Regno Unito : chiarimenti Inps sulle certificazioni A1

L’Inps , con proprio messaggio n. 4805 del 22.12.2020 , fornisce i chiarimenti in materia di rilascio delle certificazioni A1 per periodi di lavoro il cui termine si colloca in data successiva alla fine del periodo di transizione ( dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 ) .

Le richieste di rilascio del modello A1 che siano pervenute o pervengano entro il 31 dicembre del 2020 per periodi di lavoro con data iniziale antecedente la fine del periodo di transizione e con data finale successiva al 31 dicembre 2020, le stesse dovranno essere accolte e i relativi documenti portatili A1 saranno validi fino alla fine del periodo certificato.

Anche per i cittadini dei Paesi terzi a cui si applicano, ai sensi del regolamento (CE) n. 859/2003, le disposizioni dei regolamenti (CEE) n.1408/1971 e n.574/1972, potranno essere rilasciate, in presenza delle condizioni sopra descritte, certificazioni E101 con data finale successiva al 31 dicembre 2020 (art. 30, par. 1, lett. g), del Titolo III dell’accordo di recesso) fermo restando, nel caso di distacchi, il limite massimo di 12 mesi per la durata del periodo certificato.

Per quanto riguarda, invece, le richieste già pervenute relativamente ai periodi successivi al 31 dicembre 2020, laddove le stesse non abbiano trovato accoglimento, le Strutture territoriali dell’Istituto procederanno, previa comunicazione al richiedente, alla rettifica d’ufficio, mediante l’emissione di nuovo modello A1/E101 per la certificazione dell’intero periodo richiesto, purché non vi sia stata soluzione di continuità nella legislazione applicabile già certificata dal modello A1/E101.