Covid – 19 : Congedo per quarantena scolastica figli

L’art.5 del D.L. 111/2020, ha introdotto, a favore dei genitori lavoratori dipendenti, un congedo indennizzato (c.d. congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli) da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, in corrispondenza del periodo di quarantena del figlio convivente e minore di 14 anni disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.

Tale congedo può essere richiesto in caso in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile e comunque in alternativa allo svolgimento di lavoro in modalità agile. Può essere fruito da uno solo dei genitori conviventi con il figlio oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per quarantena scolastica di periodi ricompresi tra il 9/9/2020 (data di entrata in vigore del citato decreto-legge) e il 31 dicembre 2020.

La L. 126/2020 di conversione in legge del D.L. 104/2020, ha abrogato il D.L. 111/2020 e, restando ferma la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti che hanno prodotto nonché i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto, ha introdotto l’art.21-bis nel D.L. 104/2020, che, al comma 3,dispone la nuova disciplina del congedo straordinario per quarantena scolastica.

In particolare, è stata introdotta la possibilità di utilizzare il congedo di cui trattasi, in alternativa al lavoro in modalità agile, anche nelle ipotesi in cui il contatto sia avvenuto in luoghi diversi dal plesso scolastico, come specificato successivamente.

L’art. 22 del D.L.137/2020, ha modificato ulteriormente il citato art.21-bis del D.L. 104/2020, elevando fino a 16 anni l’età del figlio per il quale il genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo della quarantena disposta per il figlio stesso, riconoscendo ai genitori dei figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni la facoltà di astenersi dal lavoro senza diritto alla corresponsione di alcuna indennità né al riconoscimento della contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. In quest’ultimo caso i genitori devono presentare la domanda di congedo in argomento solamente al proprio datore di lavoro e non all’INPS.

Inoltre, il D.L.137/2020 ha ampliato la possibilità di avvalersi del congedo di cui al citato art.21-bis (nel caso di impossibilità dei genitori di svolgere il lavoro in modalità agile ed in alternativa a tale modalità) prevedendone la fruizione anche nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14.

Con la circolare n. 132 del 20.11.2020 – che andremo a commentare -, in attuazione delle novità introdotte dalle norme descritte, si forniscono ulteriori istruzioni sulle modalità di fruizione del congedo COVID-19 per la quarantena scolastica dei figli e per la sospensione dell’attività didattica dei figli in presenza da parte dei lavoratori dipendenti del settore privato, ferma restando la validità delle indicazioni operative fornite con la circolare n. 116/2020. Si rappresenta, infine, che con successiva circolare saranno fornite indicazioni relative al congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado di cui all’art. 13 del D.L.149/2020 riconosciuto a favore dei genitori lavoratori dipendenti per i periodi di sospensione dell’attività didattica indicati nell’Ordinanza del Ministero della Salute adottata ai sensi del decreto del DCPM del 3 novembre 2020.

Ampliamento dei casi in cui è possibile fruire del congedo COVID-19 per quarantena scolastica del figlio e introduzione della possibilità di avvalersi del congedo per sospensione dell’attività didattica del figlio in presenza

L’art. 21-bis del D.L. 104/2020 introduce la possibilità di fruire del congedo COVID-19 per quarantena del figlio minore di anni 14, in alternativa allo svolgimento del lavoro in modalità agile, oltre che nel caso di contatto avvenuto all’interno del plesso scolastico, anche nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base o di attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, nonché all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.

Per poter fruire del congedo di cui trattasi, anche negli ulteriori casi di contatto sopra descritti, resta ferma la necessità che la quarantena sia stata disposta con provvedimento del Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente.

Si specifica che il congedo per quarantena disposto per contatto verificatosi nei luoghi suindicati e, diversi dal plesso scolastico, potrà essere fruito solo a partire dal giorno 14/10/2020 (data di entrata in vigore della citata legge n. 126/2020).

Pertanto, si chiarisce che, anche a fronte di provvedimenti di quarantena disposti prima di tale data, i richiedenti possono accedere al congedo di cui trattasi, con riconoscimento del relativo indennizzo, solo per i giorni di congedo fruiti a partire dal 14/10/ 2020.

Il novellato art.21-bis del D.L. 104/2020 introduce, inoltre, la possibilità, per i lavoratori dipendenti, di avvalersi del congedo COVID-19 per sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14. Per poter fruire del congedo è necessario che la sospensione dell’attività didattica in presenza sia stata disposta con un provvedimento, adottato a livello nazionale, regionale, provinciale, comunale o dalle singole strutture scolastiche.

