Assegno Sociale: diritto alla prestazione anche in presenza di separazione coniugale prima della domanda

Grande risultato per l’Ufficio Enasc di Zafferana Etnea, in provincia di Catania, retto dal Responsabile – Privitera Davide -, che in collaborazione con il proprio legale/convenzionato- Avv. Stefania Fresta – ha ottenuto una importante sentenza dal Tribunale di Catania, con il riconoscimento dell’assegno sociale, nei confronti di una assistita, che si era separata, dal proprio coniuge, in prossimità della richiesta della prestazione pensionistica.

In sintesi, il Patronato Enasc di Zafferana Etnea aveva presentato, a Giugno del 2019, una richiesta di assegno sociale a nome di una sua assistita, che, in prossimità di tale richiesta, si era separata legalmente dal proprio coniuge.

L’Inps di Catania, Agenzia di Mascalucia, a Settembre del 2019, aveva respinto l’istanza con la seguente motivazione:

” Le vigenti disposizioni in materia non consentono l’accoglimento di una prestazione assistenziale in presenza di variazioni dello stato patrimoniale, per Sentenza, Omologa, accordo presso lo Stato Civile, donazioni, compravendite o locazioni, effettuate dall’Istante in un breve lasso di tempo precedente la data della domanda; che nelle condizioni del ricorso, inoltre, i coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti si da provvedere ciascuno al proprio mantenimento “

Il collega Privitera proponeva ricorso amministrativo al competente Comitato Prov.le, a dicembre del 2019, adducendo che ” …. la propria assistita non aveva compiuto alcuna variazione del proprio stato patrimoniale, come asserito dell’Istituto, precedente la presentazione della domanda di assegno sociale ed inoltre, nel disciplinare il rapporto economico tra le parti, nell’ambito della separazione coniugale, i coniugi si sono limitati a dichiarare di aver già regolato, tra loro, i reciproci rapporti economici e che, economicamente autosufficienti, avrebbero provveduto ciascuno al proprio mantenimento … ” .

L’Inps, a gennaio 2020, rigettava il ricorso, asserendo che :

” L’assegno sociale una prestazione suppletiva per la quale deve essere comprovato lo stato di bisogno economico; l’assenza di richieste da parte della ricorrente in sede di separazione nonchè l’espressa rinuncia al mantenimento sul presupposto di un’autosufficienza economica, rivelano la non sufficienza del requisito economico “

In data 5 maggio 2020, il Patronato Enasc deposita il ricorso in tribunale, tramite il proprio legale, l’avvocato Fresta, contro tale rigetto ed in data 17 febbraio 2021, il Tribunale di Catania, emette la seguente sentenza di accoglimento della prestazione assistenziale :

Esaminando il merito della presente controversia, ritiene il decidente che ai fini della sua decisione, può richiamarsi quanto ritenuto da questo stesso Ufficio in analoga fattispecie (cfr. sentenza n. 4965/2018 pubbl. il 05/12/2018 emessa nella causa iscritta al n. 2657/2018 RG – est. Dott. M. Fiorentino), alle cui condivisibili motivazioni, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., può farsi riferimento recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale, condividendosi sul punto la motivazione e la giurisprudenza ivi richiamata.
Osserva il decidente che l’ art. 3 commi 6 e 7 della L. n. 335 del 1995 stabilisce che a decorrere dall’1.1.96, ai cittadini italiani residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni di età e versino nelle previste situazioni reddituali, sia assegnato loro un assegno non reversibile denominato “assegno
sociale”. Non risultano altri requisiti imposti dalla norma e lo stato di bisogno, lungi dall’essere previsto come clausola residuale, è presunto iuris et de iure dal legislatore sulla base delle soglie reddituali, nel caso di specie incontestate. Né, di contro, possono essere ritenute indicative dell’assenza dello stato di bisogno la rinuncia al mantenimento, ovvero eventuali dichiarazioni di autosufficienza economica rese in sede di separazione, o di concorde richiesta di divorzio, atteso che tali rinunce o affermazioni risultano molto spesso formulate per evitare l’alea e le spese di giudizio, in un contesto di tipo conciliativo e/o transattivo, non prettamente contenzioso.
Del resto, come rilevato dalla giurisprudenza la richiesta di contributo economico al coniuge [non] costituisce circostanza ai fini dell’ottenimento dell’assegno, poiché se è vero che ci si può sempre rivolgere al coniuge separato per ottenere l’assegno di mantenimento o ai parenti elencati nell’art. 433 c.c. per chiedere gli alimenti, è altrettanto vero che la legge n. 335 del 1995 non richiede, tra i requisiti espressamente elencati, che il soggetto interessato si rivolga in primis al nucleo familiare e solo in subordine all’INPS.
Inoltre, trattandosi, quella in scrutinio, di prestazione assistenziale, finalizzata a proteggere situazioni di bisogno costituzionalmente tutelate, ex art. 38 Cost. (arg. C. Cass. 6570/2010), non appare conforme a Costituzione formulare interpretazioni che di fatto determinano l’introduzione di requisiti non richiesti dalla legge, apparendo, invece, necessario attenersi in modo rigoroso a quanto previsto dal diritto positivo.


Pertanto, non essendoci contestazione sui requisiti formali e reddituali, non potendo le dichiarazioni rese in sede di separazione e/o divorzio apparire preclusive ai fini di causa e non essendo state dedotte circostanze concrete dalle quali possa inferirsi il carattere simulato e/o fraudolento della separazione, deve essere riconosciuto in capo alla parte ricorrente il diritto all’ottenimento della prestazione invocata, con i relativi accessori, come per legge.

Ancora un “bravo” sia al collega Privitera e sia all’avvocato Fresta per il risultato ottenuto che pone, il Patronato Enasc, in primo piano per il riconoscimento dei “legittimi” diritti dei cittadini.