PENSIONAMENTI PERSONALE SCUOLA Anno Scolastico 2020/2021

Il Ministero dell’Istruzione, con la circolare n. 0036103 del 13/11/2020 in attuazione del D.M. 12/11/2020, n. 159, ha comunicato il termine ultimo per le domande di cessazione dal servizio del personale della Scuola per l’anno scolastico 2020/2021.

Tale termine è stato previsto:

  • per il personale del comparto scuola:                il 7 dicembre 2020
  • per i Dirigenti Scolastici :                                     il 28 febbraio 2020

La scadenza riguarda le domande di:

  • cessazione per dimissioni volontarie dal servizio;
  • permanenza in servizio per raggiugere il minimo contributivo;
  • revoca delle istanze già presentate;
  • coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico.

Le domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2021.

Come si presenta la domanda

La richiesta potrà essere formulata avvalendosi delle istanze Polis che il Ministero renderà attive contemporaneamente e potrà essere formulata attraverso due istanze Polis:

La prima conterrà le tipologie con le domande di cessazione ordinarie:

  • Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2019 (art.16 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 – art. 1, comma 476, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) (opzione donna);
  • Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021 (art. 24, commi 6, 7 e 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito in L. 22 dicembre 2011, n.214 – Art.15, D.L. 28 gennaio 2019, n.4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26 – Art.1 commi da 147 a 153 della L. 27 dicembre 2017 n. 205)
  • Domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione;
  • Domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti.

La seconda conterrà, esclusivamente:

  • Domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall’art. 14, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26 (quota 100) .

In presenza di istanze di dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata che alla pensione quota cento, quest’ultima verrà considerata in subordine alla prima istanza.

Nella richiesta gli interessati devono anche esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

Si può accedere al pensionamento al 1° settembre 2021 con i seguenti requisiti:

  • PENSIONE DI VECCHIAIA
    • con 67 anni di età al 31 agosto 2021 e almeno 20 anni di contributi e la risoluzione opera d’ufficio senza necessità di fare istanza online;
    • con 67 anni di età al 31 dicembre 2021 e almeno 20 anni di contributi e la risoluzione avviene su domanda dell’interessato tramite istanza online.
    • 66 anni e 7 mesi, con almeno 30 anni di contributi, per chi svolge attività gravose e addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

  • PENSIONE ANTICIPATA
    • uomini con 42 anni e 10 mesi di contributi al 31 dicembre 2021;
    • donne con 41 anni e 10 mesi di contributi al 31 dicembre 2021;
    • per chi compie i 65 anni di età entro il 31 agosto 2021, unitamente al requisito contributivo di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, opera la risoluzione d’ufficio del rapporto di lavoro e non è necessario l’invio dell’istanza online.

  • QUOTA 100
    • con almeno 62 anni di età e almeno 38 anni di contributi al 31 dicembre 2021.

  • OPZIONE DONNA
    • Ad oggi può presentare domanda solo chi ha maturato il requisito di 58 anni di età e 35 di contributi al 31 dicembre 2019. Sicuramente sarà aperta una nuova istanza nel mese di gennaio o febbraio, come successo lo scorso anno, in vista della proroga di opzione donna. Ma per fare domanda con il requisito maturato al 31 dicembre 2020 c’è da attendere che la Legge di Stabilità approvi questa modifica.

Per le domande di Ape sociale e Precoci la domanda di cessazione dal servizio può essere fatta in forma cartacea, una volta certificato il diritto alla prestazione da parte dell’Inps.

Rimane in vigore la possibilità di ottenere, a domanda, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno e part-time, con contestuale liquidazione parziale del trattamento pensionistico. Gli interessati devono aver raggiunto il requisito contributivo per l’anzianità e non aver compiuto i 65 anni di età. La domanda va inviata entro il 7 dicembre 2020 tramite il canale Istanze Online del MIUR.

Il predetto termine dovrò essere rispettato anche dal personale che intende cessare dal servizio indipendentemente dal diritto a pensione.

Il trattenimento in servizio dopo i limiti di età è stato abrogato con esclusione dei soggetti che al compimento dei 67 anni non hanno raggiunto il requisito minimo contributivo di 20 anni a condizione che tale requisito sia raggiunto entro il 70° anno di età.

 Il personale scolastico coinvolto in progetti straordinari internazionali può essere mantenuto in servizio fino ai 70 anni, previa autorizzazione del dirigente scolastico.

Vi ricordiamo che tra il personale impegnato in lavori gravosi rientrano anche gli insegnanti di scuola materna e che contemporaneamente alla domanda di pensione va proposta all’INPS la domanda di riconoscimento di attività gravosa corredata dalla dichiarazione del datore di lavoro che attesta lo svolgimento di tali attività.

La circolare ministeriale non riguarda il personale AFAM e scuole musicali che saranno disciplinati da una disposizione specifica che sarà emessa successivamente e che di solito viene pubblicata nel mese di gennaio.

Vi ricordiamo nuovamente che il termine ultimo per la presentazione delle domande di dimissioni per il personale della Scuola che intende cessare dal servizio il 31/08/2021 è il 7 dicembre 2020 e nella domanda è SEMPRE necessario indicare che la cessazione è legata al diritto a pensione e che il richiedente/la richiedente non intende risolvere il rapporto di lavoro senza la verifica dei requisiti e qualora non li avesse raggiunti rimanere in servizio.