Indennità Covid-19 : Riesame domanda per pescatori autonomi

L’art.222 del D.L 34/2020, modificato in sede di conversione dalla L. 77/2020, ha previsto, al comma 8, la concessione, per il mese di maggio 2020, di un’indennità pari a 950 euro in favore dei pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari di cui alla legge 250/1958, le cui istruzioni amministrative sono state fornite con la circolare n. 118 dell’8 ottobre 2020.

L’inps ha verificato le domande pervenute mediante una procedura centralizzata che sottopone le istruttorie a controlli automatici sui requisiti, sulle incompatibilità e incumulabilità normativamente previste. Gli esiti della domanda e le relative motivazioni sono consultabili nella sezione del sito INPS denominata “Covid-19: tutti i servizi”, servizio “Indennità 600/1000 euro”, alla voce “Esiti”, sia da parte degli Enti di Patronato sia da parte del cittadino con le proprie credenziali.

Con il messaggio n. 4358 del 20.11.2020 che qui di seguito analizziamo , l’Inps fornisce le istruzioni per la gestione delle istruttorie relative ai riesami presentati dai richiedenti le cui istanze sono state respinte per il mancato superamento dei controlli relativi ai requisiti previsti dalla norma.

Aspetti organizzativi per la gestione delle richieste di riesame delle domande respinte

Considerata che la gestione delle domande è avvenuta in forma automatica e centralizzata, in allegato si indica il dettaglio delle motivazioni di reiezione dell’indennità prevista in favore dei pescatori autonomi e la documentazione che il cittadino dovrà produrre in caso di riesame della reiezione. (Allegato n. 1).

Il termine per proporre riesame è di 20 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente messaggio -quindi scadenza il 10 dicembre 2020- (ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva), per consentire l’eventuale supplemento di istruttoria. Trascorso tale termine e in mancanza di documentazione utile, la domanda deve intendersi respinta.

L’utente può inviare la documentazione attraverso il link “Esiti” nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità 600/1000 euro” grazie a un’apposita funzionalità, che provvede ad esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame.

Altra modalità di invio della documentazione alla Struttura territoriale di competenza è la casella di posta istituzionale dedicata, denominata riesamibonus600.nomesede@inps.it, istituita per ogni Struttura territoriale INPS.

Indirizzi amministrativi sui riesami in ordine alla qualifica di pescatore autonomo

Al fine di consentire a tutte le Strutture territoriali dell’Istituto di procedere al riesame secondo modalità univoche, si riassumono di seguito le principali istruzioni amministrative.

Il primo requisito è quello di essere pescatori autonomi, ivi compresi i soci di cooperative, che svolgano l’attività professionale di pesca in acque marittime, interne e lagunari di cui alla legge n. 250/1958; pertanto i soci di cooperative indicati dal medesimo c.8 dell’art.222 destinatari dell’indennità sono esclusivamente i soci che operano quali lavoratori autonomi e non anche quelli con rapporto di lavoro subordinato.

In merito alla verifica della qualifica di “pescatore autonomo” si precisa che questa non risulta attualmente rilevabile attraverso la procedura automatica, pertanto il richiedente, in sede di riesame, deve fornire all’Istituto apposita documentazione attestante la natura “autonoma” del rapporto di lavoro.

Nel caso in cui la reiezione sia imputabile alla mancata rilevazione del requisito in esame, per i soggetti associati l’Inps deve verificare il codice fiscale del lavoratore presente sui flussi Uniemens di aziende con CSC 1.19.01 ed eventualmente far produrre al richiedente il contratto di lavoro autonomo o documentazione attestante tale qualifica.

Per i soggetti associati tale documentazione può essere rappresentata, alternativamente:

– dalla copia della lettera di incarico;

– dalla copia dell’ultimo documento relativo al pagamento dei compensi (purché si evinca la data di inizio dell’incarico).

Nel caso di pescatore addetto alla pesca marittima costiera non associato in cooperativa la documentazione da produrre è la seguente:

– dichiarazione di avvenuta presentazione all’INPS della domanda di iscrizione della posizione quale pescatore autonomo di cui alla L. 250/1958, con indicazione della data di iscrizione, della data e del numero di protocollo della richiesta di iscrizione;

– autocertificazione di iscrizione nelle matricole della gente di mare di 3° categoria tenute dalla Capitaneria di Porto, denominazione della matricola del natante utilizzato per l’attività di pesca, estremi della licenza di pesca e infine dichiarazione di esercizio della pesca come attività esclusiva e prevalente.

Infine, nel caso di pescatore addetto alla pesca nelle acque interne non associato in cooperativa la documentazione da produrre è la seguente:

– dichiarazione di avvenuta presentazione all’INPS della domanda di iscrizione della posizione quale pescatore autonomo di cui alla L.250/1958, con indicazione della data di iscrizione, della data e del numero di protocollo della richiesta di iscrizione;

– estremi della licenza di pesca, dichiarazione di esercizio della pesca come attività esclusiva e prevalente, dichiarazione di non lavorare alle dipendenze di terzi come concessionari di specchi d’acqua, di aziende vallive di pescicoltura, etc.

Gli ulteriori requisiti previsti dall’art.222, comma 8, D.L. n. 34/2020

Ai pescatori autonomi, ivi compresi i soci di cooperative, per poter accedere al beneficio relativo al mese di maggio 2020 è richiesto inoltre di:

  1. non essere titolari di pensione;
  2. non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione Separata;
  3. non essere titolare di lavoro dipendente.

Relativamente agli ultimi due requisiti sopra elencati, si rappresenta quanto segue:

  1. la non iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie (Casse/Enti extra Inps, gestione ARTCOM, gestione CDCM) è rilevata alla data del 1° maggio 2020. Tale verifica deve essere svolta prendendo in considerazione i dati presenti all’interno del Casellario dei Lavoratori Attivi, dell’archivio Artigiani e Commercianti, nonché dell’archivio relativo a Coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
  2. per la verifica della condizione circa l’assenza di rapporti di lavoro dipendente, l’Istituto prende in considerazione i dati risultanti in UNILAV e in Uniemens, verificando che non vi siano comunicazioni o denunce comprovanti un rapporto attivo alla data di titolarità del beneficio richiesto. Eventuali variazioni della denuncia Uniemens effettuate successivamente agli ordinari termini di scadenza di presentazione del flusso mensile sono valutate dalla Struttura territoriale.

Si precisa che, per tutte le “reiezione forti” (come individuate nell’Allegato n. 1 e relative ai controlli: PENSIONI, REM_NO, ILD_NO, IND_COVID), il richiedente, avverso tali provvedimenti di reiezione, può proporre azione giudiziaria.

Allegato n. 1 https://enasc.it/wp-content/uploads/2020/11/Messaggio_numero_4358_del_20-11-2020_Allegato_n_1.pdf