Indennità una tantum e indennità onnicomprensiva D.L. n. 137 del 2020 . Scadenze domande al 18 dicembre 2020

L’Inps , con circolare n. 137 del 26 novembre 2020 fornisce le istruzioni amministrative in materia di indennità una tantum previste dal D.L. 137/2020 – in continuità con le misure di cui al D.L. 104/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020 – a favore delle categorie di lavoratori già beneficiari dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 9 del citato D.L. 104/2020, nonché di indennità onnicomprensive a favore di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

1.Indennità una tantum a favore dei soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’art. 9 del D.L.104/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 126/2020

Il D.L. 137/2020 (Decreto Ristori) all’art.15, c.1, ha nuovamente previsto – a favore dei soggetti che hanno già beneficiato dell’indennità onnicomprensiva di cui all’art.9 del D.L.104/2020 – l’erogazione una tantum della medesima indennità di importo pari a 1.000 euro.

In particolare, i lavoratori destinatari dell’indennità onnicomprensiva, di cui all’art. 9 del D.L. 104/2020 sono:

  • i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori intermittenti;
  • i lavoratori autonomi occasionali;
  • i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • i lavoratori dello spettacolo;
  • i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Pertanto, in attuazione della previsione di cui all’art.15, c.1, del Decreto Ristori, tutti i lavoratori appartenenti alle categorie sopra elencate, che hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’art. 9 del D.L.104/2020, non devono presentare una nuova domanda per beneficiare dell’indennità una tantum di cui all’art. 15, c.1, del D. Ristori; la stessa infatti sarà erogata dall’INPS agli stessi lavoratori, secondo le modalità già indicate dagli stessi e con cui è stato effettuato il pagamento dell’indennità onnicomprensiva di cui al citato art. 9.

2.Indennità a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e dei lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’art. 9 del D.L. 104/2020

Le indicazioni a seguire sono rivolte ai lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e ai lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’art.9 D.L. 104/2020 e che potranno, presentare domanda per l’indennità omnicomprensiva prevista dal Decreto Ristori, se in presenza dei requisiti come di seguito indicati.

La disposizione del Decreto Ristori prevede il riconoscimento della suddetta indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro in favore dei:

  • lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente – con la predetta qualifica – un rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020, data di entrata in vigore del D.Ristori, con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, come individuati nella tabella riportata di seguito nel presente paragrafo.

Ai fini dell’accesso all’indennità di cui trattasi, è previsto altresì che detti lavoratori abbiano svolto la prestazione lavorativa – con la qualifica di stagionali e con un datore di lavoro rientrante nei predetti settori – per almeno 30giornate nell’arco temporale dal 1/1/2019 al 29/10/2020 e che non siano, alla medesima data del 29 ottobre 2020, titolari di trattamento pensionistico diretto, né di rapporto di lavoro dipendente, né di indennità di disoccupazione NASpI.

  • lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente – nel periodo compreso tra il 1/1/2019 e il 29/10/2020 un rapporto di lavoro in somministrazione presso imprese utilizzatrici operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, come individuati nella tabella riportata di seguito.

Anche ai fini dell’accesso all’indennità di cui trattasi, è previsto altresì che i predetti lavoratori abbiano svolto- come lavoratori in somministrazione e con imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali – la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo  compreso tra il 1/1/2019 e il 29/10/2020, che non siano – alla data del 29 ottobre 2020 – titolari di trattamento pensionistico diretto, né di rapporto di lavoro dipendente, né di indennità di NASpI.

Detta indennità è erogata dall’INPS – secondo le modalità di cui al paragrafo – e non concorre alla formazione del reddito.  Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Inoltre si precisa che oltre alle categorie di lavoratori sopra citate sono altresì ammessi al beneficio anche i lavoratori che, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro con qualifica di stagionale o in somministrazione hanno instaurato e comunque cessato alla data del 29 ottobre 2020 un altro rapporto di lavoro subordinato.

Fermi restando i requisiti legislativamente individuati, come sopra esposti, considerato che l’indennità è rivolta ad una specifica categoria di lavoratori –- si è reso necessario individuare preliminarmente le attività economiche di interesse e la categoria di lavoratori destinatari della predetta indennità.