Si precisa che il congedo per sospensione dell’attività didattica in presenza può essere fruito solo a partire dal giorno 29/10/2020, data di entrata in vigore del D.L. 137/2020.

Pertanto, i richiedenti possono accedere al congedo di cui trattasi, con riconoscimento del relativo indennizzo, solo per i giorni di congedo fruiti a partire dal 29/10/2020.

Si precisa, in merito, che eventuali ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti di diniego delle domande di congedo COVID-19 per quarantena scolastica del figlio ovvero per sospensione dell’attività didattica in presenza dello stesso saranno gestiti dalle Strutture INPS territorialmente competenti e riesaminati in autotutela, sulla base delle istruzioni sopra fornite.

Pertanto, anche gli eventuali ricorsi già presentati presso il Comitato Provinciale di cui all’art. 46 della L. 88/1989, saranno definiti dalle Strutture INPS territorialmente competenti in autotutela.

Resta ferma la possibilità per il cittadino del ricorso all’Autorità giudiziaria.

Compatibilità con l’altro genitore del congedo COVID-19 per quarantena scolastica del figlio e per sospensione dell’attività didattica del figlio in presenza

Il c.5 del dell’art. 21-bis ha confermato l’incompatibilità del congedo di cui trattasi con:

  • il contemporaneo svolgimento – da parte dell’altro genitore – di lavoro in modalità agile, anche ad altro titolo rispetto a quello previsto per la quarantena scolastica del figlio minore di anni 14 ovvero per la sospensione dell’attività didattica in presenza dello stesso di cui ai commi 1 e 2 dell’art.21-bis;
  • la contemporanea fruizione – da parte dell’altro genitore – del congedo per quarantena scolastica del figlio ovvero per la sospensione dell’attività didattica in presenza dello stesso di cui al comma 3 dell’articolo 21-bis;
  • il mancato svolgimento di attività lavorativa da parte dell’altro genitore.

Nel medesimo c. 5 è stata altresì introdotta la possibilità di fruire contemporaneamente del congedo per quarantena scolastica del figlio ovvero per la sospensione dell’attività didattica in presenza dello stesso da parte dell’altro genitore che “sia genitore anche di altri figli minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una delle misure di cui ai commi 1, 2 o 3”.

Pertanto, fermo restando il presupposto della convivenza del figlio con il genitore richiedente il congedo, se un genitore fruisce del congedo per quarantena scolastica del figlio ovvero per la sospensione dell’attività didattica in presenza dello stesso, l’altro genitore non potrà fruire negli stessi giorni delle misure di cui trattasi per quel figlio, ma potrà beneficiarne per un  altro figlio avuto da un altro rapporto, purché il genitore dell’altro figlio non stia a sua volta utilizzando il lavoro agile per quarantena del figlio ovvero per la sospensione dell’attività didattica in presenza dello stesso.

In relazione alle disposizioni in materia di prestazione di lavoro in modalità agile di cui all’art. 39 del D.L.18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2020 nonché alla novità normativa introdotta dall’art.21-ter del D.L. 104/2020 sul lavoro agile per genitori di figli con disabilità, si precisa che la fruizione del congedo di cui al c. 3 dell’art. 21-bis del medesimo decreto – come modificato dall’art.22 del D.L. 137/2020 – è compatibile con il contemporaneo svolgimento, da parte dell’altro genitore, di attività di lavoro in modalità agile per altro figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 104/1992.

Restano valide le indicazioni fornite nei paragrafi 2.3 e 2.4 della circolare n. 116/2020 in tema di compatibilità/incompatibilità.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda potrà essere presentata utilizzando le consuete modalità. L’applicazione è stata aggiornata per recepire l’estensione del congedo di quarantena scolastica del figlio convivente disposta dalla Dipartimento di prevenzione della ASL a seguito di contatto verificatosi fuori dall’ambito scolastico e nelle strutture sopra indicate.

Saranno successivamente fornite le indicazioni per la presentazione della domanda di congedo per sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente. A tal proposito si specifica che la domanda potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, ma comunque decorrenti dal 29 ottobre 2020.

Si precisa che la domanda di congedo COVID-19 per quarantena scolastica del figlio può essere presentata anche senza compilare i campi relativi agli elementi identificativi del provvedimento, selezionando l’apposita dichiarazione: “Mi impegno a comunicare alla Struttura INPS territorialmente competente, entro trenta giorni dalla data della presente domanda, i dati del provvedimento richiesti nel punto precedente, a pena di reiezione”.

Si ricorda, inoltre, che la procedura consente l’allegazione di tutta la documentazione che il genitore dovesse ritenere utile all’identificazione del provvedimento di quarantena disposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente.