopo l’entrata in vigore della norma e fino al rilascio della specifica procedura di domanda telematica.

A tal fine, il genitore lavoratore dipendente dovrà presentare una domanda di Congedo 2021 per genitori, in sostituzione della precedente domanda di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale, senza dover annullare la precedente domanda di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale. In tal caso, i lavoratori dipendenti con pagamento dell’indennità anticipato dal datore di lavoro, dovranno comunicarlo immediatamente al datore di lavoro di aver presentato nuove domande di periodi di Congedo 2021 per genitori, in luogo delle precedenti domande di congedo parentale o prolungamento di congedo parentale, al fine della corretta corresponsione dell’indennità del congedo pari al 50% della retribuzione in luogo dell’indennità del congedo parentale pari al 30% della retribuzione, nonché per permettere al datore stesso la rettifica dei flussi UniEmens verso l’Istituto.

Qualora non sussistano i requisiti di legge per la fruizione del Congedo 2021 per genitori, l’INPS provvederà a definire le domande di congedo parentale o di prolungamento originariamente richieste.

Il Congedo 2021 per genitori può essere richiesto per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata del periodo riportato nelle documentazioni suindicate. In caso di certificati o provvedimenti che proroghino il periodo inizialmente individuato, o in caso di nuova documentazione emessa per lo stesso oppure per altro figlio convivente, o anche non convivente in caso di figlio con disabilità grave, il congedo è fruibile, anche alternativamente dai genitori, durante tutti i periodi disposti.

Nel caso di più certificati o provvedimenti che dispongono periodi di infezione da covid-19 parzialmente o totalmente sovrapposti e relativi allo stesso o ad altri figli, si specifica che per ogni giorno di sovrapposizione viene comunque corrisposta un’unica indennità.

È possibile annullare le domande di Congedo 2021 per le giornate di congedo non fruite, mentre non è possibile annullare le domande del congedo per periodi già fruiti

L’indennità è erogata secondo le modalità previste per il pagamento diretto o a conguaglio delle indennità di maternità.

Le indennità erogate con pagamento diretto costituiscono reddito di lavoro dipendente imponibile ai fini fiscali.

Si precisa, in merito, che eventuali ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti di diniego delle domande di Congedo 2021 per genitori sono presi in carico dalle Strutture territoriali competenti e riesaminati in autotutela, sulla base delle istruzioni sopra fornite.

Pertanto, gli eventuali ricorsi presentati presso il Comitato Provinciale sono definiti dalla Struttura territorialmente competente in autotutela.

Resta ferma la possibilità per il cittadino del ricorso all’Autorità giudiziaria.

Situazioni di compatibilità del congedo

Si riportano a seguire i casi di compatibilità tra il Congedo 2021

Si precisa che le tipologie di assenza da parte dell’altro genitore non convivente con il figlio non hanno rilevanza sulla fruizione del congedo da parte del genitore richiedente.

a) Malattia

In caso di malattia di uno dei genitori conviventi con il minore, l’altro genitore può fruire del congedo.

b) Maternità/Paternità

In caso di congedo di maternità/paternità dei lavoratori dipendenti, l’altro genitore può fruire del Congedo 2021 solo per un figlio diverso da quello per il quale si fruisce del congedo di maternità/paternità.

Non è possibile invece fruire del Congedo 2021 per lo stesso figlio per cui è in corso di fruizione il congedo di maternità/paternità.

In caso di percezione di indennità di maternità/paternità da parte degli iscritti alla G.S. o dei lavoratori autonomi, l’altro genitore lavoratore dipendente può fruire del Congedo 2021per lo stesso figlio, solo se il genitore che fruisce dell’indennità di maternità/paternità stia prestando attività lavorativa durante il periodo indennizzabile.

c) Ferie

La fruizione del congedo in argomento è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di ferie dell’altro genitore convivente con il minore.

d) Soggetti “fragili”

La fruizione del Congedo 2021 da parte di un genitore convivente con il figlio è compatibile qualora l’altro genitore sia un soggetto con particolari situazioni di fragilità secondo le indicazioni della circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 13 del 4/09/ 2020 a prescindere dallo svolgimento o meno di attività lavorativa o dall’eventuale svolgimento di lavoro agile.

e) Permessi e congedi ai sensi della legge n. 104/1992

È possibile fruire del Congedo 2021 nelle stesse giornate in cui l’altro genitore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi di cui alla L. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale di cui all’art. 33 del D.lgs 151/2001 o del congedo straordinario di cui all’art. 42, c. 5, del medesimo Decreto.