A tal fine si rappresenta che i codici sottoindicati sono stati individuati – in base alla catalogazione ISTAT di cui alla Tabella ATECO 2007 -, i codici CSC associabili alle attività inerenti ai settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali.

In relazione a quanto precede, si allegano le tabelle che indicano le attività economiche riconducibili ai settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Allegato Tabelle Attività https://enasc.it/wp-content/uploads/2020/11/20201127164900783.pdf

Per quanto concerne i lavoratori in somministrazione, considerata la natura particolare di tale rapporto di lavoro, si precisa che l’istruttoria sarà centralizzata, per verificare, nelle comunicazioni obbligatorie inviate dai datori di lavoro al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, dell’indicazione, nel periodo utile all’ammissibilità della indennità, dell’invio in missione presso soggetti utilizzatori appartenenti alle categorie ATECO sopra riportate.

Qualora l’esito di tale controllo centralizzato non sia positivo, la domanda verrà posta in uno stato di “preavviso di reiezione”, che sarà comunicato al lavoratore, per consentire la presentazione della documentazione utile alla revisione dell’esito stesso. Tale attività di riesame sarà svolta dalle Strutture territoriali competenti per residenza del lavoratore. In particolare, il lavoratore dovrà dimostrare il servizio prestato nelle aziende sopra richiamate.

A tal fine, sarà considerata quale documentazione probatoria utile:

  • il contratto o la lettera di assegnazione all’azienda utilizzatrice da cui si evinca lo svolgimento delle attività di lavoro in argomento o, in subordine, l’eventuale certificazione da parte del datore di lavoro, società di somministrazione, dello svolgimento di tale attività con la specifica del periodo e della ragione sociale dell’azienda utilizzatrice, nonché della matricola aziendale.

3.Indennità a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 104/2020

Il citato art.15 del D.L. 137/2020, al c.3 prevede un’indennità onnicomprensiva di importo pari a € 1.000 a favore di alcune categorie di lavoratori, come di seguito specificate. Nei successivi paragrafi 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 sono indicati le tipologie di lavoratori che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’art.9 del D.L. 104/2020 che, per godere di tale indennità, dovranno presentare domanda, sempreché possano vantare i requisiti previsti dall’art.15, c.3 lett. a), b), c), d) del D. Ristori

3.1 Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’art. 9 del D.L. 104/2020

I lavoratori dipendenti stagionali che appartengono a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020 possono presentare domanda per la fruizione della stessa se in presenza dei requisiti come di seguito specificati.

I suddetti lavoratori devono aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel predetto arco temporale.

  • Ai fini dell’accesso all’indennità in argomento, il c. 4 dell’art.15 del D.L. 137/2020 prevede che detti lavoratori, alla data di presentazione della domanda non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente – e che alla stessa data non siano titolari di trattamento pensionistico diretto.

Detta indennità onnicomprensiva è erogata dall’INPS e non concorre alla formazione del reddito. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

3.2 Lavoratori intermittenti che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 104/2020

I lavoratori intermittenti che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 9 del D.L. 104/2020 che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020 possono presentare domanda per la fruizione della stessa se in presenza dei requisiti come di seguito specificati.

I suddetti lavoratori devono aver svolto la prestazione lavorativa nell’ambito di uno o più contratti di tipo intermittente per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020.

Sono destinatari dell’indennità onnicomprensiva in argomento sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente con obbligo di risposta alla chiamata e indennità di disponibilità, sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e senza indennità di disponibilità.

  • Ai fini dell’accesso all’indennità in argomento la norma prevede che, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente – e che alla stessa data non siano titolari di trattamento pensionistico diretto.

Detta indennità onnicomprensiva è erogata e non concorre alla formazione del reddito. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

3.3 Lavoratori autonomi occasionali che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 104/2020

I lavoratori autonomi occasionali che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020 possono presentare domanda per la fruizione della stessa se in presenza dei requisiti come di seguito specificati.

