Bonus Baby-Sitting per gli Autonomi delle “Aree Rosse”. Presentazione domanda

L’Inps , con proprio messaggio n. 4678 dell’11.12.2020 , comunica che , in attesa della circolare che illustrerà nel dettaglio la misura del bonus per servizi di baby-sitting a favore dei genitori lavoratori delle regioni situate nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e con livello di rischio alto (c.d. zone rosse), è stata rilasciata la procedura per la presentazione delle relative domande di bonus .

L’articolo 14 del decreto-legge n. 149/2020 prevede il diritto a usufruire di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza.

Tenuto conto delle ordinanze del Ministro della Salute che sono state adottate nel rispetto del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 , le aree del territorio nazionale interessate dalla misura sono le seguenti:

  • Calabria
  • Lombardia
  • Piemonte
  • Valle d’Aosta
  • Provincia autonoma di Bolzano
  • Campania
  • Toscana
  • Abruzzo

La fruizione del bonus è riconosciuta nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile (al 100%) da dichiararsi nel modello di domanda ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

La misura trova applicazione nelle aree del territorio nazionale (c.d. zone rosse) nelle quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado.

I beneficiari sono i genitori degli alunni di tali scuole, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, o iscritti alle Gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.


Per quanto concerne i minori affetti da disabilità grave accertata ai sensi della legge n. 5 febbraio 1992, n. 104, l’articolo 14, comma 2, del decreto in argomento stabilisce che il bonus sia concesso agli iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020. Tale circostanza dovrà essere comprovata mediante allegazione alla domanda di apposita dichiarazione della scuola o del centro che attesti la sospensione dell’attività didattica in presenza o la chiusura.

Il bonus in argomento, analogamente ai precedenti bonus similari, viene erogato mediante Libretto Famiglia di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Possono essere remunerate tramite il Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 9 novembre 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 149/2020) e sino al 3 dicembre 2020, salvo successive proroghe.

Per effetto di quanto precisato al comma 4 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 149/2020, il bonus non può essere utilizzato per remunerare le prestazioni rese dai familiari che non sono ammessi a svolgere prestazioni di lavoro come baby-sitter remunerate mediante il bonus in argomento.

Si precisa che il limite economico del bonus, pari a 1.000 euro, è stabilito per nucleo familiare ed è possibile presentare anche più di una domanda per ogni figlio.