Covid – 19 : Esonero contributivo per le imprese agrituristiche e dell’allevamento

L’INPS, con propria circolare n. 57 del 12 aprile 2021, fornisce le indicazioni e le istruzioni operative e contabili in ordine all’ambito di applicazione dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, anche associate ai codici Ateco 11.02.10 e 11.02.20, nonché dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura, per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020.

La normativa di riferimento è l’articolo 222, comma 2, del decreto legge n. 34 del 19.5.2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, integrato dall’articolo 58-quater del decreto legge n. 104 del 14.8.2020, introdotto dalla legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126.

Allegato Codice Ateco per l’esonero https://enasc.it/wp-content/uploads/2021/04/Circolare_numero_57_del_12-04-2021_Allegato_n_1-1.pdf