Covid – 19 : Spostamenti da e per i Paesi dell’Unione Europea ed extra.

Fonte Ministero della Salute

Spostamenti da e per i Paesi dell’Unione Europea

L’ordinanza 2 aprile 2021 del Ministro della Salute, proroga fino al 30 aprile 2021, le limitazioni disposte dall’ordinanza 30 marzo 2021 per tutti coloro che hanno soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui all’Elenco C dell’Allegato 20.


Pertanto, per coloro che rientrano in Italia da un Paese dell’Elenco C è obbligatorio:

  • sottoporsi a tampone (molecolare o antigenico) effettuato nelle 48 ore prima dell’ingresso in Italia e il cui risultato sia negativo;
  • In aggiunta è obbligatorio:
    sottoporsi a prescindere dall’esito del test molecolare o antigenico di cui sopra, alla sorveglianza sanitaria e ad isolamento fiduciario per un periodo di cinque giorni sottoporsi al termine dell’isolamento di cinque giorni ad un ulteriore test molecolare o antigenico.

Queste disposizioni, ad eccezione del tampone in entrata descritto al primo punto, non si applicano nei casi previsti dall’articolo 51, comma 7, del Dpcm 2 marzo 2021, consultabili nella sezione Deroghe.

Ulteriori disposizioni in materia di spostamenti da/per l’estero sono state previste con l’ ordinanza 2 aprile 2021 e saranno in vigore dal 7 al 30 aprile 2021.


In particolare:
– dal 7 aprile 2021 sono ricompresi nell’Elenco C, l’Austria (con limitazioni specifiche per la Regione del Tirolo), Israele e il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord;
– per il Brasile, le disposizioni dell’Ordinanza 13 febbraio 2021 (divieto di ingresso in Italia per tutti coloro che provengono dal Brasile o che vi
abbiano soggiornato/transitato nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia) sono state prorogate fino al 30 aprile 2021.

Spostamenti da e per l’estero

L’Ordinanza del 2 aprile 2021, ha previsto alcune riclassificazioni sugli elenchi di Paesi di cui all’Allegato 20 del Dpcm 2 marzo 2021.

Consulta gli elenchi per conoscere le disposizioni che si applicano agli spostamenti da e per l’estero:
– Elenco A * Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino;
– Elenco B * Gli Stati e i territori a basso rischio epidemiologico verranno individuati, tra quelli di cui all’ Elenco C, con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 6, comma 2;
– Elenco C * Austria (con limitazioni specifiche per la Regione del Tirolo), Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Israele, Lettonia, Lituania,
Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco;
– Elenco D * Australia, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Tailandia, nonchè gli ulteriori Stati e territori a basso rischio epidemiologico, individuati, tra quelli di cui all’elenco E, con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 6, comma 2;
– Elenco E * Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco

Regole specifiche sono state adottate per chi ha soggiornato o transitato in Brasile.

Voli “Covid-tested” e Passenger Locator Form


Sono considerati voli “Covid-tested” esclusivamente i voli autorizzati dal Ministero della Salute mediante apposita Ordinanza.
Per conoscere i requisiti richiesti ai passeggeri “Covid-tested” e per effettuare la compilazione obbligatoria del Passenger Locator Form, vai alla sezione dedicata: Voli Covid-tested e Passenger Locator Form.

Limitazioni sul territorio nazionale


Il dpcm 2 marzo 2021, il decreto-legge 13 marzo 2021 n. 30, il decreto-legge 1 aprile 2021, n.44 e le Ordinanze del Ministro della Salute hanno disposto l’applicazione di misure restrittive per il contenimento del contagio da COVID-19 fino al 30 aprile 2021.
I provvedimenti confermano diverse misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale già vigenti e ne introducono di nuove.