Nona Salvaguardia : verifica del diritto a pensione entro il 2 Marzo 2021

L’Inps , con proprio messaggio n. 195 del 18.1.2021, fornisce le istruzioni relative alla presentazione delle domande di verifica del diritto a pensione e delle domande di pensione ai sensi della legge n. 178 del 30.12.2020 , articolo 1, commi da 346 a 348, nonché comunica l’aggiornamento del sistema di gestione per la presentazione delle domande da parte dei lavoratori iscritti alle gestioni pubbliche e private e dei lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti.

IMPORTANTE :

Il servizio è disponibile, fino al 2 marzo 2021.

Per la presentazione della domanda, il servizio on line da seguire è :

  • “Domanda di Prestazioni pensionistiche: Pensione, Ricostituzione, Ratei maturati e non riscossi, Certificazione del diritto a pensione” e selezionare la voce “Certificazioni” all’interno della sezione “Nuova Prestazione Pensionistica”.

In seguito all’inserimento dei dati personali eventualmente mancanti, occorre selezionare le seguenti voci:

  • nel campo GRUPPO, la dicitura Certificazione;
  • nel campo PRODOTTO, la dicitura Diritto a pensione;
  • nel campo TIPO, la dicitura Salvaguardia legge 178/2020;
  • nel campo TIPOLOGIA, la tipologia di lavoratore:
    Lavoratori autorizzati ai VV con versamenti (accreditati o accreditabili) al 6/12/2011;
    Lavoratori autorizzati ai VV senza versamenti (accreditati o accreditabili) al 6/12/2011;
    Lavoratori cessati entro il 30/06/2012;
    Lavoratori cessati dopo il 30/06/2012;
    Lavoratori cessati per risoluzione unilaterale;
    Lavoratori in Congedo per figli con disabilità;
    Lavoratori a tempo determinato e lavoratori in somministrazione cessati tra il 1° gennaio
    2007 e il 31 dicembre 2011.

Qui di seguito la suddivisione della nuova platea di lavoratori interessati alla nona salvaguardia , suddivisi per categorie:

  • 1.050 soggetti appartenenti alle categorie dei prosecutori volontari con versamento accreditato;
  • 350 soggetti appartenenti alle categorie dei prosecutori volontari senza versamento accreditato;
  • 830 soggetti rientranti nelle categorie dei lavoratori cessati per accordi o risoluzione unilaterale;
  • 20 soggetti in congedo per assistere figli con disabilità grave;
  • 150 soggetti cessati da contratti a tempo determinato.

La disposizione normativa, invece, specifica espressamente che possono accedere alla nona salvaguardia i:

  • lavoratori autorizzati al versamento volontario dei contributi prima del 4 dicembre 2011, con almeno un contributo accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011, e anche qualora abbiano svolto successivamente attività di lavoro non riconducibile al lavoro dipendente a tempo indeterminato;
  • lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
  • lavoratori con rapporto di lavoro risolto:
    • entro il 30 giugno 2012, in caso di accordi individuali, accordi collettivi di incentivi all’esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011, ed anche in caso di svolgimento successivamente di attività di lavoro diversa da rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
    • dopo il 30 giugno ed entro il 31 dicembre 2012, in caso di accordi collettivi individuali, accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011 e anche in caso di svolgimento successivamente di attività di lavoro diversa da rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
    • per risoluzione unilaterale tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2011, anche in caso di svolgimento di attività di lavoro successivamente, e sempre a patto che si tratti di rapporti diversi dal lavoro dipendente a tempo indeterminato;
  • lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell’art. 42, co. 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al D.Lgs. n. 151/2001, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011, entro il 120° mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L. n. 201/ 2011;
  • lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011, entro il 120° mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L. n. 201/2011.

La domanda presentata all’INPS da parte dei soggetti appartenenti ad alcune delle categorie sopra individuate non sostituisce quella che, ai sensi del decreto ministeriale n. 89 del 16.4.2014, deve essere presentata dagli stessi alla sede dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro territorialmente competente, secondo modalità da definire.

Per la presentazione della domanda, il servizio on line da seguire è:

  • “Domanda di Prestazioni pensionistiche: Pensione, Ricostituzione, Ratei maturati e non riscossi, Certificazione del diritto a pensione” e selezionare la voce “Pensione di Vecchiaia/Anticipata” all’interno della sezione “Nuova Prestazione Pensionistica”.

Nella sezione PRODOTTO è possibile selezionare dal menu a tendina:

  • nel campo GRUPPO, la dicitura Anzianità/Anticipata/Vecchiaia;
  • nel campo PRODOTTO, la dicitura Pensione di anzianità/anticipata oppure Pensione di vecchiaia;
  • nel campo TIPO, la dicitura Salvaguardia legge 178/2020;
  • nel campo TIPOLOGIA l’unica opzione disponibile in funzione delle scelte effettuate (pensione di anzianità in salvaguardia – legge 178/2018 ovvero pensione di vecchiaia in salvaguardia – legge 178/2018).

IMPORTANTE :

Le domande di pensione possono essere presentate anche contestualmente alla domanda di verifica del diritto a pensione, al fine di assicurare la decorrenza del trattamento pensionistico ai soggetti cessati dal rapporto di lavoro dipendente.