Il citato art.15 del D.L. 137/2020, al c.3 prevede un’indennità onnicomprensiva di importo pari a € 1.000 La a favore dei lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

  • Ai fini dell’accesso all’indennità in questione, la disposizione normativa prevede che detti lavoratori – nel periodo compreso tra il 1/1/2019 e il 29/10/2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto di tale tipologia in essere alla data del 30/10/2020

Inoltre, la norma prevede che i suddetti lavoratori, per i contratti di lavoro autonomo occasionale di cui sono stati titolari nell’arco temporale compreso tra il 1/1/2019 e il 29/10/2020 debbano essere già iscritti alla G.S., alla data del 17/3/2020 con accredito di almeno un contributo mensile nel medesimo periodo compreso tra il 1/1/2019 e il 29/10/2020.

Anche per tale categoria di lavoratori autonomi, infine, la norma prevede che per accedere all’indennità gli stessi, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente – e non siano altresì titolari di trattamento pensionistico diretto

Detta indennità onnicomprensiva è erogata dall’INPS e non concorre alla formazione del reddito. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

3.4 Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’art.9 del D.L. 104/2020

I lavoratori incaricati alle vendite a domicilio che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020 possono presentare domanda per la fruizione dell’indennità omnicomprensiva di € 1.000 prevista dall’art.15 c. 3 lett.d, se in presenza dei requisiti come di seguito specificati.

La disposizione normativa, in particolare, prevede che possono accedere alla suddetta indennità i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio che possono fare valere per l’anno 2019 un reddito annuo – derivante dalle predette attività – superiore a 5.000 euro, che siano titolari di partita IVA attiva e iscritti alla G.S., alla data del 29/10/2020 e che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

  • Anche per i suddetti lavoratori incaricati alle vendite a domicilio la norma prevede che – ai fini dell’accesso all’indennità di cui trattasi – gli stessi, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente – e non siano altresì titolari di trattamento pensionistico diretto.

Detta indennità onnicomprensiva è erogata dall’INPS e non concorre alla formazione del reddito. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

4. Lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 104/2020

I lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 9 del D.L. 104/2020 che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020 possono presentare domanda per la fruizione della stessa se in presenza dei requisiti come di seguito specificati.

Ai fini dell’accesso all’indennità onnicomprensiva, i predetti lavoratori devono essere stati titolari – nel periodo compreso tra il 1/1/2019 e il 29/10/2020 di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, la cui durata complessiva del rapporto di lavoro o dei rapporti di lavoro, come sopra individuati, deve essere stata pari ad almeno 30 giornate.

Inoltre, unitamente al requisito di cui sopra, i lavoratori in argomento devono fare valere nel corso dell’anno 2018 la titolarità di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato o stagionale nei predetti settori del turismo e degli stabilimenti termali la cui durata complessiva del rapporto di lavoro o dei rapporti di lavoro, come sopra individuati, deve essere stata pari ad almeno 30 giornate.

Infine, per il riconoscimento dell’indennità, i predetti lavoratori non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 29/10/2020.

Detta indennità onnicomprensiva è erogata dall’INPS e non concorre alla formazione del reddito. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Fermi restando i requisiti legislativamente individuati, come sopra esposti, considerato che l’indennità è rivolta alla categoria dei lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, si è reso necessario individuare in via preliminare le attività economiche di interesse e la categoria di lavoratori destinatari della predetta indennità.

Pertanto per la verifica delle attività si rimanda alla tabella codici ATECO, presente nella presente circolare.

5. Lavoratori dello spettacolo che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 104/2020

I lavoratori dello spettacolo che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020 possono presentare domanda per la fruizione della stessa se in presenza dei requisiti come di seguito specificati. Infatti l’art.15 c.6 prevede un’indennità onnicomprensiva di importo di €1.000 a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.

  • L’indennità è rivolta ai lavoratori iscritti al predetto Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere almeno 30 contributi giornalieri versati al predetto Fondo nel periodo compreso tra il 1/1/2019 e il 29/10/2020, da cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di trattamento pensionistico diretto alla predetta data del 29/10/2020.

