Covid – 19 : Riesami indennità DL “Agosto”

L’Inps, con il proprio messaggio n. 143 del 15.1.2021, a seguito del completamento della prima fase di gestione centralizzata delle domande di cui all’articolo 9 del D.L. 14.8.2020 n.104 – cd DL AGOSTO – , convertito , con modificazioni, in legge n. 126 del 13.10.2020, fornisce le istruzioni per la gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami presentati dai richiedenti le cui istanze sono state respinte per non aver superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti.

Le categorie interessate, sono le seguenti :
– lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
– lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
– lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli
– stabilimenti termali;
– lavoratori intermittenti;
– lavoratori autonomi occasionali;
– lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
– lavoratori dello spettacolo;
– lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Si precisa che l’istruttoria automatizzata prevede la concessione dell’indennità, come proroga, per i beneficiari dell’indennità del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Tuttavia, tale proroga automatizzata non è stata possibile nei casi in cui l’indennità fosse stata accolta a seguito di riesame.

Per queste casistiche, l’Inps fornirà, mediante successivo messaggio, le istruzioni per la concessione del beneficio previsto.

Il termine per la presentazione delle domande di riesame per le reiezioni delle domande di cui sopra, da considerarsi non perentorio, è di 20 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente messaggio – quindi dal 15.1.2021 la scadenza è il 4 febbraio 2021 (ovvero dalla data di notifica della reiezione se successiva), per consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, trascorso il quale, qualora l’interessato non abbia prodotto utile documentazione, la domanda deve intendersi respinta.

Si allega – ALLEGATO 1 – il dettaglio delle motivazioni di reiezione dell’indennità prevista in favore delle categorie di lavoratori e la documentazione richiesta qualora si intende chiedere il riesame
dell’esito di reiezione.

Con particolare riferimento ai lavoratori dello spettacolo si segnala che la titolarità di un rapporto di lavoro dipendente, a differenza di quanto indicato nella circolare n. 125/2020, a seguito di successive precisazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, già trasmesse alle Strutture territoriali, deve essere verificata al 19 maggio 2020, in linea con quanto previsto dal comma 11 dell’articolo 84 del decreto-legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020, e che il rapporto di lavoro oggetto di verifica deve essere esclusivamente quello a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del medesimo decreto, secondo quanto previsto dall’articolo 15-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Si precisa che, per tutte le “reiezione forti” il richiedente, avverso tali provvedimenti di reiezione, può proporre azione giudiziaria (cfr. il paragrafo 9 della circolare n. 125/2020 e il messaggio n. 4358 del 2020).

Allegato ALLEGATO 1 https://enasc.it/wp-content/uploads/2021/01/Messaggio_numero_143_del_15-01-2021_Allegato_n_1.pdf