Covid – 19 : Indennità di malattia dopo quarantena per dipendenti e lavoratori fragili

L’Inps , con proprio messaggio n. 171 del 15.1.2021, chiarisce che per quanto concerne i lavoratori del settore privato, posti in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, ai fini del riconoscimento della prestazione da parte dell’Istituto, l’articolo 1, comma 484, della legge n.178/2020 ha modificato la previsione del comma 3 dell’articolo 26 del decreto-legge n.18/2020 eliminando, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’obbligo per il medico curante di indicare sulla certificazione “gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva”, precedentemente previsto per l’anno 2020.


Riguardo invece alla tutela dei lavoratori dipendenti pubblici e privati cosiddetti fragili di cui al comma 2 dell’articolo 26, prorogata da ultimo fino al 15 ottobre 2020 dall’articolo 26, comma 1-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 26, il legislatore ha introdotto un nuovo periodo di tutela decorrente dal 1° gennaio 2021 fino al 28 febbraio 2021 (cfr. l’articolo 1, comma 481, della legge n. 178/2020).


Per l’anno 2020, quindi, rimane confermata la possibilità di riconoscere la tutela in argomento per periodi di assenza dal lavoro compresi tra il 17 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020, come illustrato nel messaggio n. 4157 del 9 novembre 2020.


Come già precisato nel citato messaggio, la tutela prevede l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori in possesso di certificazione di malattia riportante l’indicazione della condizione di fragilità con gli estremi della documentazione relativa al riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero della condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle Autorità sanitarie locali territorialmente competenti.

Si ribadisce che l’equiparazione per i lavoratori privati aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia comporta il riconoscimento della prestazione economica e della correlata contribuzione figurativa entro i limiti del periodo massimo assistibile, previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica e il settore lavorativo di appartenenza.


Da ultimo, si fa presente che il citato articolo 1, comma 481, della legge n. 178/2020 ha contestualmente prorogato al 28 febbraio 2021 anche la previsione del comma 2-bis dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020 – in precedenza valida solo per il periodo dal 16 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 – che stabilisce, per i lavoratori fragili, lo svolgimento di norma della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.