Riesami Indennità Covid – 19 lavoratori dipendenti del turismo e degli stabilimenti termali

Premessa

Con la circolare Inps n. 94 del 14/08 2020 sono state fornite le istruzioni amministrative in materia di indennità di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che, a causa dell’emergenza da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. Tali indennità ammontano per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 a 600 euro.

Con il messaggio n. 4005 del 30.10.2020 l’Inps comunica che è stata completata la prima fase di gestione delle domande e sono state rese noto le motivazioni delle istanze respinte a causa del mancato superamento dei controlli relativi all’accertamento dei requisiti previsti dalle disposizioni; conseguentemente, l’Istituto , fornisce le indicazioni su come istruire eventuali riesami.

Gli esiti di tutte le domande e in particolare per le richieste negative  le relative motivazioni, sono consultabili nella sezione del sito INPS denominata “Covid-19: tutti i servizi” > “Indennità 600/1000 euro”, alla voce “Esiti”, sia da parte del Patronato con proprie credenziali sia da parte del cittadino dotato di PIN INPS, SPID, CNS e CIE.

Aggiornamento della funzione “Esiti”

La legenda delle motivazioni che hanno determinato la reiezione delle domande di indennità COVID-19 ( allegato ) è stata aggiornata con gli esiti relativi ai controlli delle domande previste dalla circolare 94/2020. In particolare, sono stati introdotti nuovi esiti di reiezione, relativi alle indennità in epigrafe, IS_COVID_3M, RDC_3M, STG_TD30 e TD_30.

Aspetti organizzativi per la gestione delle richieste di riesame delle domande respinte

Per tali domande, l’esito è stato comunicato al cittadino e al Patronato, mediante visualizzazione delle causali di reiezione alla voce “Esiti” del Servizio “Indennità 600/1000euro”. È stato inoltre comunicato che l’eventuale contestazione può essere svolta mediante presentazione di ricorso giudiziario.

Al lavoratore e al Patronato, a prescindere dal ricorso giudiziario, è consentito proporre un’istanza di riesame delle domande respinte, per consentire all’INPS la verifica, in autotutela, di possibili errori o disallineamenti nelle banche dati che hanno condizionato i controlli automatici.

Riesame amministrativo

E’ indicato il termine di giorni 20 dalla data di pubblicazione del presente messaggio – quindi entro il 19 novembre 2020 – (ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva), per consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, trascorso il quale, nel caso l’interessato non presenti documentazione utile, la domanda deve intendersi respinta.

L’utente può inviare la documentazione attraverso il link “Esiti”, nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità 600/1.000 euro”, grazie ad apposita funzionalità, che provvede ad esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame.

E’ possibile inoltre l’invio della documentazione alla Struttura territoriale di competenza è mediante la casella di posta istituzionale dedicata, denominata riesamebonus600.nomesede@inps.it, istituita per ogni Struttura territoriale INPS.

Al fine di poter individuare la documentazione utile alla richiesta di riesame amministrativo, si rimanda al documento allegato alla fine del presente messaggio .

Indirizzi amministrativi sui riesami

Al fine di omogeneizzare le informazioni e le indicazioni operative che le Strutture territoriali devono seguire nello svolgimento dei riesami, si riassumono di seguito le principali istruzioni.

I requisiti previsti dall’articolo 2 del citato decreto interministeriale, da rispettare cumulativamente, sono i seguenti :

a) Titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate (causale di reiezione TD_30).

Per la verifica di questo requisito si dovrà procedere al riscontro in Uniemens del terzo elemento qualifica pari a “D” oppure in Unilav di una tipologia contrattuale “Tempo determinato”, relativamente ad uno o più rapporti di lavoro presso aziende del turismo e degli stabilimenti termali il cui codice ATECO sia ricompreso nella tabella indicata al paragrafo 1della circolare n. 94/2020.

La durata complessiva di almeno 30 giornate va verificata, alternativamente, tenendo conto dei campi “data inizio” e “data fine” valorizzati nelle denunce Uniemens o nelle comunicazioni Unilav relative a rapporti di lavoro con qualifica “D” presso aziende con ATECO del turismo e degli stabilimenti termali.

Si precisa che sono esclusi dall’indennità i lavoratori autonomi dello spettacolo (qualifiche con primo carattere “S”) ed i lavoratori autonomi sportivi professionisti (qualifiche con primo carattere “U”).

b) Titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o con qualifica di stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate (causale di reiezione STG_TD30).

Per la verifica di questo requisito si dovrà procedere alternativamente al riscontro in Uniemens del terzo elemento qualifica pari a “D”, “S”, “G” o “T” o in Unilav di una tipologia contrattuale “Tempo determinato” oppure della presenza del campo “lavoro stagionale = SI” relativamente ad uno o più rapporti di lavoro presso aziende del turismo e degli stabilimenti termali il cui codice ATECO sia ricompreso nella tabella indicata al paragrafo 1 della circolare n. 94/2020.

La durata complessiva di almeno 30 giornate va verificata, alternativamente, tenendo conto dei campi “data inizio” e “data fine” valorizzati nelle denunce Uniemens o nelle comunicazioni Unilav relative a rapporti di lavoro con qualifica “D”, “S”, “G” o “T” presso aziende con ATECO del turismo e degli stabilimenti termali.

Si evidenzia, che al fine di prevenire richieste di riesame da parte dei soggetti che avevano già presentato domanda come lavoratori stagionali del settore in esame, si è provveduto centralmente alla generazione d’ufficio di dette richieste per coloro la cui domanda era stata respinta per qualifica diversa da stagionale.

c) Assenza di titolarità, al momento dell’entrata in vigore del decreto interministeriale (14luglio 2020) di pensione e di rapporto di lavoro dipendente (causale di reiezione PENSIONI e LAV_DIP).

Il richiedente non deve beneficiare di pensione diretta a carico dell’AGO (anche pro quota), di forme esclusive, sostitutive ed esonerative della pensione degli enti di previdenza di cui al D.lgs n. 509/1994 e al D.lgs n. 103/1996 e di indennità c.d. “Ape Sociale” a carico dello Stato erogata dall’INPS.

In proposito si fa presente che, laddove sia stata respinta la domanda con causale R PENSIONI, ma il cittadino presenti istanza di riesame in quanto ritiene che la pensione di cui è titolare sia compatibile o segnala che questa sia stata successivamente revocata, la domanda può essere riesaminata previ opportuni accertamenti.

L’indennità aggiuntiva è stata altresì ritenuta incompatibile, tra l’altro, con i trattamenti di cui agli articoli da 19 a 22 del decreto-legge n. 18/2020. Qualora per il richiedente siano presenti domande autorizzate per i predetti trattamenti con competenza inclusa nel periodo dal 1°marzo 2020 al 31 maggio 2020 la domanda sarà integralmente respinta con causaleIS_COVID_3M.

Si precisa che, laddove venga accertato che l’integrazione salariale, benché precedentemente autorizzata, non è stata mai pagata (ad esempio, per rinuncia o variazione dei dati inizialmente forniti da parte dell’azienda, mancato invio del modello “SR41”, ecc.) si può procedere al riesame della domanda con accoglimento, salvo verificare successivamente che le condizioni di diritto siano rimaste immutate.

Allegato ESITI DI REIEZIONE DELLE INDENNITA’ COVID e DOCUMENTAZIONE RICHIESTA https://enasc.it/wp-content/uploads/2020/11/Messaggio_numero_4005_del_30-10-2020_Allegato_n_1.pdf