Inps: Riscatto dei contributi con il sistema contributivo

L’Inps, con propria circolare n. 54 del 6.4.2021, fornisce ulteriori chiarimenti per i casi in cui gli oneri da riscatto, che per il sistema di calcolo della pensione applicabile e la collocazione temporale dei periodi andrebbero determinati con il criterio di cui al comma 4 dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 184/1997 (criterio della riserva matematica), sono invece calcolati con il criterio del calcolo a percentuale per effetto dell’esercizio delle facoltà che comportino la liquidazione della pensione esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo (opzione al sistema contributivo, totalizzazione, c.d. “opzione donna”, computo di cui all’articolo 3 del D.M. 2 maggio 1996, n. 282).

Ambito di applicazione

Con la circolare n. 6/2020, l’Inps ha chiarito che l’onere di riscatto sia determinato secondo il criterio del calcolo a percentuale, di cui all’articolo 2, commi 5 e 5 quater, del D.lgs n. 184/1997, allorquando la liquidazione della pensione debba avvenire esclusivamente con il sistema contributivo.

La citata disposizione si riferisce, pertanto, a tutte le tipologie di riscatto (ad esempio, riscatto lavoro all’estero, riscatto periodi corrispondenti all’astensione facoltativa fuori dal rapporto di lavoro, riscatto corso di studi universitario ecc.) il cui onere, in mancanza dell’esercizio delle facoltà che comportino la liquidazione della pensione esclusivamente con il sistema contributivo, sarebbe stato determinato con il criterio della riserva matematica in considerazione del sistema di calcolo della pensione applicabile e della collocazione temporale del periodo da riscattare.

Esemplificando, qualora si intenda riscattare un periodo di lavoro subordinato svolto all’estero anteriormente al 1° gennaio 1996, poiché detto periodo rileva ai fini della determinazione del sistema di calcolo della pensione, l’onere del riscatto andrebbe determinato col criterio ordinario della riserva matematica di cui all’articolo 2, comma 4, e all’articolo 4 del D.lgs n. 184/1997; per effetto dell’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo – precedente o contestuale alla domanda di riscatto – e della conseguente applicazione del sistema di calcolo della pensione interamente contributivo, l’onere di riscatto sarà invece determinato con il criterio a percentuale di cui al comma 5 del citato articolo 2 del D.lgs n. 184/1997.

Riscatto del corso universitario di studio

Viene, inoltre, confermato che l’opzione al sistema contributivo consente di mutare il criterio di calcolo dell’onere di riscatto riferito a periodi temporali anteriori al 1.1.1996 in due modalità:

1) con l’aliquota percentuale di cui all’articolo 2, co. 5 del Dlgs n. 184/1997 per tutti i riscatti (anche, ad esempio, quello per il lavoro all’estero o per la maternità fuori dal rapporto di lavoro oltre che il corso di studio universitario);

2) con il metodo agevolato di cui all’articolo 2, co. 5-quater del dlgs n. 184/1997 ma solo, in tal caso, se il periodo da riscattare coincide con il corso di studio universitario.

Si ribadisce, ancora, che la rivalutazione del montante individuale dei contributi, in entrambi i casi, ha efficacia dalla data di domanda di riscatto.

Opzione al sistema contributivo

Per mutare il criterio di calcolo dell’onere riferito ai periodi temporali anteriori al 31.12.1995 l’assicurato deve preventivamente o contestualmente al riscatto esercitare l’opzione al sistema contributivo. Per l’esercizio di tale facoltà, come noto, è necessario possedere un’anzianità inferiore a 18 anni di contributi al 31.12.1995; almeno 15 anni di contribuzione di cui almeno 5 anni successivi al 1° gennaio 1996; almeno un contributo entro il 31.12.1995.

La liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo è comunque concessa a coloro che possono far valere un’anzianità contributiva di almeno 18 anni al 31 dicembre 1995, a condizione che abbiano esercitato il diritto di opzione entro il 1° ottobre 2001.

