Inps. Premio alla nascita. Certificazione 7^ mese

L’Inps, con messaggio “nascosto” Hermes n. 1402 del 2.4.2021, ricorda che, al fine di accertare lo stato di gravidanza e il compimento del settimo mese di gestazione, per la relativa richiesta di premio alla nascita, la richiedente deve optare per una delle seguenti modalità di trasmissione del certificato di gravidanza (messaggio Hermes n. 1745/2019):

  1. indicazione del numero del protocollo telematico del certificato rilasciato dal medico SSN o medico convenzionato ASL;
  2. indicazione che il certificato è stato già trasmesso all’Inps per domanda relativa ad altra prestazione connessa alla medesima gravidanza;
  3. esclusivamente per le future madri non lavoratrici è possibile indicare il numero identificativo a 15 cifre di una prescrizione medica emessa da un medico del SSN o con esso convenzionato, con indicazione del codice esenzione compreso tra M31 e M42 incluso.

In virtù del fatto che, numerose richieste sono corredate da certificati di gravidanza “antecedenti” al compimento del settimo mese di gravidanza, l’Inps chiarisce che, ai fini della maturazione del diritto al beneficio, la certificazione deve essere rilasciata solo dopo aver perfezionato il termine del settimo mese previsto dalla legge.

Quindi, la nuova procedura, controllerà la data di rilascio della certificazione medica, che non sia antecedente al compimento del 7° mese (con la previsione di un margine di tolleranza di 15 giorni).


Ove tale controllo automatico dia esito negativo, la procedura restituirà il seguente avviso: “Certificato telematico non valido perché rilasciato prima della 31esima settimana di gestazione”.


Il controllo sarà bloccante. In questi casi, pertanto, la domanda sarà respinta per l’inidoneità del certificato medico a verificare l’evento utile alla concessione del premio.


Il cittadino che intende presentare una nuova richiesta di beneficio dovrà trasmettere all’Istituto in via telematica una nuova domanda corredata con la certificazione rilasciata al raggiungimento del termine indicato.

Inoltre, sempre l’Inps, comunica che la procedura è stata implementata per consentire la possibilità di richiedere il pagamento anche su conto corrente estero (Area SEPA).

In tal caso, l’utente potrà inserire l’IBAN extra Italia, allegando il Modulo di identificazione finanziaria timbrato e firmato da un rappresentante della banca estera oppure corredato di un estratto conto (nel quale siano oscurati i dati contabili) o da una dichiarazione della banca emittente dai quali risultino con evidenza il codice IBAN e i dati identificativi del titolare del conto corrente.


Non è necessario allegare la documentazione nel caso in cui la stessa sia già stata trasmessa all’Inps in occasione di una precedente richiesta di pagamento sullo stesso codice IBAN Area SEPA.