f) Inabilità e pensione di invalidità

La fruizione del congedo in argomento è compatibile con i casi in cui all’altro genitore convivente con il medesimo figlio sia stata accertata una patologia invalidante tale da comportare, ad esempio, il riconoscimento di un handicap grave (art. 3, comma 3, della L. 104/1992), di un’invalidità al 100% o di una pensione di inabilità.

g) Genitore di altri figli avuti da altri soggetti

La fruizione del congedo di cui trattasi, per figlio convivente minore di anni 14, da parte di uno dei due genitori è compatibile con la contemporanea fruizione del medesimo congedo o di lavoro agile da parte dell’altro genitore per altri figli conviventi minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure di cui ai commi da 1 a 6 dell’art.2 del D.L. 30/2021.

Tenuto conto delle particolari necessità di cura di soggetti con disabilità in situazione di gravità, la fruizione del congedo in esame da parte di un genitore per un figlio con disabilità grave è, inoltre, compatibile con la contemporanea fruizione del medesimo congedo, del lavoro agile o delle altre misure contenute nei commi da 1 a 6 dell’art. 2 del D.L.30/2021 da parte dell’altro genitore per altro figlio, anche se avuto dallo stesso soggetto.

h) Congedo straordinario di cui all’art. 22-bis del D.L. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 176/2020, per i genitori lavoratori dipendenti in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, situate nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse)

Il congedo di cui trattasi è compatibile con la contemporanea fruizione (negli stessi giorni) da parte dell’altro genitore di congedo di cui all’art. 22-bis del D.L. 137/2020 (ossia per figli iscritti alla classe della scuola secondaria di primo grado situata in zona rossa) per altro figlio non convivente (avuto dallo stesso genitore).

La contemporanea fruizione dei due benefici da parte dei due genitori per figli diversi è altresì possibile nel caso in cui il congedo di cui trattasi sia fruito per un figlio con disabilità grave.

i) Congedo straordinario di cui al c. 3 dell’art.22-bis del D.L. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla L.176/2020, per genitori di figli con disabilità in situazione di gravità, in caso di sospensione dell’attiva in presenza di scuole di ogni ordine e grado o di centri diurni a carattere assistenziale (vigente fino al 5 marzo 2021).

Il congedo di cui trattasi è compatibile con la contemporanea fruizione (negli stessi giorni) da parte dell’altro genitore di congedo di cui all’art. 22-bis del D.L. 137/2020 per altro figlio con disabilità grave (anche avuto dallo stesso genitore) in caso di sospensione dell’attività in presenza di scuole di ogni ordine e grado o di centri diurni a carattere assistenziale su tutto il territorio nazionale.

Situazioni di incompatibilità del congedo

Si riportano a seguire i casi di incompatibilità per la fruizione del congedo covid 2021.Si precisa che le tipologie di assenza da parte dell’altro genitore non convivente con il figlio non hanno rilevanza sulla fruizione del congedo da parte del genitore richiedente.

a) Congedo 2021 per genitori

Il congedo di cui trattasi non può essere fruito negli stessi giorni da entrambi i genitori, ma solo in modalità alternata tra gli stessi. Pertanto, per domande presentate da genitori conviventi con il figlio, o anche non conviventi in caso di figli con disabilità grave, per i medesimi giorni, si procederà ad accogliere la domanda presentata cronologicamente prima.

b) Congedo per figli conviventi di età compresa tra i 14 ed i 16 anni

Il congedo di cui trattasi è incompatibile con la contemporanea fruizione (negli stessi giorni) da parte dell’altro genitore del medesimo congedo, anche se richiesto per altro figlio di età compresa tra i 14 ed i 16 anni.

La contemporanea fruizione dei due benefici da parte dei due genitori per figli diversi è invece possibile nel caso in cui il congedo di cui trattasi sia fruito per un figlio con disabilità grave.

c) Congedo parentale

Il Congedo 2021 è incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni)fruizione del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell’altro genitore convivente con il minore. Resta fermo che nei giorni in cui non si fruisce del Congedo 2021, è possibile fruire di giorni di congedo parentale.

d) Riposi giornalieri della madre o del padre

La fruizione del congedo in argomento non è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione da parte dell’altro genitore convivente con il minore di riposi giornalieri di cui agli artt. 39 e 40 del D.lgs n. 151/2001 (c.d. riposi per allattamento) fruiti per lo stesso figlio.

e) Cessazione e sospensione del rapporto di lavoro o dell’attività lavorativa

Il Congedo 2021 non può essere fruito se l’altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il congedo sia disoccupato (cfr. il messaggio n. 1621/2020) o sospeso dal lavoro ovvero comunque non svolga alcuna attività lavorativa.

