Quarantena Covid19 e Malattia : Indicazioni operative Inps

L’Inps , con proprio messaggio n. 3653 del 9.10.2020 , fornisce ulteriori indicazioni a quesiti pervenuti dal territorio relativamente alla gestione delle certificazioni mediche relative alle tutele previste ai commi 1, 2 e 6 dell’art.26 D.L. 18/2020 di cui al messaggio 2584 del 2020 nonché in merito all’evoluzione legislativa ha ritenuto opportuno fornire ulteriori indicazioni come di seguito esposte. 

Quarantena/sorveglianza precauzionale e lavoro agile

Nell’attuale contesto emergenziale sono state incentivate modalità alternative di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato mediante l’utilizzo del lavoro agile o smart working, telelavoro, etc. che hanno permesso di assicurare la continuità dell’attività lavorativa consentendo di ridurre i rischi di contagio del virus Covid2.

In relazione a tale modalità di lavoro si evidenza che per i soggetti fragili, di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 dell’art.26 del D.L. n. 18/2020 in caso di quarantena e di sorveglianza precauzionale, tale situazione non si configura come incapacità temporanea al lavoro. Tale incapacità temporanea si configura invece in presenza di una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa (presupposto per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia comune o della degenza ospedaliera).

Conseguentemente, non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera nei casi in cui il lavoratore in quarantena (art. 26, c.1) o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile (art. 26, c.2) continui a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa presso il proprio domicilio, mediante le citate forme di lavoro alternative alla presenza in ufficio. In tale circostanza, infatti, non ha luogo la sospensione dell’attività lavorativa con la correlata retribuzione.

È invece evidente che in caso di malattia conclamata (art. 26, comma 6) il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale, compensativa della perdita di guadagno.

Quarantena per ordinanza amministrativa: Sono pervenute all’Istituto diverse richieste di chiarimento in merito al riconoscimento della tutela di cui al c.1 dell’art. 26 nei casi di ordinanza emessa dall’autorità amministrativa locale che dispone il divieto di allontanamento dei cittadini da un determinato territorio, per contenere il diffondersi dell’epidemia. Al riguardo, sono emerse alcune perplessità sull’interpretazione letterale della norma, che individua nella certificazione di malattia il canale per la richiesta della prestazione in argomento e manifesta, nel prevedere l’obbligo di un provvedimento dell’operatore di sanità pubblica, la volontà del legislatore di assicurare un procedimento di natura sanitaria alla base del riconoscimento della tutela.

A seguito dell’entrata in vigore del D.L.104/2020, è stata prevista, all’art.19, una specifica tutela per i lavoratori domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, disponendo l’obbligo di permanenza domiciliare in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che siano stati impossibilitati a raggiungere il luogo di lavoro, limitatamente alle imprese operanti nelle Regioni Emilia-Romagna, Regione del Veneto e Lombardia. Tale tutela stabilisce che i datori di lavoro operanti esclusivamente nelle citate regioni, possono presentare, con riferimento ai suddetti lavoratori, domanda di accesso ai trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA, per i periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 (cfr. la circolare n. 115 del 30 settembre 2020, paragrafo 10).

La citata previsione normativa, sebbene sia limitata ad uno specifico ambito territoriale e ad un arco temporale, conferma l’orientamento dell’INPS, laddove si afferma come principio di carattere generale che la tutela della quarantena ai sensi del c.1 dell’art.26 si applica solo in presenza di un provvedimento dell’operatore di sanità pubblica.

Quarantena all’estero: Nel caso di lavoratori assicurati in Italia ma sottoposti a provvedimenti di quarantena dalle Autorità dello Stato Straniero presso cui si trovano, si rappresenta che dalla lettura testuale dell’art. 26, commi 1 e 3 del D.L. 18/2020 e dei diversi D.P.C.M. emanati dal Governo Italiano emerge il costante riferimento ai provvedimenti dell’operatore di Sanità Pubblica e alla conseguente sorveglianza sanitaria eseguita dalle ASL; pertanto ne consegue che l’accesso alla tutela di cui al citato comma 1 dell’art.26 debba provenire sempre da un procedimento eseguito dalle preposte autorità sanitarie italiane.

Quarantena/sorveglianza precauzionale e CIGO, CIGS, CIGD e assegno ordinario: In caso di lavoratore beneficiario di un trattamento di cassa integrazione (CIGO), (CIGS), (CIGD) o di assegno ordinario garantito dai fondi di solidarietà, si rappresenta che lo stesso beneficio determina la sospensione degli obblighi contrattuali con l’azienda e quindi determina il venir meno della possibilità di poter richiedere la specifica tutela prevista in caso di evento di malattia. Si tratta infatti del noto principio della prevalenza del trattamento di integrazione salariale sull’indennità di malattia, disposto altresì dall’art.3, c.7, del D.lgs 148/2015. Al riguardo, si ricorda che con messaggio n. 1822/2020, sono state ribadite le indicazioni operative per la gestione della concomitanza tra la prestazione dell’indennità di malattia e i trattamenti di integrazione salariale sopra citati.

Inoltre, considerata l’equiparazione operata dal legislatore, ai fini del trattamento economico delle tutele di cui ai commi 1 e 2 dell’art.26 relativamente alla malattia e alla degenza ospedaliera, si ritiene che le indicazioni suindicate debbano essere applicate anche per la regolamentazione dei rapporti tra i trattamenti di integrazione salariale e le prestazioni della quarantena o della sorveglianza precauzionale per soggetti fragili, essendo le diverse tutele incompatibili tra loro.