Gestione Separata Inps : le aliquote contributive per l’anno 2021

L’INPS, con propria circolare n. 12 del 5.2.2021, comunica le aliquote e il valore minimale e massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti nel 2021 dagli iscritti alla Gestione Separata, di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8.8.1995 n.335.

La circolare fissa le aliquote contributive, previdenziali e assicurative, dovute da collaboratori e figure assimilate e liberi professionisti, differenziandole per soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie e soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria. Sono inoltre specificate le percentuali di ripartizione dell’onere contributivo.

Le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata per l’anno 2021 sono fissate come segue:

Collaboratori e figure assimilate

  • Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL
    • 34,23% (33,00 IVS + 0,72 + 0,51 aliquote aggiuntive)
  • Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL
    • 33,72% (33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
  • Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria
    • 24% 

Professionisti

  • Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie
    • 25,98% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,26 Iscro)
  • Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria
    • 24%

Massimale e Minimale


Massimale
Per l’anno 2021 il massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n.335/1995 è pari a € 103.055,00. Pertanto, le aliquote per il 2021 si applicano, con i criteri sopra indicati, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del citato massimale.


Minimale – Accredito contributivo
Per l’anno 2021 il minimale di reddito previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, è pari a € 15.953,00.
Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di € 3.828,72, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:

  • 4.144,59 (di cui 3.988,25 ai fini pensionistici) per i professionisti che applicano l’aliquota del 25,98%;
  • 5.379,35 (di cui 5.264,52 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 33,72%;
  • 5.460,71 (di cui 5.264,52 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 34,23%.

Reddito minimo annuo Aliquota Contributo minimo annuo
€ 15.953,00 24% € 3.828,72
€ 15.953,00 25,98% € 4.144,59 (IVS € 3.988,25)
€ 15.953,00 33,72% € 5.379,35 (IVS € 5.264,52)
€ 15.953,00 34,23% € 5.460,71 (IVS € 5.264,52)