Persone Fragili : Malattia equiparata a degenza ospedaliera

L’Inps , con messaggio n. 4157 del 9.11.2020 , riprende e precisa la tutela sulle persone fragili .

Infatti , sempre l’Istituto , con il messaggio n. 2584/2020 ha illustrato la tutela riconosciuta ai lavoratori dipendenti dei settori privato e pubblico in condizione di particolare fragilità ai sensi e per gli effetti del D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2020 .

Nello specifico, si è precisato che per i soggetti riconosciuti disabili con connotazione di gravità (art. 3, c.3, L 104/1992)  ovvero nei casi in cui sussista la presenza di condizioni di rischio determinate da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, debitamente certificate mediante riconoscimento di disabilità (art. 3, c.1, della L.104/1992), l’intero periodo di assenza dal servizio viene equiparato a degenza ospedaliera a fronte della presentazione del certificato di malattia.

La condizione di rischio, in assenza del verbale di riconoscimento della disabilità di cui al citato art.3, c. 1, L 104/1992, può anche essere attestata dagli organi medicolegali che operano presso le Autorità sanitarie locali (ASL) territorialmente competenti (come precisato dal legislatore in sede di conversione del D.L. 18/2020).

Il termine della tutela, inizialmente stabilito al 30 aprile 2020, è stato successivamente prorogato al 31 luglio 2020 dall’art.74, c.1, lettera a), del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L.77/2020.

L’equiparazione per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia comporta il riconoscimento della prestazione economica e della contribuzione figurativa entro i limiti del periodo massimo assistibile previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica e il settore lavorativo di appartenenza.

Pertanto, alla luce di quanto precede, con il presente messaggio l’Inps comunica che il c.1-bis dell’art.26 del D.L. 104/2020, inserito in sede di conversione dalla L. 126/2020, ha sostituito il c.2 del D.L.18/2020 con gli attuali commi 2 e 2-bis.

In particolare, il nuovo comma 2 del D.L.18/2020 ha previsto un’ulteriore proroga al 15 ottobre 2020 del termine previsto per la tutela in questione, che, allo stato attuale, risulta quindi riconosciuta ai lavoratori considerati fragili, ai sensi del medesimo comma, per periodi di assenza dal lavoro compresi tra il 17 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020, salvo ulteriori eventuali proroghe disposte dal legislatore.

Inoltre, nella riformulazione del comma, il legislatore ha eliminato, fra i requisiti previsti per l’individuazione dei lavoratori fragili, il riferimento all’articolo 3, comma 1, della legge n. 104/1992.

Ne consegue che il lavoratore, per accedere alla tutela in argomento, dovrà produrre la certificazione di malattia riportante il periodo di prognosi e l’indicazione della condizione di fragilità con gli estremi della documentazione relativa al riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’art.3, c.3, L.104/2020 ovvero della condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle Autorità sanitarie locali territorialmente competenti.

Infine, con il nuovo c.2-bis, il legislatore ha previsto per i lavoratori fragili, a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020, l’esercizio di norma dell’attività lavorativa in modalità agile anche “attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”.