A tal fine occorre distinguere:

1) se il riscatto è esercitato contestualmente all’opzione al sistema contributivo (ancorché al momento del pensionamento) i periodi da riscattare rilevano ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti per l’esercizio al sistema contributivo. Tal che, ad esempio, se in virtu’ del riscatto l’assicurato raggiunge i 18 anni di contribuzione al 31.12.1995 la domanda di riscatto sarà trattata con i criteri della riserva matematica;

2) se il riscatto è esercitato successivamente all’opzione al sistema contributivo i periodi da riscattare non rilevano ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti per l’esercizio al sistema contributivo. Quindi, in questo caso, l’onere per il periodo da riscattare può essere determinato con i criteri di calcolo contributivi ancorché l’assicurato integri, in virtu’ del riscatto, i 18 anni di contribuzione al 31.12.1995.

C’è infine una ultima ipotesi: quella in cui l’assicurato eserciti l’opzione al sistema contributivo dopo aver presentato la domanda di riscatto; in questo caso l’onere riferito ai periodi anteriori al 1.1.1996 è stato determinato con il criterio della riserva matematica.

Qui occorre ulteriormente distinguere:

1) se l’onere è stato versato in unica soluzione non è più possibile richiedere la rideterminazione del calcolo con i criteri contributivi;

2) se l’onere è stato versato solo parzialmente si può interrompere il versamento rateale ottenendo l’accredito del periodo corrispondente alla quota di riscatto versato e presentare una nuova domanda di riscatto con i criteri contributivi in relazione ai periodi residui (non si può chiedere, invece, la rideterminazione dell’onere ab origine con i criteri contributivi); tuttavia se l’accredito dei periodi corrispondenti alla quota di riscatto versato comporta il raggiungimento di 18 anni di contributi al 31.12.1995 la successiva domanda di opzione non potrà essere accolta e, pertanto, neanche la residua quota potrà essere calcolata con i criteri contributivi;

3) se il riscatto non si è ancora perfezionato con l’accettazione dell’onere si può ritirare la domanda, effettuare domanda di opzione al sistema contributivo e proporre domanda di riscatto mutando i criteri di calcolo dell’onere.

Resta inteso che il pagamento di una rata di riscatto con i criteri contributivi rende irrevocabile l’opzione al sistema contributivo e che le modalità di pagamento dell’onere di riscatto restano diversificate a seconda della gestione previdenziale nella quale sono accreditati i contributi da riscattare (di regola 120 rate mensili trattenibili anche sulla pensione per le sole gestioni pubbliche).

Tuttavia l’eventuale quota di onere di riscatto determinante per il perfezionamento dei requisiti per l’opzione al contributivo va versata in unica soluzione. L’Inps ribadisce, inoltre, che l’opzione al contributivo non consente di agganciarsi ai requisiti di pensionamento previsti per i contributivi puri e che dal primo giorno del mese successivo all’esercizio dell’opzione l’assicurato viene assoggettato al massimale della base contributiva e pensionabile di cui all’articolo 1, co. 18 della legge n.335/1995 (con evidenti risvolti dal punto di vista della misura della pensione futura).

Esercizio della facoltà di totalizzazione dlgs n. 42 del 2006

Infine nel caso di una domanda di pensione in totalizzazione nazionale di cui al dlgs n. 42/2006 il riscatto con i criteri contributivi di periodi anteriori al 1.1.1996 è possibile esclusivamente a condizione che esso sia esercitato in una gestione in cui il relativo pro-rata sia calcolato con le regole del sistema contributivo. Ciò significa che l’operazione non può essere esercitata se in virtu’ del riscatto l’assicurato matura un diritto autonomo in una delle gestioni totalizzate conseguendo, pertanto, il diritto alla liquidazione del relativo pro-rata con i criteri di calcolo retributivi.

In tal caso l’interessato dovrà rinunciare al calcolo retributivo a seguito di apposita scelta da indicare nella domanda di pensione.

Accertamento dell’anzianità

Nei casi in cui l’onere di riscatto, che si sarebbe dovuto determinare in tutto o in parte applicando il criterio della riserva matematica, per effetto dell’esercizio della facoltà di opzione è invece calcolato interamente applicando il criterio a percentuale, i periodi riscattati con l’applicazione di tal ultimo criterio non rilevano ai fini della determinazione dell’anzianità
contributiva maturata al 31 dicembre 1995, per l’individuazione del sistema di calcolo del pro-quota di pensione in cumulo, ai sensi dell’articolo 1, commi 239 e ss., della legge n. 228/2012 e dell’articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, a carico delle gestioni diverse da quella presso la quale è stato effettuato il riscatto.