Benefici Amianto: Legge di Bilancio 2021 (art. 1, co. 356 -360, n. 178/2020)

In attesa di emanazione delle Circolari Inps e Inail in merito alle innovazioni legislative ripotate nella Legge di Bilancio 2021, si evidenziano le disposizioni inserite nella stessa , per i benefici relativi all’amianto .

  • A decorrere dal 1° gennaio 2021, l’Inail, attraverso il Fondo per le vittime dell’amianto, di cui all’art. 1, comma 241, legge 24 dicembre 2007, n. 244, eroga ai soggetti già titolari di rendita per una patologia asbesto-correlata riconosciuta dall’Inail o dal soppresso IPSEMA, ovvero, in caso di soggetti deceduti, ai superstiti ai sensi dell’articolo 85 del D.P.R. 1124/65, una prestazione aggiuntiva nella misura percentuale del 15% della rendita in godimento.
  • Per i nuovi eventi accertati dal 1° gennaio 2021 l’Inail, tramite il Fondo vittime dell’amianto, eroga ai malati di mesotelioma non professionale che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell’amianto ovvero per esposizione ambientale, una prestazione di importo fisso pari ad euro 10.000 da corrispondere in un’unica soluzione su istanza dell’interessato o degli eredi in caso di decesso; l’istanza va presentata, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data dell’accertamento della malattia.
  • Iter più veloce per il riconoscimento dei benefici previdenziali a favore dei lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all’esposizione alle polveri di amianto. Infatti, per accelerare le operazioni di lavorazione delle domande di riconoscimento la legge di bilancio per il 2021 ha introdotto termini perentori per l’invio all’Inps della documentazione ad integrazione delle domande già presentate entro il 2 marzo 2018. In particolare l’Inps avrà 15 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio in questione (15 gennaio 2021) per richiedere la documentazione integrativa al datore di lavoro il quale dovrà produrla all’Ente previdenziale entro i successivi 90 giorni (15 aprile 2021). Entro i 15 giorni successivi (30 aprile 2021) l’Inps dovrà inviare la documentazione all’Inail che a sua volta, entro i successivi 60 giorni (29 giugno 2021) dovrà rilasciare all’Inps le certificazioni tecniche attestanti la sussistenza o meno dei requisiti previsti dalla legge per l’accesso ai richiamati benefici previdenziali.

La disposizione in questione ha previsto il riconoscimento dei benefici previdenziali per l’amianto di cui all’art. 13, co. 8 della legge 257/1992 nella versione previgente all’intervento operato dal Dl n. 269/2003, cioè una maggiorazione contributiva utile ai fini pensionistici pari a 1,50 per il periodo di esposizione all’amianto.

L’intervento normativo si sostanzia in una supervalutazione ai fini previdenziali del 50% del periodo corrispondente alla medesima bonifica e per dieci anni successivi, a condizione della continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica (circ. Inps 46/2018).

Infine, ai lavoratori che hanno ottenuto la certificazione tecnica da parte dell’Inail entro il 30 giugno 2020 e che hanno maturato, tenendo conto del riconoscimento dei benefici previdenziali in questione, la decorrenza teorica del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2020, possono accedere al medesimo trattamento entro il 31 dicembre 2021 senza attendere l’esito della procedura di monitoraggio da parte dell’Inps. In tal caso la decorrenza del trattamento pensionistico non può essere anteriore al 1° gennaio 2021.