Regione Sicilia : area di crisi complessa con mobilità in deroga

L’Inps, con circolare n. 51 del 26.3.2021, fornisce le istruzioni operative per la gestione dell’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga concessa ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Regione Siciliana ai sensi dell’articolo 1, comma 251-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Per chi ha cessato di percepire l’indennità di disoccupazione denominata NASpI nell’anno 2020, potrà essere concessa l’indennità di mobilità in deroga – ai sensi dell’articolo 1-bis del dl n. 104/2020 convertito con legge n. 126/2020 –  per periodi temporali intercorrenti dal 14 ottobre ed il 31 dicembre 2020 entro un vincolo di bilancio pari a 7,4 milioni di euro.

La Regione Siciliana concede l’indennità di cui al citato comma 251-bis esclusivamente previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell’INPS.

L’indennità può essere concessa a tutti i lavoratori subordinati, con rapporto di lavoro sia a tempo determinato che indeterminato, con qualifica di operaio, impiegato o quadro; sono compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati. L’importo della prestazione è pari a € 914,16 se la retribuzione, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, è inferiore o uguale a € 2.102,24 oppure, se superiore, è pari a € 1.099,7  ed è coperta da contribuzione figurativa e prevede il riconoscimento, ove spettante, dell’assegno per il nucleo familiare. Per l’accesso alla prestazione i beneficiari dovranno produrre un’apposita domanda all’INPS online.

In merito alla cumulabilità e alla compatibilità della prestazione in argomento si richiamano i principi stabiliti per l’indennità di mobilità ordinaria. Si precisa che, laddove il beneficiario del trattamento si rioccupi con un lavoro subordinato, a tempo determinato o a tempo parziale, potrà operare solo la sospensione della prestazione e non lo “slittamento della data finale della stessa” in quanto il termine della prestazione è già indicato nel decreto di concessione.
Non è possibile, infine, corrispondere l’indennità pari alla mobilità in deroga in forma anticipata in unica soluzione, in quanto ciò non è previsto dalla norma in esame.

Allegato Circolare Inps https://enasc.it/wp-content/uploads/2021/03/Circolare-numero-51-del-26-03-2021.pdf