Indennità Covid19 – maggio 2020 – Pescatori Autonomi e Soci di Cooperative

L’INPS , con circolare n. 118 dell’8.102020 , fornisce le istruzioni amministrative in materia di indennità COVID-19 per il mese di maggio 2020 prevista dal D.L.34/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge 77/2020, a favore dei pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, per favorire il rilancio produttivo e occupazionale, tra l’altro della filiera della pesca e dell’acquacoltura e superare le conseguenze economiche derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Indennità per il mese di maggio 2020 a favore dei pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative

Il decreto Rilancio Italia convertito nella legge 77/2020 al comma 8 ha previsto una indennità pari a 950 euro per il mese di maggio 2020 a favore dei pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 250/1958 e, a tale titolo iscritti all’Inps, individuando quali requisiti di accesso al citato sussidio la non titolarità di trattamento pensionistico diretto e la non iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione dell’iscrizione alla G.S.

Si fa presente che, stante il dettato normativo, i destinatari dell’indennità sono esclusivamente i soci che operano quali lavoratori autonomi e non anche quelli con rapporto di lavoro subordinato.

Si precisa, inoltre, che detta indennità non concorre alla formazione del reddito e pertanto per il periodo di tale indennità non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Il c. 8 dell’articolo 222 del decreto Rilancio Italia, in ordine alle modalità di erogazione dell’indennità in argomento, rinvia a quanto stabilito precedentemente dal D.L. 18/2020 che, come noto, prevede che tale beneficio è erogato dall’INPS previa domanda e nel limite di spesa autorizzato.

Presentazione della domanda per l’indennità di cui all’articolo 222, comma 8, del decreto-legge n. 34 del 2020

I destinatari dell’indennità di cui trattasi, dovranno presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS.

Incumulabilità e incompatibilità tra l’indennità di cui all’articolo 222, comma 8, del D.L. n. 34/2020 e altre prestazioni previdenziali

Ai sensi del c.8 dell’art.222 del D.L. n. 34/2020, l’indennità in esame è incompatibile con:

  • le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative ed integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione Separata, degli enti di previdenza di cui al D. Lsg. 509/1994 e D. Lsg.103/1996, nonché con l’indennità di cui all’art.1, c.179, della L 232/2016 (c.d. Ape sociale).
  • l’indennità a favore dei lavoratori domestici di cui all’art. 85 del D.L. n. 34/2020,
  • le indennità di cui all’articolo 44 del D.L. n. 18 del 2020,
  • le indennità a favore dei lavoratori sportivi di cui all’art.98 del D.L. n. 34 del 2020.
  • le indennità COVID-19 di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto Cura Italia,
  • le indennità di cui all’articolo 84 del decreto Rilancio Italia,
  • il Reddito di emergenza di cui all’articolo 82 del medesimo decreto legge n. 34 del 2020.

Regime delle compatibilità

L’indennità di cui trattasi è, invece, cumulabile con

  • l’assegno ordinario di invalidità, di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222,
  • l’indennità di disoccupazione NASpI, con l’indennità di disoccupazione DIS-COLL e con l’indennità di disoccupazione agricola.
  • le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali,
  • i premi o i sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.

Per quanto concerne la compatibilità di tale indennità con il R.d.C., in analogia a quanto previsto per le indennità COVID-19 di cui all’art. 84 del decreto Rilancio Italia, si richiama la disposizione di cui al c. 13 dell’art. 84, che ha previsto che per i lavoratori beneficiari delle indennità COVID-19, appartenenti a nuclei familiari già percettori del R.d.C., per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell’indennità COVID-19, si procede a integrare il beneficio del R.d.C. fino all’ammontare della stessa indennità dovuto per ciascuna mensilità.

L’indennità in esame non è compatibile con un beneficio del R.d.C. in godimento pari o superiore a quello dell’indennità.

In ragione di quanto sopra, ai beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 222, c.8, del D.L. n. 34/2020, qualora fossero titolari di un Reddito di Cittadinanza di importo inferiore a 950 euro, non verrà erogata l’indennità COVID-19, ma verrà riconosciuto un incremento del Reddito di Cittadinanza di cui sono titolari fino all’ammontare di 950 euro.

Strumenti di tutela

Avverso i provvedimenti adottati dall’Istituto in materia di indennità COVID-19 di cui all’articolo 222, comma 8, del decreto Rilancio Italia, l’assicurato può proporre azione giudiziaria.