Ne consegue che in caso di aspettativa non retribuita di uno dei due genitori conviventi con il figlio, l’altro genitore non può fruire contemporaneamente (negli stessi giorni) del Congedo 2021.

L’incompatibilità con il congedo in argomento sussiste altresì nel caso in cui uno dei due genitori conviventi con il figlio stia beneficiando di strumenti a sostegno del reddito quali, ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, assegno ordinario, CISOA, NASpI e DIS-COLL.

Diversamente, nel caso in cui il genitore convivente con il figlio, beneficiando di trattamenti di integrazione salariale, abbia subìto solo una riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, ancorché a orario ridotto, l’altro genitore convivente con il figlio, o anche non convivente in caso di figlio con disabilità grave, è ammesso alla fruizione del Congedo 2021.

f) Lavoro agile

È incompatibile la fruizione negli stessi giorni del congedo di cui trattasi con la prestazione di attività lavorativa in modalità agile dell’altro genitore convivente sia per lo stesso figlio sia per un altro figlio (senza disabilità grave) avuto con lo stesso genitore anche nel caso in cui il lavoro agile è svolto ad altro titolo rispetto a quello previsto per infezione da Covid-19.

La contemporanea fruizione dei due benefici da parte dei due genitori è invece possibile nel caso in cui il congedo di cui trattasi e il lavoro in modalità agile siano fruiti per figli diversi di cui uno con disabilità grave.

g) Part-time e lavoro intermittente

La fruizione del congedo in argomento da parte di un genitore è incompatibile durante le giornate di pausa contrattuale dell’altro genitore convivente con il figlio.

Compatibilità del congedo con il bonus baby-sitting e per l’iscrizione ai centri estivi o ai servizi integrativi per l’infanzia

Il c.6 dell’art. 2 del D.L.30/2021 prevede per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19,per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari, la possibilità di scegliere, per i figli conviventi minori di anni 14, la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting oppure per l’iscrizione ai centri estivi o ai servizi integrativi per l’infanzia, nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali.

Per i soli lavoratori dipendenti del settore privato, appartenenti alle categorie sopra richiamate, che possono accedere anche ai predetti bonus, si precisa che non risulta possibile la fruizione contemporanea (ossia negli stessi giorni) delle due misure (congedo e bonus) nell’ambito della stessa settimana. Conseguentemente, ove si verificasse tale situazione, se la domanda di bonus risulta presentata cronologicamente prima di quella del congedo di cui trattasi, quest’ultima sarà respinta.

La stessa regola opera tra i due genitori che si alternano nella fruizione di congedo e bonus per la cura dei figli.

La contemporanea fruizione dei due benefici da parte dei due genitori è, invece, possibile nel caso in cui il congedo e il bonus siano fruiti per figli diversi di cui uno con disabilità grave.

Presentazione della domanda

Nelle more dei necessari aggiornamenti informatici, è possibile fruire del Congedo 2021 con richiesta al proprio datore di lavoro, regolarizzando successivamente la medesima presentando l’apposita domanda telematica all’INPS, non appena sarà resa disponibile sul sito dell’Istituto.

In tale occasione saranno fornite, con apposito messaggio, le indicazioni di dettaglio per la presentazione della domanda di Congedo 2021 per genitori.

A tal proposito, si specifica che la domanda potrà riguardare anche periodi di astensione precedenti la data di presentazione della stessa, purché relativa a periodi non antecedenti il 13 marzo 2021, e purché ricompresi all’interno del periodo di durata individuato nelle documentazioni di cui sopra.

La domanda potrà essere presentata altresì per convertire i periodi di congedo parentale e di prolungamento di congedo parentale fruiti a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al rilascio della specifica procedura di domanda del congedo di cui trattasi.

Qualora il richiedente non sia ancora in possesso delle documentazioni che danno diritto al congedo, si impegna a fornire, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, gli elementi identificativi della predetta documentazione, a pena di reiezione della domanda.

Pertanto, la domanda di congedo potrà essere presentata anche senza compilare i campi relativi agli elementi identificativi del provvedimento/comunicazione o certificato/attestazione, selezionando l’apposita dichiarazione: “Mi impegno a comunicare alla Struttura INPS territorialmente competente, entro trenta giorni dalla data della presente domanda, i dati richiesti nel punto precedente, a pena di reiezione”.

Si ricorda, inoltre, che la procedura consente l’allegazione di tutta la documentazione che il genitore dovesse ritenere utile al reperimento delle informazioni identificative dei documenti sopra citati.