Ai sensi dello stesso art.15, c.6 del D.L. 137/2020 tale indennità onnicomprensiva è altresì riconosciuta ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere almeno 7 contributi giornalieri versati al predetto Fondo nel periodo compreso tra il 1/1/2019 e il 29/10/2020, da cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

In analogia a quanto previsto per l’accesso alle indennità COVID-19 di cui al D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2020 ( Cura Italia) e al D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020( Rilancio Italia), nonché alle indennità onnicomprensive di cui all’art. 9 del D.L. 104/2020, anche per l’accesso all’indennità onnicomprensiva di cui all’art.15, c.6, del D. Ristori, prevista a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con 7 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 e un reddito, per lo stesso anno, non superiore ai 35.000 euro, i lavoratori interessati non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto alla data del 29/10/ 2020.

Detta indennità onnicomprensiva è erogata dall’INPS e non concorre alla formazione del reddito. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Presentazione della domanda

I lavoratori già beneficiari dell’indennità onnicomprensiva di cui all’art. 9 del D.L. 104/2020 non devono presentare una nuova domanda per l’accesso alle indennità una tantum di cui decreto Ristori in quanto la stessa verrà erogata dall’INPS secondo le modalità già indicate dai beneficiari medesimi.

I lavoratori che non hanno invece beneficiato dell’indennità onnicomprensiva di cui all’art. 9 del D.L. 104/2020 possono presentare domanda per il riconoscimento delle indennità onnicomprensive previste dall’art.15, c. 2, 3, 5 e 6, del D.Ristori. Pur avendo l’art.15, c.7 introdotto un termine di presentazione della domanda alla data del 30/11/2020, la natura di detto termine, su conforme parere ministeriale, è non decadenziale; pertanto, per consentire un adeguato tempo all’utenza e agli intermediari per presentare le domande per i nuovi beneficiari e nello stesso tempo consentire all’Istituto il pagamento di queste prestazioni entro la fine dell’anno corrente, sarà possibile presentare la domanda entro la data del 18 dicembre 2020.

I lavoratori potenziali destinatari delle indennità di cui sopra, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS.

Finanziamento e monitoraggio

L’art.15, c.8, del D.L. 137/2020 prevede che tutte le indennità di cui al medesimo articolo 15 sono erogate dall’INPS nel limite di spesa complessivo di 550 milioni di euro per l’anno 2020.L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto ai predetti limiti di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

8. Incumulabilità ed incompatibilità tra le indennità di cui all’art. 15 del D.L. 137/2020 e altre prestazioni previdenziali. Regime delle compatibilità

Ai sensi dell’arti.15, c. 7, del decreto Ristori, le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 del medesimo art. 15 non sono tra esse cumulabili e non sono altresì cumulabili con l’indennità di cui all’art.14, ossia con le nuove misure introdotte in materia di Rem.

In analogia a quanto disposto dall’art. 86 del D. Rilancio Italia – che prevede l’incumulabilità delle indennità di cui all’art. 84 del medesimo decreto-legge con l’indennità a favore dei lavoratori domestici, con le indennità a favore dei lavoratori sportivi e con l’indennità per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria – anche le indennità di cui all’art.15 del D.L.137/2020 non sono cumulabili con le predette indennità.

Analogamente a quanto disposto per tutte le indennità COVID-19 di cui ai decreti Cura Italia e Rilancio Italia in ordine alla non cumulabilità tra le stesse, le indennità di cui all’art.15 del D. Ristori oltre a non essere tra loro cumulabili – come espressamente previsto dal c.7 del medesimo art.15 – non sono altresì cumulabili con l’indennità a favore dei pescatori autonomi di cui all’articolo 222, c. 8, del D. Rilancio Italia e con l’indennità a favore dei lavoratori marittimi di cui all’art.10 del D.L. 104/ 2020.

Per i lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, nonché per i lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, l’art.15, c.2, del D.L. 137 del 2020 dispone che, per l’accesso all’indennità onnicomprensiva, gli stessi non devono essere titolari di indennità di disoccupazione NASpI alla data del 29 ottobre 2020

Pertanto, l’indennità onnicomprensiva di cui trattasi  a favore dei lavoratori stagionali e somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali è incompatibile con l’indennità di disoccupazione NASpI

Si precisa che tutte le indennità in esame sono incompatibili con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della G.S., degli enti di previdenza di cui al D.Lsg. 509/1994, e al D.Lsg. 103/1996, nonché con l’indennità di cui all’articolo 1, comma 179, della L. 232/2016 e successive modificazioni (c.d. “APE sociale”).

