REm : le nuove domande scadono il 30 novembre 2020

L’Inps , con proprio messaggio n. 4247 del 12 novembre 2020 , comunica che il REm è una misura straordinaria di sostegno al reddito, introdotta dall’art. 82 del d.l.34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L.77/2020, per supportare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica a causa dall’emergenza da COVID-19. Con il successivo D.L. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 126/2020, è stata riconosciuta, a domanda, un’ulteriore mensilità di Rem per i nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti dalla norma, indipendentemente dall’avere già richiesto, ed eventualmente ottenuto, il precedente beneficio del Rem D.L. 34. Infine, l’art. 14 del D.L.137/2020, ha previsto:

  • per i nuclei familiari già beneficiari del Rem D.L. 104, il riconoscimento d’ufficio di ulteriori due quote di Rem, per i mesi di novembre 2020 e dicembre 2020;
  • per i nuclei che non hanno presentato la domanda di REM, o ai quali il beneficio non è stato riconosciuto, la possibilità di richiedere il nuovo REM previsto dal D.L.137, previa presentazione della domanda e verifica del possesso dei requisiti, sempre per le mensilità di novembre 2020 e dicembre 2020.

Il beneficio può essere altresì riconosciuto anche ai nuclei già beneficiari del Rem D.L. 34. Nel caso in cui, invece tali nuclei non hanno ottenuto anche il REM previsto dal D.L. 104, dovranno presentare una nuova domanda.  Ne consegue che, con il presente messaggio, condiviso con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’Inps illustra la disciplina introdotta dal citato art. 14 del D.L. 137/2020, relativamente alle ulteriori due mensilità del REM per i mesi di novembre e dicembre 2020. Restano ferme quanto già indicato con le circolari 69 del 3 giugno 2020 e n. 102 dell’11 settembre 2020, relativamente al monitoraggio, al calcolo e alla concessione del beneficio.

Riconoscimento d’ufficio delle ulteriori mensilità di Reddito di Emergenza per i beneficiari di REm D.L. 104

Ai soli nuclei familiari già beneficiari del Rem D.L. 104 è riconosciuta l’erogazione d’ufficio di due ulteriori mensilità, per il mese di novembre e dicembre 2020 (art.14, c.1, del D.L. n. 137/2020). Non è necessaria, pertanto, la presentazione di nuova domanda.

Chi deve fare la nuova domanda di Reddito di Emergenza – Scadenza del 30 novembre 2020

I nuclei familiari che non hanno presentato la domanda di REM, ovvero non gli sia stato riconosciuto, possono presentare domanda per beneficiare delle mensilità di novembre e dicembre 2020 previste dall’art.14, c.2 del D.L. 137/2020. Il beneficio può essere richiesto all’Inps, esclusivamente on line, a partire dal 10 novembre 2020 ed entro il termine perentorio del 30 novembre 2020, attraverso i consueti canali telematici. La domanda è presentata da uno dei componenti del nucleo familiare, individuato come il richiedente il beneficio, in nome e per conto di tutto il nucleo familiare, come definito ai sensi dell’art. 3 del DPCM 159/2013. È, pertanto, necessario che alla data di presentazione della domanda sia stata presentata una DSU, ordinaria o per ISEE corrente. Si ricorda che non è valida, ai fini della richiesta del presente beneficio, l’attestazione ISEE riferita al nucleo ristretto.

I requisiti per ottenere il REm

Per i nuclei familiari che presenteranno domanda di Rem D.L. 137, la verifica dei requisiti avverrà in base a quanto previsto dall’art. 14, c. 2, del D.L. 137/2020.

Nello specifico, i nuclei dovranno essere in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

– un valore del reddito familiare, nel mese di settembre 2020, inferiore alle soglie indicate nell’art. 82, c.5, del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020;

– l’assenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscano o abbiano percepito una delle indennità previste dall’art.15 del D.L.137/2020 (“Nuove indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo”) e dall’art. 17 dello stesso decreto (“Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi”);

– il rispetto dei requisiti di cui ai commi 2, lett. a), c) e d), 2-bis e 3 dell’art. 82 del D.L. 34/2020.

Per la descrizione analitica dei requisiti si rinvia ai paragrafi 3.1, 3.2 e 3.3 della circolare inps n. 102/2020, con le seguenti precisazioni: a. la verifica del valore del reddito familiare (paragrafo 3.1, lettera b), che deve essere inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio, avviene con riferimento al mese di settembre 2020; b. l’elenco delle indennità erogate ai lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 comprende anche le indennità erogate ai sensi degli artt 15 e 17 del D.L. 137/2020.

Verifica dei dati autodichiarati in domanda e revoca del beneficio

Come per le domande di REm D.L. 34 e REm D.L. 104, i dati relativi ai requisiti e alle incompatibilità autodichiarati in domanda saranno oggetto di controlli, effettuati anche a campione, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. 445/2000. La non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, se verificata in sede di istruttoria, comporta la reiezione della domanda mentre, se emersa successivamente, determina la revoca dal beneficio, ferme restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste dalla legislazione vigente. Si rammenta che, ai fini della verifica del possesso dei requisiti relativi al patrimonio mobiliare, la legge prevede tra l’Inps e l’Agenzia delle Entrate lo scambio di dati relativi ai saldi e alle giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare, così come comunicate ai sensi della normativa vigente. Si precisa, infine, che laddove la DSU valida al momento della presentazione della domanda presenti omissioni e/o difformità, l’Istituto si riserva di verificarle prima della valutazione del requisito della soglia ISEE.

Concessione del beneficio

In caso di accoglimento, il REm D.L. 137 è erogato per le mensilità di novembre e dicembre 2020. Al fine di rendere noto tempestivamente l’esito del procedimento, l’Inps comunica l’accoglimento o la reiezione della domanda mediante SMS e/o e-mail, utilizzando i dati di recapito indicati in domanda. In caso di mancato accoglimento, l’Istituto rende disponibili all’interessato le motivazioni che non hanno reso possibile il riconoscimento del beneficio. Gli esiti sono consultabili on line da parte del cittadino o dell’intermediario che ha trasmesso la domanda. Il beneficio è erogato mediante bonifico bancario/postale, accredito su Libretto postale o bonifico domiciliato (pagamento in contanti presso gli sportelli di Poste Italiane S.p.A.), secondo la preferenza espressa nel modulo di domanda.

Si precisa che, nelle ipotesi in cui il codice IBAN indicato in domanda non sia corretto perché il codice fiscale del beneficiario della prestazione non corrisponde a quello del titolare del conto corrente, oppure quando le coordinate bancarie sono formulate in modo errato, il REm verrà pagato, con bonifico domiciliato, presso gli sportelli di Poste Italiane S.p.A. In tal caso, una volta disposto il pagamento, il lavoratore riceverà un SMS di notifica del pagamento. Successivamente, verrà inviata da POSTEL la comunicazione di liquidazione all’indirizzo di residenza o di domicilio. Il beneficiario potrà recarsi a riscuotere il REm D.L. 137 presso qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale, munito della suddetta comunicazione, di un proprio valido documento di identità e di un documento attestante il codice fiscale.

Il calcolo del beneficio economico

Relativamente alle modalità di calcolo del beneficio economico, si rinvia a quanto già illustrato al paragrafo 6 della circolare inps n. 102 dell’11 settembre 2020.

Regime fiscale

Il beneficio economico del Reddito di Emergenza, anche per le ulteriori quote introdotte dai commi 1 e 2 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 137/2020, ha natura assistenziale e rientra tra i sussidi corrisposti dallo Stato ed è, pertanto, esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell’articolo 34, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.