D.L. n. 157 del 30.11.2020 : Prime indicazioni dell’Inps sulle indennità

Il D.L.157/2020 ha previsto – in continuità con le misure di cui al D.L.18/2020, al D.L. 34/2020, D.L. 104/2020 e al D.L. 137/2020 ulteriori misure di sostegno ad alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.

In attesa della pubblicazione dell’apposita circolare dell’Istituto, con la quale verranno fornite nel dettaglio le novità legislative del citato D.L. 157/2020 e le istruzioni operative per l’attuazione delle stesse, l’Inps con il messaggio n. 4589 del 4.12.202 fornisce alcune prime informazioni in ordine alle misure e alle indennità introdotte dal D.L. medesimo, i termini di presentazione della domanda per l’accesso al beneficio nonché i termini di decadenza per la presentazione delle domande stesse.

L’art.9, c. 1, del D.L. 157 ha previsto l’erogazione di un’ulteriore indennità una tantum dell’importo pari a 1.000 euro a favore dei soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’art.15, c.1, del D.L. 137 del 2020.

In ragione di detta previsione, l’Istituto provvederà ad erogare automaticamente – senza che si richieda la presentazione di apposita domanda – la predetta indennità a favore dei lavoratori appartenenti alle seguenti categorie, qualora gli stessi siano stati già beneficiari dell’indennità:

  • lavoratori stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori intermittenti;
  • lavoratori autonomi occasionali;
  • lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dello spettacolo.

Il medesimo art.9 del D.L.157/2020 ha altresì previsto il riconoscimento di una indennità onnicomprensiva a favore dei lavoratori appartenenti alle categorie di cui sopra che non hanno già beneficiato dell’indennità di cui all’art.15, c.1, del D.L.137/2020, prevedendo per ciascuna categoria requisiti specifici per l’accesso alle indennità di cui trattasi, nonché la presentazione di apposita domanda all’INPS.

Considerato, infine, che il decreto-legge n. 157/2020 ha fissato i termini di presentazione delle domande per accedere all’indennità, ed ha inoltre previsto la riapertura dei termini per la presentazione delle domande per l’accesso alle indennità di cui all’art.9 del D.L.104/2020 , a seguire si indicano tutti i termini entro i quali è possibile presentare le domande per l’accesso alle indennità di cui al D.L. 157/2020, di cui al D.L. 137/2020, nonché per l’accesso alle indennità di cui al D.L. 104/2020.

1. Domande indennità di cui all’art. 9, commi 2, 3, 5 e 6, del D.L. 157 del 2020: termine di presentazione 15 dicembre 2020.

Il rilascio del nuovo servizio per la presentazione delle suddette domande verrà reso noto con apposita comunicazione sul sito dell’Istituto.

2. Domande indennità di cui all’art.15, commi 2, 3, 5 e 6, del D.L 137/2020: termine di presentazione 18 dicembre 2020.

3. Domande indennità di cui all’art.9 del D.L. 104/2020: termine di presentazione 15 dicembre 2020.

Con riferimento ai servizi telematici di presentazione delle domande di cui ai precedenti punti 2 e 3, si fa presente che gli stessi sono già attivi e disponibili nel sito internet dell’Istituto.