Per quanto concerne la compatibilità delle indennità di cui all’articolo 15, commi 1, 2, 3, 5 e 6, con il Reddito di cittadinanza – in analogia a quanto previsto per le indennità COVID-19 di cui all’art. 84 del D. Rilancio Italia e di cui all’art. 9 del D.L. 104/2020 – si richiama la disposizione di cui all’art. 84, c.13, del D.L. 34/2020,

che ha previsto che ai lavoratori beneficiari delle indennità COVID-19, appartenenti a nuclei familiari già percettori del Reddito di cittadinanza, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell’indennità COVID-19, in luogo del versamento dell’indennità COVID-19 si procede ad integrare il beneficio del Reddito di cittadinanza, fino all’ammontare della stessa indennità, dovuto per ciascuna mensilità.

Le indennità di cui all’art.15, commi 1, 2, 3, 5 e 6, D.L. 137/2020 non sono compatibili con un beneficio del Reddito di cittadinanza in godimento pari o superiore a quello delle indennità medesime.

Ne scaturisce che ai beneficiari delle indennità di cui all’art. 15, commi 1, 2, 3, 5 e 6, del decreto Ristori, qualora fossero titolari di un Reddito di cittadinanza di importo inferiore a €1.000, non verrà erogata l’indennità COVID-19, ma verrà riconosciuto un incremento del R.d.C. di cui sono titolari fino all’ammontare di € 1.000.

Come anticipato, tra le incompatibilità previste vi è anche quella con il Reddito di emergenza, istituito dall’art. 82 del D.L. 34/2020 e per il quale l’art.14 del decreto Ristori ha previsto l’erogazione di ulteriori mensilità.

Si ricorda che già la previgente normativa ha sancito la non compatibilità del Reddito di emergenza con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o abbiano comunque percepito una delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del D.L.18/2020, e successive modificazioni, ovvero una delle indennità disciplinate in attuazione dell’art. 44 del medesimo decreto-legge o una delle indennità di cui agli articoli 84, 85 e 98 del D.L. 34/2020.

In applicazione della stessa ratio legis, il decreto-legge n. 137/2020 ha previsto che le ulteriori quote di Rem non siano altresì compatibili con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscano o abbiano comunque percepito una delle indennità previste dall’art.15 del medesimo decreto-legge.

In analogia a quanto disposto per le indennità COVID-19 di cui ai decreti Cura Italia e Rilancio Italia, nonché, da ultimo, dall’art. 9, c.6, del D.L.104 del 2020, le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6, dell’articolo 15 del decreto Ristori sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità, di cui alla L. 222/1984.

Le indennità onnicomprensive di cui al richiamato articolo 15, commi 1, 3, 5 e 6, del D.L. 137 del 2020 sono compatibili e cumulabili con l’indennità di disoccupazione NASpI, con l’indennità di disoccupazione DIS-COLL e con la D.S. agricola.

Si ribadisce che per i lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, nonché per i lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, sia l’articolo 9, c. 1, del D.L.104 del 2020 sia l’art.15, c.2, del decreto Ristori dispongono che, per l’accesso alla relativa indennità, gli stessi lavoratori non devono essere titolari di indennità di disoccupazione NASpI rispettivamente alla data del 15 agosto 2020 (art. 9, c.1, del D.L. 104/2020 e del 29 ottobre 2020 (art.15, c. 2, del D.L. n. 137/2020).

Infine, in analogia a quanto previsto per la prestazione di disoccupazione NASpI, le indennità di cui al richiamato articolo 15 sono compatibili e cumulabili con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale – di cui all’articolo 54-bis del D.L. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. 96/2017 – nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.

9. Strumenti di tutela

Avverso i provvedimenti adottati dall’Istituto in materia di indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15 del decreto Ristori l’interessato può proporre azione giudiziaria.